Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12704 del 19/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 19/05/2017, (ud. 05/04/2017, dep.19/05/2017),  n. 12704

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10035/2016 proposto da:

AMA COSTRUZIONI SAS, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso la

CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’Avvocato FRANCESCO

MANZON;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 9243/31/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di NAPOLI, depositata il 21/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 05/04/2017 dal Consigliere Dott. ENRICO MANZON.

Disposta la motivazione semplificata su concorde indicazione del

Presidente e del Relatore.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

Con sentenza in data 12 ottobre 2015 la Commissione tributaria regionale della Campania respingeva l’appello proposto da A.M.A. Costruzioni di A.M. & C. sas avverso la sentenza n. 3992/8/14 della Commissione tributaria provinciale di Caserta che ne aveva respinto il ricorso contro l’avviso di accertamento IRAP, IVA 2010. La CTR osservava nella parte che qui rileva – in particolare che l’eccezione di non integrità del contraddittorio sollevata in via preliminare con il gravame doveva essere rigettata.

Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione la società contribuente deducendo un motivo unico.

L’ Agenzia delle entrate si è costituita tardivamente al solo fine di partecipare al contraddittorio orale.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

Con l’unico mezzo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – la ricorrente denuncia violazione/falsa applicazione di plurime disposizioni legislative, poichè la CTR ha disatteso la sua eccezione di non integrità del contraddittorio.

La censura è fondata.

Va infatti ribadito che “Nel processo tributario, il litisconsorzio necessario originario che, nel caso di rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 817, ex art. 5, sussiste tra la società e tutti i soci della stessa in ragione dell’unitarietà dell’accertamento, che è alla base della rettifica e della conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio (proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi), ricorre anche nei confronti del socio accomandante di una società in accomandita semplice, incidendo l’accertamento in rettifica della dichiarazione anche sull’imputazione dei redditi di costui, indipendentemente dal profilo della responsabilità (limitata alla quota conferita o illimitata)” (Sez. 5, Sentenza n. 27337 del 23/12/2014, Rv. 634221-01).

Nel caso di specie è pacifico sia che un altro socio della società contribuente non è mai stato evocato in giudizio sia che il ricorso proposto dal socio accomandatario A.M. è stato trattato separatamente ed attualmente pende avanti alla CTP di Napoli unitamente ad altri ricorsi relativi alla annualità fiscale precedente.

E’ dunque evidente che sulla questione preliminare di rito in esame la sentenza impugnata ha pronunciato difformemente a detto consolidato principio di diritto enunciato da questa Corte.

Il ricorso deve dunque essere accolto con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Commissione tributaria provinciale di Napoli per la corretta instaurazione del contraddittorio nei confronti di tutti i litisconsorti necessari originari.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria provinciale di Napoli anche per le spese del presente giudizio.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 5 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2017

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