Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12706 del 25/06/2020

Cassazione civile sez. lav., 25/06/2020, (ud. 28/02/2019, dep. 25/06/2020), n.12706

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Presidente –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – rel. Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13441/2015 proposto da:

M.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA NARDINI 1C,

presso lo studio dell’avvocato GIULIA CERATTI, rappresentato e

difeso dall’avvocato MARIA CLAUDIA GIORDANO;

– ricorrente principale – controricorrente incidentale –

contro

KSM S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore

elettivamente domiciliata in ROMA, LARGO LUIGI ANTONELLI 10, presso

lo studio dell’avvocato ANDREA COSTANZO, rappresentata e difesa

dall’avvocato MASSIMILIANO MARINELLI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1613/2014 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 17/11/2014 R.G.N. 545/2012.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che la Corte di Appello di Messina, con sentenza depositata in data 17.11.2014, in parziale riforma della pronunzia n. 203/2012 del Tribunale della stessa sede, resa il 20.1.2012 – con la quale, in accoglimento del ricorso proposto da M.C., nei confronti di KSM S.p.A., era stato riconosciuto allo stesso l’inquadramento nel III livello super ed il diritto alle relative differenze retributive pari ad Euro 43.360,35, oltre accessori -, condannava la società datrice ad inquadrare il M. nel III livello dal 26.11.1997 ed a corrispondere al medesimo, a titolo di differenze retributive maturate tra il livello di appartenenza ed il III livello, per il periodo intercorrente tra il 20.9.2001 e l’1.8.2006, la somma di Euro 14.527,18, oltre accessori;

che per la cassazione della sentenza ricorre M.C. articolando tre motivi contenenti più censure, cui la S.p.A. KSM resiste con controricorso, spiegando, altresì, ricorso incidentale affidato ad un motivo, al quale, a sua volta, resiste con controricorso il lavoratore;

che il P.G. non ha formulato richieste.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con il ricorso principale, si deduce: 1) in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, la violazione o falsa o errata applicazione dell’art. 342 c.p.c., art. 163 c.p.c., n. 3, e art. 164 c.p.c., ed in particolare, si lamenta che la sentenza oggetto del presente giudizio non avrebbe rilevato la nullità dell’atto di appello per violazione dell’art. 342 c.p.c., non essendo indicato nello stesso la pronunzia che avrebbe dovuto essere adottata in sostituzione di quella emessa dal Tribunale di Messina, nè quali dovessero essere i concreti effetti della riforma della sentenza impugnata;

2) ancora, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, la violazione o falsa o errata applicazione degli artt. 2943 e 2948 c.c., nonchè la omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia e si censura la statuizione relativa all’intervenuta prescrizione per le differenze retributive maturate ed erroneamente riconosciute solo per il periodo dal 20.9.2001 all’1.8.2006, senza tenere conto che il lavoratore, con raccomandata a/r del 19.7.2001, aveva espressamente richiesto l’adeguamento al livello superiore (III super del CCNL per i dipendenti da Istituti di Vigilanza privata);

3) in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, la violazione o falsa o errata applicazione degli artt. 2095,2108 e 2103 c.c., e art. 24 del CCNL istituti Vigilanza privata per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, perchè la sentenza impugnata sarebbe stata emessa senza tenere conto della situazione oggettiva risultante dagli atti e dall’istruttoria e, quindi, avulsa dalla realtà processuale emersa nel corso di causa, nonchè prescindendo dalla declaratoria contrattuale relativa al III livello super del CCNL di categoria;

che, con il ricorso incidentale, si deduce, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione dell’art. 2103 c.c., ed in sostanza si censura l’asserita omissione, da parte dei giudici di secondo grado, dell’accertamento c.c. trifasico, necessario per operare il corretto inquadramento del lavoratore subordinato;

