Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12704 del 20/06/2016


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Cassazione civile sez. VI, 20/06/2016, (ud. 19/05/2016, dep. 20/06/2016), n.12704

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – rel. Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8626-2014 proposto da:

MARTINELLI DI M.C. E C. SNC, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

POMPEO MAGNO 2/B, presso lo studio dell’avvocato PICONE GIUSEPPE,

rappresentata e difesa dall’avvocato LORENZO ANNUNZIATA giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

P.A., BD COSTRUZIONI SRL;

– intimate –

avverso la sentenza n. 84/2013 del TRIBUNALE di BUSTO ARSIZIO SEZIONE

DISTACCATA di GALLARATE del 23/02/2013 depositata il 05/03/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/05/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“a seguito di ordinanza con la quale la Corte d’Appello di Milano ha dichiarato inammissibile l’appello ai sensi degli artt. 348 bis e 348 ter c.p.c., viene qui impugnata la sentenza di primo grado indicata in epigrafe.

Il ricorso è inammissibile.

Va fatta applicazione del principio ripetutamente affermato da questa Corte per il quale nel ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado, proponibile ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c., comma 3, l’atto d’appello, dichiarato inammissibile, e la relativa ordinanza, pronunciata ai sensi dell’art. 348 bis c.p.c., costituiscono requisiti processuali speciali di ammissibilità, con la conseguenza che, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 3, è necessario che nel suddetto ricorso per cassazione sia fatta espressa menzione dei motivi di appello e della motivazione dell’ordinanza ex art. 348 bis c.p.c., al fine di evidenziare l’insussistenza di un giudicato interno sulle questioni sottoposte al vaglio del giudice di legittimità e già prospettate al giudice del gravame (così Cass. ord. n. 10722/14), nonchè del principio correlato per il quale il ricorso per cassazione contro la sentenza di primo grado ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c., comma 4, ha natura di ricorso ordinario, regolato dall’art. 366 c.p.c. quanto ai requisiti di contenuto forma, e deve contenere, in relazione al n. 3 detta norma, l’esposizione sommaria dei fatti di causa, da intendersi come fatti sostanziali e processuali relativi sia al giudizio di primo grado che a quello di appello. Ne consegue che nel ricorso la parte è tenuta ad esporre, oltre agli elementi che evidenzino la tempestività dell’appello e i motivi su cui esso era fondato, le domande e le eccezioni proposte innanzi al giudice di prime cure e non accolte, o rimaste assorbite, trovando applicazione, rispetto al giudizio per cassazione instaurato ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c., le previsioni di cui agli artt. 329 e 346 medesimo codice, nella misura in cui esse avevano inciso sull’oggetto della devoluzione al giudice di appello (così Cass. ord. n. 8942/14; cfr. anche Cass. ord. n. 2784/15).

Nella specie, la ricorrente ha riportato le conclusioni dell’atto di appello, ma non ha indicato, nemmeno per sintesi, i motivi di gravame nè ha riportato il contenuto dell’ordinanza emessa dalla Corte d’Appello.”.

La relazione è stata notificata come per legge.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto della relazione.

In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione poichè gli intimati non si sono difesi.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla sulle spese.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione sesta civile – 3 della Corte suprema di cassazione, il 19 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 giugno 2016

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