Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12706 del 25/05/2010

Cassazione civile sez. III, 25/05/2010, (ud. 16/04/2010, dep. 25/05/2010), n.12706

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI NANNI Luigi Francesco – Presidente –

Dott. FEDERICO Giovanni – Consigliere –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. URBAN Giancarlo – rel. Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

BMC DI BERTUZZI EROS & C. S.N.C. (C.F. (OMISSIS)) in persona del

legale rappresentante, elettivamente domiciliato in Roma, Via Tigrè

n 37 presso lo studio dell’avv. Caffarelli Francesco, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avv. Paola Gaddoni giusta delega

in atti;

– ricorrente –

contro

L’IMMOBILIARE S.a.S. di COSTA SERGIO & C. (c.f. (OMISSIS)), in

persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliato in Roma

Via Celimontana n. 38, presso lo studio dell’avv. Panariti Paolo, che

lo rappresenta e difende in virtù di delega in atti;

– controricorrente –

e contro

FERCO s.r.l., in persona del legale rappresentante, domiciliato in

Imola, Via Garibaldi n. 40, presso lo studio dell’avv. Edore

Campagnoli;

– intimata –

avverso la sentenza della Corte d’ Appello di Bologna n. 362/05 in

data 11 marzo 2005, pubblicata il 15 aprile 2005.

Udita la relazione del Consigliere dott. Giancarlo Urban;

udito l’avv. Francesco Caffarelli;

udito l’avv. Domenico Calvetta per delega dell’avv. Paolo Panariti;

udito il P.M. in persona del Cons. MARINELLI Vincenzo che ha concluso

per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 5 ottobre 1998 la BMC di Baruzzi Eros & C. s.n.c., conduttrice, in forza di tre successivi contratti, di alcuni capannoni industriali ad uso deposito – magazzino, conveniva innanzi al Tribunale di Bologna, Sezione distaccata di Imola, la locatrice, soc. L’Immobiliare s.a.s. di Costa Sergio & C. per chiedere condanna alla riduzione del canone ex art. 1578 c.c. ed il risarcimento dei danni, in conseguenza delle abbondanti infiltrazioni d’acqua che, in occasione di pioggia, si veri ricavano attraverso le finestre sovrastanti gli otto portoni d’accesso; infiltrazioni rimaste inalterate anche dopo i ripetuti interventi sugli infissi fatti eseguire dalla locatrice.

La convenuta si costituiva resistendo alla domanda pur ammettendo la esistenza delle infiltrazioni, la cui responsabilità era, però, da attribuire alla difettosità degli infissi. Per tale motivo chiedeva ed otteneva l’autorizzazione alla chiamata in causa della FERCO s.r.l., quale società che aveva eseguito la fornitura ed il montaggio degli infissi.

La terza chiamata si costituiva declinando la propria responsabilità.

In esito all’assunzione di prove orali indotte dalle parti e all’espletamento di una C.T.U. volta ad individuare le cause e l’entità delle dedotte infiltrazioni, nonchè la diminuzione della utilità del bene in capo alla conduttrice, il Tribunale con sentenza pubblicata il 28 febbraio 2003 accoglieva la domanda e disponeva la riduzione del canone pagato dalla conduttrice; rigettava la domanda di manleva della convenuta e condannava quest’ultima alla rifusione delle spese processuali sostenute dalle altre parti del giudizio.

Con sentenza del 15 aprile 2005 la Corte d’Appello di Bologna, in parziale accoglimento dell’appello proposto dalla conduttrice, limitava la riduzione dei canoni già disposta dal Tribunale e condannava l’appellante L’Immobiliare s.a.s. al pagamento di metà delle spese sostenute dalla B.M.C. s.n.c., compensava l’altra metà e poneva a carico dell’appellante le spese sostenute dalla chiamata in causa FERCO s.r.l..

Propone ricorso per cassazione la conduttrice BMC di Baruzzi Eros &

C. s.n.c. con unico motivo.

Resiste con controricorso la società. L’Immobiliare s.a.s. di Costa Sergio e C..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il motivo proposto si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 1578 c.c. nonchè l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia avendo la Corte d’Appello ritenuto di ridurre in misura più limitata l’importo del canone pattuito sul presupposto che dopo la stipulazione del primo contratto (in data (OMISSIS)) la conduttrice fosse ben consapevole dei difetti presentati dalla cosa locata in relazione alle infiltrazioni d’acqua piovana che si erano verificate. Quindi la locazione degli ulteriori due capannoni aventi le stesse caratteristiche costruttive e adiacenti al primo avvenuta in data (OMISSIS) non giustificò nella riduzione del canone pattuito nè il risarcimento dei danni.

