Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12705 del 20/06/2016


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Cassazione civile sez. VI, 20/06/2016, (ud. 19/05/2016, dep. 20/06/2016), n.12705

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – rel. Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12865-2014 proposto da:

SAN MARTINO SRL, in persona dell’Amministratore unico e legale

rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE PARIOLI 79

H, presso lo studio dell’avvocato PIO CORTI, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato FRANCO ALTAMURA giusta procura

speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

EDILE R. DEI FRATELLI R. SNC, FIN EDILE REAL ESTATE

SRL;

– intimati –

avverso la sentenza n. 10130/2013 del TRIBUNALE di MILANO, depositata

il 17/07/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/05/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“a seguito di ordinanza con la quale la Corte d’Appello di Milano ha dichiarato inammissibile l’appello ai sensi degli artt. 348 bis e 348 ter c.p.c., viene qui impugnata la sentenza di primo grado indicata in epigrafe.

Il ricorso è inammissibile.

Va fatta applicazione del principio ripetutamente affermato da questa Corte per il quale nel ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado, proponibile ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c., comma 3, l’atto d’appello, dichiarato inammissibile, e la relativa ordinanza, pronunciata ai sensi dell’art. 348 bis c.p.c., costituiscono requisiti processuali speciali di ammissibilità, con la conseguenza che, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 3, è necessario che nel suddetto ricorso per cassazione sia fatta espressa menzione dei motivi di appello e della motivazione dell’ordinanza ex art. 348 bis c.p.c., al fine di evidenziare l’insussistenza di un giudicato interno sulle questioni sottoposte al vaglio del giudice di legittimità e già prospettate al giudice del gravame (così Cass. ord. n. 10722/14), nonchè del principio correlato per il quale il ricorso per cassazione contro la sentenza di primo grado ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c., comma 4, ha natura di ricorso ordinario, regolato dall’art. 366 c.p.c. quanto ai requisiti di contenuto forma, e deve contenere, in relazione al n. 3 detta norma, l’esposizione sommaria dei fatti di causa, da intendersi come fatti sostanziali e processuali relativi sia al giudizio di primo grado che a quello di appello. Ne consegue che nel ricorso la parte è tenuta ad espone, oltre agli elementi che evidenzino la tempestività dell’appello e i motivi su cui esso era fondato, le domande e le eccezioni proposte innanzi al giudice di prime cure e non accolte, o rimaste assorbite, trovando applicazione, rispetto al giudizio per cassazione instaurato ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c., le previsioni di cui agli artt. 329 e 346 c.p.c., nella misura in cui esse avevano inciso sull’oggetto della devoluzione al giudice di appello (così Cass. ord. n. 8942/14; cfr. anche Cass. ord. n. 2784/15).

Nella specie, la ricorrente non ha indicato, nemmeno per sintesi, i motivi di gravame nè ha riportato il contenuto dell’ordinanza emessa dalla Corte d’Appello.”.

La relazione è stata notificata come per legge. Parte ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto della relazione.

L’esame degli argomenti esposti nella memoria non offre elementi per modificare la proposta del relatore: considerato, in particolare, il secondo dei principi di diritto richiamati nella relazione, il Collegio ribadisce che la totale mancanza dell’esposizione, o del richiamo, anche per sintesi, dei motivi d’appello non può essere colmata mediante il mero rinvio all’atto di parte, nè colgono nel segno le considerazioni di cui al punto c) della richiamata memoria (che, anzi, fondandosi su un ragionamento deduttivo, confermano la mancanza, nel ricorso, del dato formale indispensabile ai sensi dell’art. 366 c.p.c.).

In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione poichè gli intimati non si sono difesi.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla sulle spese.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione sesta civile – 3 della Corte suprema di cassazione, il 19 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 giugno 2016

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