Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12705 del 25/06/2020

Cassazione civile sez. I, 25/06/2020, (ud. 10/01/2020, dep. 25/06/2020), n.12705

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. 807/2019 r.g. proposto da:

H.M., (cod. fisc. (OMISSIS)), rappresentato e difeso, giusta

procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avvocato Anna

Fasciani, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in

Avezzano, Via Cesare Battisti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (cod. fisc. (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore il Ministro, rappresentato e difeso

dall’Avvocatura Generale dello Stato;

– resistente con atto di costituz. –

avverso la sentenza della Corte di appello di L’Aquila, depositata in

data 23.5.2018;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/1/2020 dal Consigliere Dott. Roberto Amatore;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

Ignazio Patrone, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito, per il ricorrente, l’Avv. Alfredo Iorio per delega, che ha

chiesto accogliersi il proprio ricorso;

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di L’Aquila ha rigettato l’appello proposto da H.M., cittadino del Ghana, avverso l’ordinanza emessa dal Tribunale di L’Aquila, con la quale erano state respinte le domande volte al riconoscimento dello status di rifugiato e della reclamata protezione sussidiaria ed umanitaria.

La corte del merito ha, in primis, ricordato la vicenda umana raccontata dal richiedente, secondo quanto riferito da quest’ultimo alla commissione territoriale; il ricorrente ha infatti narrato di: i) essere fuggito dal Ghana perchè la madre, di religione musulmana, aveva lasciato il padre, di religione cristiana, che non voleva convertirsi, portando con sè anche i fratelli più piccoli; li) di essere stato costretto a lasciare il paese per cercare di aiutare la madre nella cura dei fratelli perchè quest’ultima gravemente malata; iii) di temere il pericolo di maltrattamenti della polizia ovvero vendette private, in un paese che non garantisce protezione nei confronti della violenza indiscriminata.

La corte territoriale ha dunque ritenuto che: a) l’appello era stato proposto tempestivamente; b) non erano sussistenti le condizioni per il riconoscimento dello status di rifugiato, non essendo stato neanche prospettato dal ricorrente di essere stato vittima di atti persecutori; c) non ricorrevano, sulla base delle stesse prospettazioni difensive del richiedente, le condizioni per il riconoscimento della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a e b; d) il Ghana non era neanche interessato da fenomeni di violenza indiscriminata e generalizzata, così escludendo anche la residuale ipotesi di protezione sussidiaria prevista dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c; e) non poteva essere concesso neanche il permesso di soggiorno per motivi umanitari, in ragione della condizione di stabilità del Ghana.

2. La sentenza, pubblicata il 23.5.2018, è stata impugnata da H.M. con ricorso per cassazione, affidato a due motivi. L’amministrazione intimata non ha svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.Con il primo motivo la parte ricorrente – lamentando, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 7,8,11,14 e 17, e comunque vizio di motivazione – si duole del mancato riconoscimento dello status di rifugiato. Evidenzia il ricorrente che la corte di appello, pur ritenendo pacifici i fatti narrati dal ricorrente, non ha approfondito la questione delle violenze domestiche su donne e minori in Ghana e sulla mancanza di un’adeguata protezione da parte delle autorità statali.

2. Con il secondo motivo si denuncia, sempre ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 5, comma 6, e comunque vizio di motivazione, in relazione al diniego della reclamata protezione umanitaria.

3. Il ricorso è fondato nei limiti qui di seguito precisati.

3.1 Il primo motivo è però inammissibile.

Se, da un lato, si allega correttamente, a sostegno della doglianza, il principio affermato da questa Corte, secondo cui, nella forma della protezione sussidiaria, D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, e art. 14, lett. a) e b), il conseguente diritto non possa essere escluso dalla circostanza che agenti del danno grave per il cittadino straniero siano soggetti privati qualora nel paese d’origine non vi sia un’autorità statale in grado di fornirgli adeguata ed effettiva tutela (con conseguente dovere del giudice di effettuare una verifica officiosa sull’attuale situazione di quel Paese e, quindi, sull’eventuale inutilità di una richiesta di protezione alle autorità locali) (cfr. Sez. 6, sentenza n. 15192 del 20/07/2015; nello stesso senso, anche: Sez. 6, Ordinanza n. 25873 del 18/11/2013;Sez. 6, Ordinanza n. 163 56 del 03/07/2017; Sez. 6, Ordinanza n. 23604 del 09/10/2017); dall’altro, il ricorrente non allega, come elemento decisivo al fine di dimostrare la fondatezza della censura, di aver inutilmente richiesto la protezione statuale, senza ottenerla.

Ne consegue l’inammissibilità della censura così prospettata.

3.2 I secondo motivo è invece fondato.

4.3.2 Manca, nella motivazione impugnata, la valutazione comparativa tra la odierna situazione del ricorrente e la possibile compressione del nucleo dei suoi diritti fondamentali, in caso di rimpatrio in Ghana, da condurre in ossequio ai principi che si andranno ad esporre.

Sul punto, non è inutile ricordare che, secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass. 4455/2018, per come confermata anche da Cass., ss.uu., sent. 29459/2019), in materia di protezione umanitaria, il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, al cittadino straniero che abbia realizzato un grado adeguato di integrazione sociale in Italia, deve fondarsi su una effettiva valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al paese d’origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel Paese d’accoglienza (Cass. 1104/2020).