La censura si risolve in una critica della motivazione espressa nella sentenza impugnata, ma non vengono poste in luce carenze o lacune nelle argomentazioni, ovvero illogicità nell’attribuire agli elementi di giudizio un significato fuori dal senso comune, o ancora, mancanza di coerenza tra le varie ragioni esposte per assoluta incompatibilità razionale degli argomenti ed insanabile contrasto tra gli stessi. Si deve rilevare che il ricorso per cassazione non può essere inteso a far valere la non rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice del merito al diverso convincimento soggettivo della parte e, in particolare, non vi si può proporre un preteso migliore e più appagante coordinamento dei molteplici dati acquisiti. Tali aspetti del giudizio, infatti, interni all’ambito della discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell’apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi dell’iter formativo di tale convincimento. Diversamente il motivo di ricorso per cassazione si risolverebbe in una inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice di merito, e quindi di nuova pronunzia sul fatto, estranea alla natura e alle finalità del giudizio di legittimità (Cass. 27 ottobre 2006, n. 23087).

In concreto, la parte ricorrente, lungi dal denunziare vizi della sentenza gravata rilevanti sotto i ricordati profili, si limita – in buona sostanza – a sollecitare una diversa lettura delle risultanze di causa preclusa in questa sede di legittimità.

Il ricorso è quindi infondato e merita il rigetto; segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese, liquidate come in dispositivo.

PQM

Per tale motivo

ed otteneva l’autorizzazione alla chiamata in causa della FERCO s.r.l., quale società che aveva eseguito la fornitura ed il montaggio degli infissi.

La terza chiamata si costituiva declinando la propria responsabilità.

In esito all’assunzione di prove orali indotte dalle parti e all’espletamento di una C.T.U. volta ad individuare le cause e l’entità delle dedotte infiltrazioni, nonchè la diminuzione della utilità del bene in capo alla conduttrice, il Tribunale con sentenza pubblicata il 28 febbraio 2003 accoglieva la domanda e disponeva la riduzione del canone pagato dalla conduttrice; rigettava la domanda di manleva della convenuta e condannava quest’ultima alla rifusione delle spese processuali sostenute dalle altre parti del giudizio.

Con sentenza del 15 aprile 2005 la Corte d’Appello di Bologna, in parziale accoglimento dell’appello proposto dalla conduttrice, limitava la riduzione dei canoni già disposta dal Tribunale e condannava l’appellante L’Immobiliare s.a.s. al pagamento di metà delle spese sostenute dalla B.M.C. s.n.c., compensava l’altra metà e poneva a carico dell’appellante le spese sostenute dalla chiamata in causa FERCO s.r.l..

Propone ricorso per cassazione la conduttrice BMC di Baruzzi Eros &

C. s.n.c. con unico motivo.

Resiste con controricorso la società. L’Immobiliare s.a.s. di Costa Sergio e C..

MOTIVI DELLA DECISIONE Con il motivo proposto si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 1578 c.c. nonchè l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia avendo la Corte d’Appello ritenuto di ridurre in misura più limitata l’importo del canone pattuito sul presupposto che dopo la stipulazione del primo contratto (in data (OMISSIS)) la conduttrice fosse ben consapevole dei difetti presentati dalla cosa locata in relazione alle infiltrazioni d’acqua piovana che si erano verificate. Quindi la locazione degli ulteriori due capannoni aventi le stesse caratteristiche costruttive e adiacenti al primo avvenuta in data (OMISSIS) non giustificò nella riduzione del canone pattuito nè il risarcimento dei danni.

La censura si risolve in una critica della motivazione espressa nella sentenza impugnata, ma non vengono poste in luce carenze o lacune nelle argomentazioni, ovvero illogicità nell’attribuire agli elementi di giudizio un significato fuori dal senso comune, o ancora, mancanza di coerenza tra le varie ragioni esposte per assoluta incompatibilità razionale degli argomenti ed insanabile contrasto tra gli stessi. Si deve rilevare che il ricorso per cassazione non può essere inteso a far valere la non rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice del merito al diverso convincimento soggettivo della parte e, in particolare, non vi si può proporre un preteso migliore e più appagante coordinamento dei molteplici dati acquisiti. Tali aspetti del giudizio, infatti, interni all’ambito della discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell’apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi dell’iter formativo di tale convincimento. Diversamente il motivo di ricorso per cassazione si risolverebbe in una inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice di merito, e quindi di nuova pronunzia sul fatto, estranea alla natura e alle finalità del giudizio di legittimità (Cass. 27 ottobre 2006, n. 23087).

In concreto, la parte ricorrente, lungi dal denunziare vizi della sentenza gravata rilevanti sotto i ricordati profili, si limita – in buona sostanza – a sollecitare una diversa lettura delle risultanze di causa preclusa in questa sede di legittimità.

Il ricorso è quindi infondato e merita il rigetto; segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M. La Corte Suprema di Cassazione, Terza Sezione Civile, rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 2.200, di cui Euro 2.000 per onorari, oltre spese generali e accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 16 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2010

 

 

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