che i tre mezzi di impugnazione articolati nel ricorso principale da trattare congiuntamente per evidenti ragioni di connessione e tesi, tutti, ad ottenere un nuovo esame del merito, non consentito in questa sede – sono inammissibili: ed invero, per ciò che, innanzitutto, attiene ai vizi dedotti in riferimento all’art. 360, comma 1, n. 5, del codice di rito, si osserva che, come sottolineato dalle Sezioni Unite di questa Corte (con la sentenza n. 8053 del 2014), per effetto della riforma del 2012, per un verso, è denunciabile in Cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione); per l’altro verso, è stato introdotto nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Orbene, poichè la sentenza oggetto del giudizio di legittimità è stata depositata, come riferito in narrativa, il 17.11.2014, nella fattispecie si applica, ratione temporis, il nuovo testo dell’art. 360, comma 1, n. 5), come sostituito dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, a norma del quale la sentenza può essere impugnata con ricorso per cassazione per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Ma nel caso in esame, i motivi di ricorso che denunciano il vizio motivazionale non indicano il fatto storico (Cass. n. 21152/2014), con carattere di decisività, che sarebbe stato oggetto di discussione tra le parti e che la Corte di Appello avrebbe omesso di esaminare; nè, tanto meno, fanno riferimento, alla stregua della pronunzia delle Sezioni Unite, ad un vizio della sentenza “così radicale da comportare”, in linea con “quanto previsto dall’art. 132 c.p.c., n. 4, la nullità della pronunzia per mancanza di motivazione”. E, dunque, non potendosi più censurare, dopo la riforma del 2012, la motivazione relativamente al parametro della sufficienza, rimane il controllo di legittimità sulla esistenza e sulla coerenza del percorso motivazionale del giudice di merito (cfr., tra le molte, Cass. n. 25229/2015) che, nella specie, è stato condotto dalla Corte territoriale con argomentazioni logico-giuridiche del tutto congrue poste a fondamento della decisione impugnata;

che, in ordine alle censure sollevate in riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3, del codice di rito, si rileva che non sono stati prodotti (e neppure indicati come documenti offerti in comunicazione nel ricorso per cassazione), nè trascritti, l’atto di gravame del quale si assume la nullità, nel primo mezzo di impugnazione – il quale ultimo, peraltro, non appare centrato relativamente alle censure sollevate -; nè la lettera del 19.7.2001, pretesamente interruttiva della prescrizione, alla quale si fa riferimento nel secondo mezzo di impugnazione “a dimostrazione della espressa richiesta, da parte del lavoratore, dell’adeguamento stipendiale al III livello super” (che attiene ad una eccezione riguardo alla quale il M. non specifica se sia stata proposta nei gradi di merito e, dunque, appare nuova nel presente giudizio); e neppure il CCNL degli Istituti di Vigilanza privata, di cui, nel terzo mezzo di impugnazione, si lamenta la violazione relativamente all’art. 24;

che, pertanto, l’articolazione dei predetti motivi viola il principio, più volte ribadito da questa Corte, che definisce quale onere della parte ricorrente quello di indicare lo specifico atto precedente cui si riferisce, in modo tale da consentire alla Corte di legittimità di controllare ex actis la veridicità delle proprie asserzioni prima di esaminare il merito della questione (Cass. n. 14541/2014). Il ricorso per cassazione deve, infatti, contenere tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito ed a consentire la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza che sia necessario fare rinvio a fonti esterne al ricorso e, quindi, ad elementi o atti concernenti il pregresso grado di giudizio di merito (cfr., tra le molte, Cass. nn. 10551/2016; 23675/2013; 1435/2013); per la qual cosa, questa Corte non è stata messa in grado di apprezzare la veridicità delle doglianze mosse al procedimento di sussunzione operato dai giudici di seconda istanza, che si risolvono, quindi, in considerazioni di fatto del tutto inammissibili e sfornite di qualsiasi delibazione probatoria (cfr., ex plurimis, Cass. nn. 24374/2015; 80/2011);

che altresì inammissibile è il motivo del ricorso incidentale per carenza di specificità (cfr. art. 366, comma 1, n. 4 del codice di rito), non avendo la società ricorrente incidentale indicato analiticamente sotto quale profilo ed in quali parti della sentenza oggetto del giudizio di legittimità l’art. 2103 c.c., sarebbe stato violato (al riguardo, v., ex plurimis, Cass., Sez. VI, ord. nn. 187/2014; 635/2015; Cass. nn. 19959/2014; 18421/2009); lo stesso, inoltre, appare articolato in forma libera e non tiene, dunque, conto del fatto che il giudizio di cassazione è vincolato dai motivi del ricorso che assumono una funzione identificativa condizionata dalla loro formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative formalizzate nel codice di rito. Pertanto, il mezzo di impugnazione deve possedere i caratteri della tassatività e della specificità ed esige che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche previste dall’art. 360 del codice di rito, sicchè è inammissibile la critica generica delle sentenze impugnate (cfr., tra le molte, Cass. n. 19959/2014);

che, per tutto quanto innanzi esposto, il ricorso principale ed il ricorso incidentale vanno dichiarati inammissibili;

che, in considerazione della reciproca soccombenza delle parti, va disposta l’integrale compensazione tra le stesse delle spese del giudizio di legittimità;

che, avuto riguardo all’esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso, sussistono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come specificato in dispositivo.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale ed il ricorso incidentale. Compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale e della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale e per il ricorso incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 28 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 25 giugno 2020

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