Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12702 del 25/05/2010

Cassazione civile sez. III, 25/05/2010, (ud. 09/04/2010, dep. 25/05/2010), n.12702

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI NANNI Luigi Francesco – Presidente –

Dott. FILADORO Camillo – Consigliere –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 10183-2006 proposto da:

T.L. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la Cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dagli avvocati GRANDINETTI ANGELO, FOLINO

MATTEO con delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA subentrata DIVISIONE CREDITO FONDIARIO

(OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. NICOTERA 29,

presso lo studio dell’avvocato MORIANI GIANLUCA, rappresentato e

difeso dall’avvocato GUARANY ADOLFO con procura speciale del Notaio

Dott. ANTONIO RESCHIGNA in MILANO IL 17/03/2006 Repertorio N. 37231;

– controricorrente –

e contro

SAN PELLEGRINO SFA GRUPPO NESTLE’, UFF. REGISTRO LAMEZIA TERME,

CURATELA FALL. GIGLIOTTI PASQUALE & TOMAINO LUIGINA, LAVORO 4

SRL;

– intimati –

avverso la sentenza n. 241/2005 del TRIBUNALE di LAMEZIA TERME,

emessa il 30/05/2005; depositata il 21/06/2005; R.G.N. 407/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/04/2010 dal Consigliere Dott. RAFFAELLA LANZILLO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni che ha concluso per l’inammissibilità o

rigetto con condanna alle spese.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza 30 maggio-21 giugno 2005 n. 241 il Tribunale di Lamezia Terme ha respinto l’opposizione proposta da T.L., ai sensi dell’art. 617 cod. proc. civ., contro l’ordinanza di aggiudicazione dell’immobile di sua proprietà, assoggettato a procedura esecutiva dalla s.p.a. BNL sulla base di alcune rate di un mutuo fondiario rimaste insolute.

Con atto notificato il 16-28.2.2006 la T. propone tre motivi di ricorso per cassazione.

Resiste con controricorso la BNL, tramite la sua mandataria s.r.l.

S.G.C.- Società Gestione Crediti.

Gli altri intimati non hanno depositato difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione delle norme di legge sul contraddittorio, in relazione agli art. 360 c.p.c., n. 3 e art. 24 Cost., sul rilievo che il Tribunale ha disposto l’aggiudicazione dell’immobile senza che a lei fosse stata data preventiva comunicazione dell’udienza 17.3.2004, nel corso della quale il provvedimento è stato adottato.

2.- Il motivo è inammissibile.

2.1.- A fronte della motivazione della sentenza impugnata, che ha ritenuto generiche le doglianze della ricorrente per non avere essa specificato quali atti non le sono stati comunicati e quale danno le sarebbe derivato dal mancato avviso, la ricorrente avrebbe dovuto dedurre e dimostrare in questa sede di avere sottoposto le questioni all’attenzione del Tribunale, indicando gli atti nei quali le avrebbe prospettate.

In mancanza, non è possibile valutare la fondatezza o meno delle censure.

In ogni caso, la sentenza impugnata ha espressamente rilevato che il 23.8.2001 è stata data regolare comunicazione alla debitrice dell’udienza fissata per l’audizione delle parti, alla quale la debitrice non è comparsa, e che nel corso di tale udienza è stata fissata la prima udienza di vendita (successivamente rinviata al 17.3.2004), sicchè la mancata conoscenza del rinvio è imputabile alla stessa debitrice.

3.- Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione dell’art. 481 cod. proc. civ. e R.D. 16 luglio 1905, n. 646, art. 43 e successive modificazioni, sul rilievo che il Tribunale ha respinto la sua eccezione di inefficacia del pignoramento, perchè notificatole presso la sua residenza personale solo il 91 giorno dopo la notificazione del precetto.

Assume che erroneamente il Tribunale ha ritenuto valida ed efficace la notificazione avvenuta il 90^ giorno, nel domicilio da lei eletto ai sensi della clausola n. 9 del contratto di mutuo, cioè presso la segreteria di Comune di Lamezia Terme, richiamando a supporto il R.D. n. 646 del 1905 cit., art. 43. Tale norma consentirebbe infatti la notificazione nel domicilio eletto con il contratto di mutuo del solo atto di precetto; non del pignoramento, che deve essere sempre eseguito nei confronti della parte personalmente.

L’art. 43 cit. sarebbe stato comunque abrogato dalla Legge Bancaria n. 385 del 1993, il cui art. 41 regola ex novo la materia.

3.1.- Il motivo non è fondato.

Vero è che il R.D. n. 646 del 1905 è stato abrogato dal D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, art. 161 (T.U. delle leggi in materia bancaria). Ma l’art. 41 del cit. T.U. non prende affatto in esame il problema del luogo di notificazione degli atti esecutivi, regolando altri aspetti del procedimento esecutivo dei mutui fondiari.

In mancanza di specifici indici normativi, non vi sono ragioni per ritenere invalida o inefficace l’elezione di domicilio effettuata dal debitore nel contratto di mutuo, con specifico riferimento anche alla procedura esecutiva.

Nè i ricorrenti indicano nel ricorso quali principi porrebbero ostacolo ad una tale efficacia e dovrebbero indurre a disattendere la giurisprudenza di questa Corte, che ha più volte affermato che la procedura esecutiva conseguente a mutuo fondiario va coltivata mediante la notifica degli atti al debitore, nel domicilio da lui eletto nel contratto (cfr. Cass. civ. Sez. 3, 19 aprile 1982 n. 2439;

Cass. civ. Sez. 3, 25 agosto 2006 n. 18513).

4.- Il terzo motivo, con cui i ricorrenti lamentano contraddittoria motivazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, nella parte in cui il Tribunale ha respinto la loro eccezione circa la sproporzione fra il prezzo convenuto con l’aggiudicazione e l’effettivo valore di mercato dell’immobile, è inammissibile, sia perchè proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, anzichè del n. 5, sia perchè censura esclusivamente la decisione di merito del Tribunale, senza porre in evidenza alcun vizio di motivazione.

La sentenza risulta, per contro, adeguatamente e logicamente motivata sul punto, avendo fatto riferimento ai molteplici tentativi del giudice dell’esecuzione di procedere alla vendita a prezzi superiori, non andati a buon fine causa della mancanza di offerte.

5.- Il ricorso deve essere rigettato.

6.- Le spese del presente giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte di cassazione rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rimborsare a BNL – e per essa alla sua mandataria s.r.l. S.G.C. – le spese del giudizio di cassazione, liquidate complessivamente in Euro 4.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 4.000,00 per onorari; oltre al rimborso delle spese generali ed agli accessori previdenziali e fiscali di legge.

Così deciso in Roma, il 9 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2010

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