Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12706 del 19/06/2015


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 12706 Anno 2015
Presidente: RUSSO LIBERTINO ALBERTO
Relatore: STALLA GIACOMO MARIA

SENTENZA

sul ricorso 30271-2011 proposto da:
COMUNE ALTOMONTE 83002090781, in persona del Sindaco
legale rappresentante pro tempore GIANPIETRO COPPOLA,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA GIULIANA
32, presso lo studio dell’avvocato TONINO PRESTA,
rappresentato e difeso dall’avvocato ALESSANDRO
2015
829

FERRARA giusta procura speciale a margine del
ricorso;
– ricorrente contro

MINISTERO DIFESA 80425650589, in persona del Ministro

Data pubblicazione: 19/06/2015

in carica pro tempore, considerato domiciliato ex
lege in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, da cui è
rappresentato e difeso per legge;
controricorrente –

MAGISANO FRANCESCA, MAGISANO VITO, MAZZEI ROSA,
ALLIANZ RAS SPA ;
– intimati avverso la sentenza n. 506/2011 della CORTE D’APPELLO
di CATANZARO, depositata il 05/05/2011, R.G.N.
1614/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 08/04/2015 dal Consigliere Dott. GIACOMO
MARIA STALLA;
udito l’Avvocato ANTONIO ARMENTANO per delega;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MAURIZIO VELARDI che ha concluso in
via principale per l’accoglimento del l ° motivo
assorbiti gli altri;

in via subordinata per

l’accoglimento del 4 ° motivo assorbiti gli altri;

2

nonché contro

Ric.n. 30271/11 rg. – Ud. delli8 aprile 2015.

Svolgimento del giudizio.

Nel marzo 1987 il Ministero della Difesa conveniva in giudizio
il Comune di Altamente, la RAS Assicurazioni spa, Vite Magisano ed
Antonio Magisano, chiedendone la condanna in solido al pagamento
di lire 85.288.127 a titolo di risarcimento per il crollo nel

Magisano di peso eccessivo, di un ponte ‘Bailey’; ponte da esso
Ministero attore concesso in uso per cinque anni al Comune
convenuto – in forza di convenzione 13 febbraio ’78 – al fine di
assicurare la viabilità su tratto alluvionato del fiume Grondo.
Nella costituzione in giudizio dei convenuti, interveniva la
sentenza non definitiva 6 dicembre 2001 con la quale l’adito
tribunale di Catanzaro: – affermava la responsabilità solidale del
Comune e dei Magisano per il crollo del ponte; – dichiarava il
Comune tenuto al pagamento di un indennizzo per l’utilizzo del
ponte nel periodo successivo alla scadenza della concessione;

estrometteva dal giudizio la Ras Assicurazioni, per avvenuto
integrale pagamento dell’indennizzo assicurativo nei limiti del
massimale; – disponeva la prosecuzione del giudizio per il

quantum

risarciterio. Con sentenza definitiva 23 novembre 2007,
tribunale determinava in euro 38.836,52, oltre rivalutazione
interessi, il danno che il Comune ed i Magisano dovevano
solidalmente risarcire al Ministero attore; nonchè in eure 178,53,
l’indennizzo dovuto dal Comune per l’uso del ponte dal febbraio
’83 al marzo ’84.

3

marzo ’84, a seguito del transito su di esso di un autotreno dei

Ric.n. 30271/11 rg. – Ud. dell’8 aprile 2015.

Interposto appello dal Comune di Altomonte avverso entrambe le
sentenze, veniva emessa, nella contumacia dei Magisano, sentenza
n.

506/11 con la quale la corte di appello di Catanzaro, in

parziale accoglimento del gravame:

– rideterminava nella

complessiva somma di euro 43.901,49, già rivalutata, il

spese dei due gradi di giudizio, con condanna del Comune al
rimborso della restante quota a favore del Ministero.
Avverso tale decisione viene dal Comune di Altomonte proposto
ricorso per cassazione sulla base di sette motivi, ai quali
resiste con controricorso il Ministero della Difesa. I Magisano
non hanno svolto attività difensiva in questa sede. Il Comune ha
depositato memoria ex art.378 cod.proc.civ..
Motivi della decisione.
§ 1.1 Con il primo motivo di ricorso il Comune di Altomonte deduce

– ex art.360, l^ co. n. 3 cod.proc.civ. – violazione e falsa
applicazione degli articoli 278 e 279 cod.proc.civ., per avere la
corte di appello erroneamente rigettato il motivo di gravame con
il quale esso appellante aveva dedotto la nullità della sentenza
non definitiva del tribunale, in quanto emessa – senza la
necessaria istanza di parte – non già su questioni pregiudiziali o
preliminari di merito, ma soltanto sull’an debeatur.
Con il secondo motivo di ricorso il Comune lamenta violazione
degli articoli 2697 cod.civ. e 278 cod.proc.civ., per non avere
la corte di appello rilevato che ove il tribunale non avesse
erroneamente emesso sentenza non definitiva in assenza di istanza
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risarcimento dovuto dal Comune; – compensava per un quarto le

