Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12706 del 12/05/2021

Cassazione civile sez. I, 12/05/2021, (ud. 18/02/2021, dep. 12/05/2021), n.12706

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10606-2020 proposto da:

B.W., rappresentato e difeso dall’avv. ANDREA MAESTRI, e

domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

nonchè contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del legale rappresentante pro

tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di BOLOGNA, depositato il

30/03/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/02/2021 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con decreto del 30.03.2020 il Tribunale di Bologna respingeva il ricorso proposto da B.W., cittadino del (OMISSIS), avverso il provvedimento con il quale la Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Bologna aveva rigettato la domanda del ricorrente, volta al riconoscimento dello status di rifugiato ovvero alla concessione della protezione sussidiaria o, in subordine, di quella umanitaria. Il Tribunale, dopo aver ascoltato il ricorrente, riteneva non sussistenti i presupposti per la concessione della tutela invocata.

Propone ricorso per la cassazione di tale decisione di rigetto B.W., affidandosi ad un unico motivo.

Il Ministero dell’Interno, intimato, ha depositato atto di costituzione ai fini della partecipazione all’udienza.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 2,10,22 e 117 Cost., ARTT. 2, 3, 4 e 8 della Convenzione E.D.U., ART. 13 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, nonchè del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3, 7, 8 e 11 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. In particolare, il ricorrente si duole dell’omessa considerazione, da parte del Tribunale, dell’aggressione da lui subita per mano degli avversari politici e del rischio a cui egli sarebbe esposto in caso di rimpatrio.

La censura è inammissibile.

Il ricorrente ha riferito di esser parente dell’ex Presidente del (OMISSIS), leader del partito politico (OMISSIS); di aver subito una aggressione nel (OMISSIS) ad opera di attivisti dell’opposta formazione politica; di aver perso il fratello, colpito a morte in detta aggressione, e di esser stato a sua volta ferito; di aver sporto denuncia, ottenendo l’arresto dei responsabili; di essersi tuttavia risolto alla fuga, temendo ritorsioni, visto che gli aggressori erano stati graziati. Il Tribunale ha ritenuto detta storia non credibile nè idonea al fine del riconoscimento dello status di rifugiato, non ravvisando alcuno dei presupposti di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 8. Il ricorrente attinge solo la seconda ratio decidendi, evidenziando la matrice politica dell’aggressione da lui subita, peraltro documentata da una cicatrice sul cranio, ma non la prima, non contestando il giudizio di non credibilità espresso dal giudice di merito.

Per quel che attiene invece alla protezione sussidiaria, il Tribunale ha valorizzato il fatto che l’autorità locale, di fronte all’aggressione subita dal ricorrente e dal fratello, non sia rimasta inerte, ma abbia proceduto all’arresto dei responsabili, così dimostrando l’efficienza delle forze dell’ordine (OMISSIS). Ha inoltre escluso la sussistenza, in (OMISSIS), di una situazione di violenza generalizzata in danno della popolazione civile, citando informazioni tratte da alcune fonti. Anche in questo caso, il ricorso non si confronta con la motivazione della decisione impugnata, poichè il ricorrente si concentra sulla intervenuta liberazione dei responsabili dell’agguato, che costituirebbe, per lui, un rischio in caso di rimpatrio, senza nulla dedurre in merito alla ritenuta efficienza dell’apparato statale (OMISSIS), nè contestare il giudizio di sostanziale tranquillità del contesto locale. La censura, dunque, finisce per risolversi in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del Tribunale, tesa all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Cass. Sez. U, Sentenza n. 24148 del 25/10/2013, Rv. 627790).

Infine, per quel che concerne la domanda di protezione umanitaria, il Tribunale ha valutato opportunamente la condizione, anche lavorativa, del richiedente, specificando che “… anche se in Italia il richiedente ha lavorato a tempo determinato nel settore agricolo, non appare ravvisabile una condizione seria e grave di vulnerabilità da tutelare, non ricorrendo i presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria…” (cfr. pag. 9 del decreto impugnato). Il giudice di merito, in particolare, valorizza la circostanza che il ricorrente, nel Paese d’origine, mantiene tutti i suoi riferimenti affettivi e familiari e che lo stesso, in caso di rimpatrio, non correrebbe il rischio di vivere in condizioni di indigenza, potendo riprendere, in Patria, l’attività di sarto che svolgeva prima dell’espatrio. Anche rispetto a tale punto della motivazione, il ricorrente si limita ad una censura totalmente generica, omettendo di confrontarsi adeguatamente con la ratio decidendi.

In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Nulla per le spese, in difetto di svolgimento di attività difensiva da parte del Ministero dell’Interno nel presente giudizio di legittimità.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

PQM

la Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile, il 18 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2021

 

 

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