Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12703 del 12/05/2021

Cassazione civile sez. I, 12/05/2021, (ud. 18/02/2021, dep. 12/05/2021), n.12703

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18367-2019 proposto da:

A.G., rappresentato e difeso dall’avv. MARIA BASSAN, e

domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di VENEZIA, depositata il

30/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/02/2021 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con decreto del 30.04.2019 il Tribunale di Venezia respingeva il ricorso proposto da A.G., cittadino del (OMISSIS), avverso il provvedimento con il quale la Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Verona, Sezione di Padova, aveva rigettato la domanda del ricorrente, volta al riconoscimento dello status di rifugiato ovvero alla concessione della protezione sussidiaria o, in subordine, di quella umanitaria. Il Tribunale, ritenendo che i motivi che avevano indotto il ricorrente a venire in Italia fossero da ricondurre a ragioni esclusivamente economiche, non ravvisava i presupposti per la concessione dell’invocata tutela.

Propone ricorso per la cassazione di tale decisione di rigetto A.G., affidandosi ad un unico motivo.

Il Ministero dell’Interno, intimato, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con l’unico e articolato motivo il ricorrente lamenta la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32 e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perchè il Tribunale avrebbe omesso di valutare la situazione del (OMISSIS) ai fini della concessione della protezione umanitaria. In particolare, il ricorrente si duole, nella prima parte della censura (distinta dalla lettera A) che il giudice di merito non abbia considerato il contesto esistente in (OMISSIS); con la seconda parte (distinta dalla lettera B) la mancata valutazione della crisi umanitaria derivante dalle numerose alluvioni che affliggono ampie aree di quel Paese; con la terza parte (distinta dalla lettera C) l’omessa valutazione del percorso di integrazione socio-lavorativa in Italia.

La censura è inammissibile.

Il Tribunale ha ritenuto che la storia del richiedente – il quale aveva narrato di essere fuggito dal (OMISSIS) a seguito di un’alluvione che aveva interessato la zona in cui viveva con la propria famiglia, costringendolo a trasferirsi in una zona limitrofa, nella quale, però, era stato minacciato dagli abitanti di cessare la sua attività professionale – non fosse idonea ai fini del riconoscimento della protezione internazionale. In particolare, il Tribunale non ha ravvisato profili di persecuzione o di pericolo di vita o trattamento inumano o degradante, rilevanti ai fini dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a) e b), specificando che “… le vicende relative alla riferita persecuzione da parte di altri elettricisti ex colleghi di lavoro per il sol fatto che il ricorrente aveva riavviato dopo le inondazioni la propria attività di elettricista… non integrano neppure un pericolo per la vita o l’incolumità personale del ricorrente…” (cfr. pag. 6 del decreto impugnato). Nè il giudice di merito ha ravvisato l’esistenza, in (OMISSIS), di un contesto di violenza indiscriminata rilevante D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c), sulla scorta delle fonti internazionali, opportunamente citate nel provvedimento impugnato, sulla base delle quali il predetto giudice di merito ha fondato il suo convincimento.

Con riguardo alla domanda di protezione umanitaria, infine, il Tribunale non ha rinvenuto alcun elemento di vulnerabilità, in capo al richiedente, tale da giustificare la concessione dell’invocata tutela. Il Tribunale ha valutato la situazione lavorativa, ritenendola non stabile, e quindi non idonea a garantire una vita decorosa al richiedente e alla sua famiglia, ed ha apprezzato la condizione di salute del richiedente, evidenziando che lo stesso non aveva prodotto alcuna documentazione medica a sostegno dei problemi che aveva genericamente allegato in sede di audizione (cfr. pagg.9 e 10 del decreto impugnato). Il giudice di merito, quindi, ha eseguito la necessaria valutazione comparativa tra l’integrazione raggiunta dal richiedente in Italia e la situazione soggettiva ed oggettiva nella quale egli verrebbe a trovarsi ove fosse rimpatriato in (OMISSIS). Rispetto a tale statuizione il ricorrente si limita ad invocare, nella sostanza, una revisione delle valutazioni e del convincimento del Tribunale, tesa all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Cass. Sez. U, Sentenza n. 24148 del 25/10/2013, Rv. 627790).

In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Nulla per le spese, in difetto di svolgimento di attività difensiva da parte del Ministero dell’Interno nel presente giudizio di legittimità.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

PQM

la Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile, il 18 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2021

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA