Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12706 del 20/06/2016
Cassazione civile sez. VI, 20/06/2016, (ud. 18/11/2015, dep. 20/06/2016), n.12706
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETITTI Stefano – Presidente –
Dott. MANNA Felice – Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –
Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 6495-2013 proposto da:
C.B., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA SAN MARCELLO PISTOIESE 73, presso h studio dell’avvocato
NADIA BONI, che lo rappresenta e difende giusta procura a margine
del ricorso;
– ricorrente –
contro
E.R.I., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
CRESCENZIO 82, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO TESTA, che
la rappresenta e difende giusta procura per atto Notaio Marina
Montelatici di Roma del 27/10/2014, rep. n. 2472 in atti;
– resistente –
avverso la sentenza n. 252/2012 della CORTE D’APPELLO di ROMA del
16/12/2011, depositata il 17/01/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
18/11/2015 dal Consigliere Relatore Dott. MILENA FALASCHI;
udito l’Avvocato Nadia Boni difensore del ricorrente che ha chiesto
l’accoglimento del ricorso;
udito l’Avvocato Festa Antonio difensore della resistente che ha
chiesto l’inammissibilità del ricorso.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato C.B. conveniva, dinanzi al Tribunale di Roma, Iolanda Raffaella Esposito, di lui moglie separata, chiedendo la revocazione per sopravvenienza di figli della donazione indiretta di un immobile, avvenuta a mezzo compravendita, in costanza di matrimonio. Con sentenza n. 26751 del 2004, l’autorità giudiziaria adita, nella resistenza della convenuta, rigettava la domanda attorea per mancanza di uno dei requisiti di cui all’art. 803 c.c., ossia l’assenza di figli al momento del compimento dell’atto di liberalità, essendo il ricorrente già padre al momento della donazione.
Avverso tale sentenza il C. interponeva appello dinanzi alla Corte di appello capitolina, la quale, con sentenza n. 252 del 2012, rigettava il gravame e, per l’effetto, confermava la suddetta pronuncia, accertando l’assenza di uno dei presupposti dell’azione.
Con ricorso notificato li marzo 2013, il C. ha domandato la cassazione della sentenza d’appello, prospettando un unico motivo di ricorso con il quale ha lamentato la violazione e falsa applicazione degli art. 803 e 804 cc., e sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 803 c.c. in relazione agli art. 3 e 30 Cost..
Scaduto il termine di cui all’art. 370 c.p.c. parte intimata ha depositato esclusivamente “comparsa di costituzione” con allegata procura speciale notarile, al fine di prendere parte alla discussione orale.
Con la relazione ex art. 380 bis c.p.c. è stato proposto il rigetto del ricorso.
Il Collegio, all’esito dell’adunanza camerale, ritiene che non sussistano nella specie i requisiti di cui all’art. 375 c.p.c., n. 3 per la trattazione della causa in Camera di consiglio, ossia dell’evidenza decisoria, ponendo la controversia una questione caratterizzata da peculiarità e, pertanto, la stessa deve essere rimessa al Presidente della seconda sezione civile per la fissazione in pubblica udienza.
PQM
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la rimessione della stessa in pubblica udienza.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione sesta civile – 2 della Corte di Cassazione, il 18 novembre 2015.
Depositato in Cancelleria il 20 giugno 2016