Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12703 del 20/06/2016
Cassazione civile sez. VI, 20/06/2016, (ud. 19/05/2016, dep. 20/06/2016), n.12703
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ARMANO Uliana – Presidente –
Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –
Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –
Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – rel. Consigliere –
Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 25978-2013 proposto da:
I.A., ((OMISSIS)) elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA ARNO 38, presso lo studio dell’avvocato MONCADA
GIANLUCA, rappresentato e difeso da se stesso;
– ricorrente –
contro
L.M.C., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA
CAVOUR presso la CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato
ANGELA PORCELLO giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso l’ordinanza n rep. 1198/2013 della CORTE D’APPELLO di PALERMO
del 12/06/2013, depositata i124/06/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
19/05/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA.
Fatto
PREMESSO IN FATTO
E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
“a seguito di ordinanza con la quale la Corte d’Appello di Palermo ha dichiarato inammissibile l’appello ai sensi degli artt. 348 bis e 348 ter c.p.c., viene qui impugnata la stessa ordinanza, con richiesta di cassazione e rinvio ad altra sezione della Corte d’Appello di Palermo.
Il ricorso è inammissibile, dal momento che l’art. 348 ter c.p.c. prevede che, quando è pronunciata l’inammissibilità ai sensi degli artt. 348 bis e 348 ter c.p.c., l’impugnazione si propone contro il provvedimento di primo grado.
Questa Corte ha ripetutamente affermato che l’ordinanza d’inammissibilità dell’appello ex art. 348 ter c.p.c., emessa nei casi in cui ne è consentita l’adozione, cioè per manifesta infondatezza nel merito del gravame, non è ricorribile per cassazione, neppure ai sensi dell’art. 111 Cost., trattandosi di provvedimento carente del carattere della definitività, giacchè il terzo comma del medesimo art. 348 ter consente di impugnare per cassazione il provvedimento di primo grado (così Cass. ord. n. 19944/14; cfr. anche Cass. ord. n. 7273/14 e ord. n. 8940/14 e numerose altre).
Nella specie, il provvedimento è stato emesso per infondatezza nel merito del gravame ed il motivo di impugnazione concerne appunto il merito della decisione.”.
La relazione è stata notificata come per legge.
Diritto
RITENUTO IN DIRITTO
A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto della relazione.
La memoria di parte ricorrente è pervenuta oltre i termini di legge, sicchè non può essere tenuta in considerazione.
Giova aggiungere soltanto che l’orientamento seguito nella relazione e condiviso dal collegio non trova smentita nella recente pronuncia a Sezioni Unite n. 1914 del 2016, atteso che con questa si è ribadito che l’ordinanza di inammissibilità dell’appello resa ex art. 348 ter c.p.c. è ricorribile per cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7, limitatamente ai vizi suoi propri costituenti violazioni della legge processuale (quali, per mero esempio, l’inosservanza delle specifiche previsioni di cui all’art. 348 bis c.p.c., comma 2, e art. 348 ter c.p.c., commi 1, primo periodo e comma 2, primo periodo), purchè compatibili con la logica e la struttura del giudizio ad essa sotteso. Nel caso di specie, non ricorre nessuna di siffatte ipotesi, poichè, con l’unico motivo di ricorso, si ripropone la questione di merito concernente il diritto di procedere ad esecuzione forzata.
In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.
Poichè sulla questione di ammissibilità di che trattasi è stata fatta definitiva chiarezza soltanto con la richiamata recente pronuncia a Sezioni Unite, sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio di legittimità.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Compensa le spese del giudizio di legittimità.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione sesta civile – 3 della Corte suprema di cassazione, il 19 maggio 2016.
Depositato in Cancelleria il 20 giugno 2016