Ric.n. 30271/11 rg. – Lid. dell’8 aprile 2015.

della parte, avrebbe dovuto senz’altro rigettare la domanda del
Ministero, in quanto sprovvista di prova sul quantum.
§ 1.2

Si tratta di motivi suscettibili di considerazione unitaria

in quanto entrambi basati – sull’assunto della violazione delle
stesse norme di riferimento – sull’omesso rilievo da parte della

primo giudice; sentenza che avrebbe illegittimamente determinato
la scissione della decisione tra

an

e

quantum debeatur,

senza

un’espressa istanza del Ministero alla quale le parti convenute
avessero aderito.
La censura è infondata.
Ancorchè non esplicitate in dispositivo, perché implicitamente
respinte con la pronuncia di condanna dei convenuti in punto an
debeatur,

la sentenza non definitiva del tribunale aveva anche ad

oggetto statuizioni di natura preliminare, in quanto involgenti
l’asserita carenza di legittimazione passiva del Comune e la
prescrizione del diritto dedotto. A ciò si aggiungeva la decisione
di estromissione dal giudizio della RAS Assicurazioni, avendo
quest’ultima erogato l’indennizzo assicurativo fino alla
concorrenza del massimale dovuto.
In tale situazione, la scissione decisoria tra
debeatur

an e

quantum

comunque da ritenersi legittima anche se disposta

d’ufficio, ove destinata ad operare non già con l’introduzione di
un diverso procedimento ma all’interno dello stesso giudizio
pendente: Cass. n. 9404 del 27/04/2011; Cass. n.14357 del
29/05/2008; Cass. n. 15686 del 27/07/2005 – trovava qui fondamento
5

corte di appello della nullità della sentenza non definitiva del

Ric.n. 30271/11 rg. – Ud. dell’8 aprile 2015.

nell’articolo 279 nn.2) e 4) cpc; con conseguente sua rispondenza
non già ad un atto di impulso di parte, ma ad un provvedimento di

natura ordinatoria rientrante nelle prerogative giudiziali di
direzione del processo.
Nè tale decisione risulta aver prodotto alcun pregiudizio o

che di essa ancora si duole.
Ciò perché – venendo, con ciò, all’oggetto specifico del
secondo motivo di ricorso – pur affermandosi che il Ministero
attore avesse comunque, ancor prima che il tribunale prendesse la
decisione sull’

“an”,

l’onere di indicare i mezzi di prova dei

quali intendeva avvalersi per la determinazione del

“quantum”

risarcitorio (esponendosi altrimenti al rigetto della domanda in
quanto non adeguatamente provata ), nel caso di specie era stato
lo stesso tribunale a ravvisare i presupposti per disporre una
consulenza tecnica d’ufficio, attesa la peculiarità del bene
danneggiato e l’inesistenza di una sua quotazione di mercato.
Sicché, tale incombente (disposto prima della decisione

sull’an,

ed espletato dopo) esulava dalla disponibilità delle parti,
risultando perciò

insensibile alle cause di decadenza

ordinariamente previste per i mezzi di prova; quale, appunto, la
consulenza tecnica d’ufficio non è.
§ 2.1 Con il terzo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa

applicazione dell’articolo 1588, secondo comma, codice

civile, per

avere il giudice di merito affermato la responsabilità del Comune
in base alla disposizione in oggetto,
6

nonostante che il crollo del

menomazione dei principi del giusto processo a carico del Comune,

Ric.n. 30271/11 rg. Ud. dein aprile 2015.

ponte si fosse verificato (15 marzo ’84) quando il rapporto tra le
parti, assimilabile alla locazione, era già cessato (13 febbraio

’83).
2.2 Il motivo non può trovare accoglimento.
Ferma restando l’applicazione analogica al rapporto in oggetto

Comune), rileva quanto stabilito dall’articolo 1591 cod.civ., per
cui il conduttore che non adempie l’obbligazione contrattuale di
restituire, alla scadenza, la cosa locata è tenuto a dare al
locatore il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna, salvo
l’obbligo di risarcire il maggior danno.
Per effetto della instaurazione tra le parti, dopo la scadenza,
di uno stato di detenzione della cosa anch’esso riconducibile ad
un’origine di natura contrattuale, il conduttore è tenuto al
risarcimento dei danni cagionati alla cosa in tale stato di
detenzione; alla stessa maniera di quanto previsto, per l’ipotesi
di vigenza contrattuale, dall’articolo 1588 cod.civ.. La
responsabilità del conduttore cessato per la custodia e
conservazione della cosa si pone infatti in diretta correlazione e
strumentalità non soltanto con il suo potere di fatto sulla cosa,
ma anche con il suo obbligo contrattuale di restituzione.
Va in proposito affermato che, in ipotesi di mancata consegn
della cosa locata alla scadenza, il conduttore risponde a titolo
contrattuale non soltanto del ritardo nella restituzione, ma anche
della trasformazione o del deterioramento della cosa verificatisi

