Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12705 del 19/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 19/05/2017, (ud. 26/04/2017, dep.19/05/2017),  n. 12705

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1944/2017 proposto da:

C.P., elettivamente domiciliato in ROMA, V. TUSCOLANA 16,

presso lo studio dell’avvocato MARCO CARAVELLA, rappresentato e

difeso da sè medesimo;

– ricorrente –

contro

CONSORZIO GENERALE INFRASTRUTTURE – COGEIN;

– intimato –

avverso l’ordinanza n. 1568/2017 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,

depositata il 20/01/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 26/04/2017 dal Consigliere Dott. MARCELLO

IACOBELLIS.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che l’avv. C.P., quale difensore della Publiservizi s.r.l., ha proposto ricorso per la correzione dell’errore materiale contenuto nell’ordinanza di questa Corte n. 1568/2017 laddove è stata omessa la distrazione delle spese in suo favore nonostante espressa richiesta;

letto l’art. 391 bis c.p.c.;

considerato che l’istanza è fondata;

ritenuto di dover pertanto procedere alla correzione richiesta.

PQM

 

la Corte accoglie il ricorso e dispone la correzione della ordinanza in questione nel senso che: laddove leggesi “condanna il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità liquidate in Euro 7.500,00 per compensi ed Euro 200,00, per esborsi, oltre rimb. forf., Iva e cpa come per legge”; debba leggersi ed intendersi:” condanna il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità liquidate in Euro 7.500,00 per compensi ed Euro 200,00, per esborsi, oltre rimb. forf., Iva e cpa come per legge, con distrazione in favore dell’avv. C.P. antistatario”.

Così deciso in Roma, il 26 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2017

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