Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12703 del 25/05/2010
Cassazione civile sez. III, 25/05/2010, (ud. 09/04/2010, dep. 25/05/2010), n.12703
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI NANNI Luigi Francesco – Presidente –
Dott. FILADORO Camillo – Consigliere –
Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –
Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –
Dott. LANZILLO Raffaella – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 20240-2006 proposto da:
COMUNE di CAMPOBASSO (OMISSIS) in persona del Sindaco pro tempore
Dott. d.F.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
ALBALONGA 7, presso lo studio dell’avvocato PALMIERO CLEMENTINO,
rappresentato e difeso dall’avvocatò CALISE ANTONIO con delega a
margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
G.P., G.L., D.T.E.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 286/2005 del GIUDICE DI PACE di CAMPOBASSO,
emessa il 28/04/2005; depositata il 12/05/2005; R.G.N. 578/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
09/04/2010 dal Consigliere Dott. RAFFAELLA LANZILLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
RUSSO Rosario Giovanni che ha concluso per l’inammissibilità.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato il 23.6.2006 il Comune di Campobasso ha proposto due motivi di ricorso per cassazione contro la sentenza del Giudice di pace di Campobasso n. 286/2005, depositata il 12 maggio 2005, che lo ha condannato a pagare Euro 4,91, oltre alle spese processuali liquidate in Euro 100,00, agli eredi di G.P., respingendo per questa parte l’opposizione da lui proposta al precetto con cui gli si intimava il pagamento di Euro 785,41.
Gli intimati non hanno depositato difese.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perchè tardivo.
Esso è stato notificato oltre il termine di cui all’art. 327 cod. proc. civ., non essendo applicabile in materia di esecuzione la sospensione feriale dei termini processuali.
2.- Non essendosi costituiti gli intimati, non vi è luogo a pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 9 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2010