Ciò posto, occorre rimettere al giudice del rinvio la valutazione della predetta comparazione (invece assente nella motivazione impugnata) tra la odierna condizione del richiedente asilo e quella in cui egli verserebbe in caso di suo rimpatrio in Ghana, e ciò con particolare riferimento a quei profili di particolare vulnerabilità resi evidenti dalla vicenda personale del ricorrente, che è stato oggetto di violenze e vessazioni domestiche.

Osserva il collegio, in proposito, che, sulla premessa in fatto della ritenuta veridicità del racconto del richiedente protezione, è compito del giudice di merito procedere ad una accurata ed approfondita valutazione della situazione di vulnerabilità sopra descritta.

Il giudizio comparativo tra la condizione personale del richiedente protezione e le conseguenze di un suo eventuale rimpatrio – giudizio alla luce del quale, secondo l’insegnamento di questa Corte (Cass. 4455/2018), andranno valutati funditus, operandone poi un bilanciamento di tipo ipotetico, l’attuale condizione dell’istante nel paese di accoglienza ed il suo futuro ricollocamento in quello di provenienza – non può prescindere dall’analisi e dal significato del sintagma “condizione di vulnerabilità” vulnerabilità che, alla luce dell’insegnamento delle sezioni unite, rappresenta soltanto una delle ipotesi per le quali può riconoscersi la protezione umanitaria (così, Cass. 1104/2020, cit. supra).

Le sezioni unite, invero, con la sentenza poc’anzi citata, hanno definitivamente chiarito, quanto ai presupposti necessari per ottenere la protezione umanitaria (in consonanza con la citata pronuncia 4455/2018 di questa Corte, ed in difformità da quanto ritenuto dal la ordinanza di rimessione 11749/2019):

1. che non si può trascurare la necessità di collegare la norma che la prevede ai diritti fondamentali che l’alimentano;

2. che gli interessi protetti non possono restare “ingabbiati” in regole rigide e parametri severi, che ne limitino le possibilità di adeguamento, mobile ed elastico, ai valori costituzionali e sovranazionali, sicchè l’apertura e la residualità della tutela non consentono tipizzazioni (ex multis, Cass. 15 maggio 2019, nn. 13079 e 13096);

3. che le relative basi normative non sono, allora, “affatto fragili” (come affermato, invece, nell’ordinanza di rimessione), ma “a compasso largo”: l’orizzontalità dei diritti umani fondamentali, con il sostegno dell’art. 8 della Cedu, promuove l’evoluzione della norma, elastica, sulla protezione umanitaria a clausola generale di sistema, capace di favorire i diritti umani e di radicarne l’attuazione;

4. che andava, pertanto, condiviso l’orientamento di questa Corte (inaugurato da Cass. 23 febbraio 2018, n. 4455, e seguito, tra le altre, da Cass. 19 aprile 2019, n. 11110 e da Cass. n. 12082/19, cit.).

che assegna rilievo centrale alla valutazione comparativa, ex art. 8 CEDU, tra il grado d’integrazione effettiva nel nostro paese e la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente nel Paese di origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale;

5. che, con riferimento all’ipotesi che precede, non poteva, peraltro, essere riconosciuto al cittadino straniero il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari considerando, isolatamente e astrattamente, il suo livello di integrazione in Italia, “nè il diritto può essere affermato in considerazione del contesto di generale e non specifica compromissione dei diritti umani accertato in relazione al paese di provenienza (Cass. 28 giugno 2018, n. 17072). Si prenderebbe altrimenti in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo Paese di origine, in termini del tutto generali ed astratti, di per sè inidonea al riconoscimento della protezione umanitaria (Cass. 3 aprile 2019, n. 9304)”.

Il collegio esprime convinta adesione (al di là del vincolo ex lege che lo impone) a tale insegnamento.

Chiariti i principi posti a presidio dell’istituto della protezione umanitaria, caratterizzata dalla morfologica esigenza di procedere a valutazioni soggettive ed individuali, condotte caso per caso (onde impedire che il giudice di merito si risolva a declinare valutazioni di tipo “seriale”, improntate ai più disparati quanto opinabili criteri altrettanto seriali), va nuovamente riaffermato il principio secondo il quale, in subiecta materia, oggetto del giudizio è pur sempre la persona, i suoi diritti fondamentali, la sua dignità di essere umano (così, Cass. 1104/2020, cit. supra).

Il giudizio di bilanciamento evocato dalle sezioni unite di questa Corte, che ne sottolineano il rilievo centrale, ha, testualmente, ad oggetto la valutazione comparativa tra il grado d’integrazione effettiva nel nostro paese e la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente nel paese di origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare, si ripete, la privazione della titolarità dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale.

Nel caso di specie, il giudice di merito mostra di non dubitare della credibilità del racconto del richiedente, escludendo, tuttavia, la reclamata protezione umanitaria, sulla base della mera affermazione dell’esistenza di una situazione di “stabilità” nel paese di provenienza, senza, tuttavia, svolgere il giudizio comparativo nei termini sopra spiegati.

Si impone, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di merito competente.

Le spese del giudizio di legittimità sono rimesse al giudice del rinvio.

P.Q.M.

Accoglie il secondo motivo di ricorso; dichiara inammissibile il primo; cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di L’Aquila, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 25 giugno 2020

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