Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12704 del 25/05/2010

Cassazione civile sez. III, 25/05/2010, (ud. 09/04/2010, dep. 25/05/2010), n.12704

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI NANNI Luigi Francesco – Presidente –

Dott. FILADORO Camillo – Consigliere –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 33039-2006 proposto da:

T.P., (OMISSIS) elettivamente domiciliata in

Roma Piazza Cavour presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dall’Avvocato BELTRAME ALESSANDRO con studio

in 33044 MANZANO (UDINE) Via Roma 13, int. 9 con delega a margine del

ricorso;

– ricorrente –

e contro

ASSITALIA SPA (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 48/2006 del TRIBUNALE di UDINE Sezione

Distaccata di CIVIDALE DEL FRIULI, emessa il 20/03/2006; depositata

il 22/04/2006; R.G.N. 42/2002;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/04/2010 dal Consigliere Dott. RAFFAELLA LANZILLO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni accoglimento del primo motivo; assorbiti gli

altri motivi; accoglimento opposizione a precetto, condanna non

aggravata alle spese di entrambi i gradi.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

T.P. ha proposto opposizione al precetto notificatole dalla s.p.a. Assitalia per ottenere il pagamento di Euro 4.072,79, a titolo di spese legali liquidate con sentenza del Tribunale di Gorizia, che aveva rigettato una domanda proposta dalla T. contro l’Assitalia.

Assitalia ha resistito all’opposizione.

Nelle more del processo la Corte di appello di Trieste ha riformato la sentenza del Tribunale di Gorizia, anche nel capo relativo alla condanna alle spese, e l’opponente ha eccepito il venir meno dell’efficacia esecutiva del titolo in base al quale il precetto era stato intimato.

Con sentenza n. 48/2006, depositata il 22 aprile 2006 e notificata il 6 ottobre 2006, il Tribunale di Udine ha respinto l’opposizione al precetto, condannando l’opponente al pagamento delle spese processuali.

La T. propone quattro motivi di ricorso per cassazione, illustrati da memoria.

L’intimata non ha depositato difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione degli artt. 336, 474 e 615 cod. proc. civ., sul rilievo che il Tribunale ha erroneamente ignorato la circostanza che l’efficacia del titolo esecutivo posto a base del precetto era venuta meno a seguito della sentenza di riforma della Corte di appello, circostanza che è stata ritualmente eccepita e che comunque il giudice avrebbe dovuto rilevare di ufficio.

2.- Il motivo è fondato.

Ai fini della legittimità dell’esecuzione forzata non è sufficiente che il titolo esecutivo sussista quando l’azione esecutiva è minacciata o iniziata, ma è necessario che la sua validità ed efficacia permangano durante tutto il corso dell’esecuzione.

Pertanto, se il provvedimento giudiziale costituente il titolo posto a base dell’esecuzione forzata viene annullato, l’esecuzione non può proseguire, e tale sopravvenuta caducazione è deducibile in ogni stato e grado del giudizio di opposizione (cfr. Cass. civ. Sez. 3, 9 gennaio 2002 n. 210; Cass. civ. Sez. 3, 5 settembre 2003 n. 12944;

Cass. civ. Sez. 3, 12 marzo 2009 n. 6042).

Nella specie, l’odierno ricorrente ha ritualmente prospettato al Tribunale l’avvenuta caducazione del titolo esecutivo, documentando le sue affermazioni con la produzione della sentenza della Corte di appello. Erroneamente, pertanto, il Tribunale ha respinto l’opposizione al precetto.

3.- La sentenza impugnata deve essere cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito.

In accoglimento dell’opposizione l’atto di precetto deve essere dichiarato inefficace.

Essendo la causa di inefficacia sopravvenuta in corso di causa, si ravvisano giusti motivi per compensare le spese del giudizio di opposizione, fermo restando l’obbligo di Assitalia di restituire le somme eventualmente ricevute dalla T. per effetto della condanna alle spese, pronunciata dal Tribunale di Udine.

4.- Gli altri motivi di ricorso, proposti in subordine, risultano assorbiti.

5.- Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte di cassazione accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbiti gli altri motivi.

Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l’opposizione proposta da T.P. e dichiara inefficace l’atto di precetto.

Compensa le spese del giudizio di opposizione all’esecuzione.

Condanna la s.p.a. Assitalia a rimborsare alla ricorrente le spese del giudizio di cassazione, liquidate complessivamente in Euro 1.000,00, di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 800,00 per onorari;

oltre al rimborso delle spese generali ed agli accessori previdenziali e fiscali di legge.

Così deciso in Roma, il 9 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2010

 

 

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