7

delle norme sulla locazione (del resto non contestata nemmeno dal

Ric.n. 30271/11 rg. Ud. dell’8 aprile 2015.

nella mora di restituzione, purché ricollegabili alla condotta ed
alla sfera di vigilanza del conduttore-detentore medesimo.
In definitiva, la dedotta violazione normativa non trova qui
riscontro; posto che l’avvenuta cessazione del rapporto di
concessione d’uso tra il Ministero ed il Comune non liberava di

deterioramento della cosa secondo il regime generale di cui
all’articolo 1588 primo e secondo comma cod.civ.
§ 3.1

Con il

quarto motivo di ricorso si deduce violazione del

medesimo articolo 1588 secondo comma cod.civ., per avere il
giudice di merito affermato la responsabilità del Comune per il
fatto illecito di terzi (transito dell’autotreno di peso eccessivo
dei Magisano) ai quali l’uso del ponte oltre la portata indicata
nella segnaletica stradale di divieto era stato, non consentito,
bensì vietato (tanto che i Magisano erano stati anche condannati
in sede penale per i reati di cui agli articoli 434-439 cod.pen.).
3.2 Questa doglianza è fondata.

Il 2^ co. dell’art.1588 cit. pone a carico del conduttore la
responsabilità per la perdita ed il deterioramento della cosa
cagionati da persone che egli ha ammesso, anche temporaneamente,
all’uso della stessa.
E’ vero che si è in proposito affermato che, in tema d
responsabilità del conduttore per perdita o deterioramento della
cosa locata verificatisi nel tempo in cui egli ha ammesso un terzo
al godimento della cosa, l’art. 1588 cod. civ. va interpretato nel
senso che esso: “(…)

pone a carico del conduttore la
8

per sé quest’ultimo dalla responsabilità per la perdita o il

Ric.n. 30271/11 rg. Ud. dell’S aprile 2015.

di fatti che si ricollegano a

responsabilità, in quanto trattasi
sue

scelte

nelle modalità d’uso della cosa locata, svolgendosi

normalmente la condotta

del

terzo entro la sfera di vigilanza

riservata al conduttore, senza che al terzo venga attribuito un
autonomo potere di

(Cass. n. 19185

disponibilità sull’immobile”

Nel caso di specie, è tuttavia pacifico che: – il crollo del
ponte, concesso in uso al Comune, sia derivato dal transito su di
esso dell’autotreno dei Magisano, di peso superiore alla portata
massima; tale transito fosse effettivamente stato, non
consentito, ma precluso dall’amministrazione comunale mediante
apposita segnaletica di pericolo e divieto di transito ai mezzi
superiori alla portata indicata (anche da qui la condanna dei
Magisano per il reato di cui all’art.434 cp).
La corte territoriale

(sent.

pag.15)

non si è fatta

adeguatamente carico di queste fondamentali peculiarità della
fattispecie; affermando da un lato che, in effetti, il crollo del
fatto illecito dei Magisano” e,

ponte era “certamente dipeso dal
dall’altro, che

“tale assunto non

responsabilità dell’appellante, che

vale

ad

escludere

la

contrattualmente risponde

anche dell’illecito del terzo ai sensi dell’articolo 1588, secondo
comma cod.civ.”.
Si tratta di affermazioni – che la corte di merito ha intelo
corroborare con il richiamo alla sentenza di questa corte di
legittimità n. 5725/77, resa però in diversa fattispecie, e
comunque anch’essa ammissiva della possibilità per il conduttore
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del 15/12/2003).

Ric.n. 30271/11 rg. – Ud. dell’8 aprile 2015.

di provare la derivazione del danno da causa a lui non imputabile
che non tengono conto del fatto che quella prevista
dall’articolo 1588, secondo comma, codice civile non integra una
presunzione assoluta di responsabilità; sicché il richiamo alle
nozioni di ‘sfera di vigilanza e controllo’ da parte del

godimento da parte di terzi della cosa locata’, non vale di per sé
ad escludere che il conduttore possa fornire in concreto la
dimostrazione che i danni si siano verificati, appunto, per causa
ad esso non imputabile.
Posto che la regola di imputazione della responsabilità del
conduttore in esame va ricondotta a specificazione di un tipico
obbligo di custodia derivante dalla relazione diretta (di fatto
esercitata e, qui, anche contrattualmente instaurata) con la cosa,
il conduttore è ammesso a fornire la prova della propria esenzione
da responsabilità, per essersi il danno verificato per caso
fortuito; e, dunque, anche per il comportamento di terzi che
abbiano autonomamente agito al di fuori di una concreta
possibilità di intervento da parte del conduttore medesimo, ed
anzi aggirando i divieti da quest’ultimo apposti al fine di
precludere l’utilizzo della cosa secondo una determinata modalità
pregiudizievole.
In tale regime di responsabilità, il suddetto mero richiamo
alla (normale) disponibilità materiale della cosa ed alla sfera di
vigilanza ed organizzazione del conduttore può, in definitiva,
risultare in concreto cedevole rispetto ai principi generali della
10

conduttore, ovvero di ‘potestà regolatrice delle modalità d’uso e

Ric.n. 30271/11 rg. – Ud. dell’8 aprile 2015.

responsabilità del custode ex art.2051 cc; e, in particolare, al
principio per cui il caso fortuito, elidendo il nesso causale tra
gli obblighi di custodia ed il danno, esime da responsabilità il
custode quand’anche esso sia in concreto individuabile proprio nel
comportamento del terzo. Va d’altra parte rilevato come un regime

alla prova della derivazione dell’inadempimento da causa a lui non
imputabile) si riscontra pure nell’ambito generale della
responsabilità contrattuale ex art.1218 cod.civ..
Sicchè la responsabilità del conduttore per il danno arrecato
alla cosa locata – concessa all’uso generalizzato di terzi in
conformità alla destinazione sua propria – può trovare limite
allorquando esso sia comprovatamente derivato dall’utilizzo
improprio da parte del terzo, che si sia avvalso della cosa
medesima in violazione delle prescrizioni d’utilizzo impartitegli
dal conduttore; ed in forza di una condotta che, da un lato, il
conduttore non poteva impedire nella sua materialità e che,
dall’altro, doveva al terzo risultare palesemente impropria e
pericolosa e, proprio per tali ragioni, vietata.
L’applicazione di tali principi (Cass. 24804/08; 7699/11;
20619/14, ed altre) al caso di specie induce dunque ad escludere
la responsabilità del Comune

f

non potendo a quest’ultimo

addebitarsi di non aver materialmente impedito il transito sul
ponte all’autotreno dei Magisano; la cui autonoma ed unilaterale

iniziativa, in termini di condotta

colposa di guida, va qui

ascritta a caso fortuito esimente. Ciò, anche in considerazione
11

sostanzialmente analogo (in termini di ammissione del debitore

Ric.n. 30271/11 rg. Ud. dell’8 aprile 2015.

del fatto che, a differenza del transito da parte di veicoli di
dimensioni eccessive (prevenibile mediante apposite strutture e
sagome limitative dell’accesso), il transito da parte di veicoli
di peso eccessivo non poteva trovare adeguato accorgimento
impeditivo; ed è significativo, in proposito, che nemmeno il

mancata, e concretamente esigibile, adozione di uno specifico ed
efficace dissuasore tecnico al transito sul ponte.
§ 4.

Ne segue, in definitiva, la cassazione della sentenza

impugnata per effetto dell’accoglimento della quarta doglianza;
con assorbimento delle censure ulteriori.
Posto che non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto,

sussistono i presupposti per la decisione nel merito ex articolo
384 cpc; mediante rigetto della domanda risarcitoria proposta dal
Ministero attore nei confronti del Comune di Altomonte.
Le spese del presente giudizio di legittimità e dei due gradi
di merito vanno poste, in ragione di soccombenza, a carico del
Ministero, come da liquidazione in dispositivo.

Pqm

La Corte
accoglie il quarto motivo di ricorso;
cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito
art.384 cpc., respinge la domanda risarcitoria proposta dal
Ministero della Difesa nei confronti del Comune di
Altomonte;
12

Ministero attore sia stato in grado di imputare al Comune la

Ric.n. 30271/11 rg. Ud. de11 18 aprile 2015.

condanna il Ministero della Difesa al pagamento a favore di
quest’ultimo delle spese del giudizio di cassazione, che
liquida in euro 5.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi ed
il resto per compenso professionale; nonché di quelle del
primo e del secondo grado di merito, che liquida

per onorari; nonché in euro 1200,00 per diritti ed euro
3000,00 per onorari; il tutto oltre rimborso forfettario
spese generali ed accessori di legge.
Così deciso nella camera di consiglio della terza sezione

Il Presidente

rispettivamente in euro 1500,00 per diritti ed euro 3500,00

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