Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12702 del 19/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 19/05/2017, (ud. 05/04/2017, dep.19/05/2017),  n. 12702

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9929/2016 proposto da:

R.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEGLI

SCIPIONI, 232, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO MACCARONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato FLORINDO TRIBOTTI;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA SUD SPA, (OMISSIS);

– intimata –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 5468/37/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di ROMA, depositata il 21/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 05/04/2017 dal Consigliere Dott. ENRICO MANZON.

Disposta la motivazione semplificata su concorde indicazione del

Presidente e del Relatore.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

Con sentenza in data 14 settembre 2015 la Commissione tributaria regionale del Lazio respingeva l’appello proposto da R.S. avverso la sentenza n. 18367/24/14 della Commissione tributaria provinciale di Roma che ne aveva respinto il ricorso contro la cartella di pagamento IVA 2006. La CTR osservava in particolare che sussistevano i presupposti di applicabilità del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 60 bis, nei confronti del R. quale cessionario di beni per l’IVA non versata dal cedente, essendo sussistente l’ulteriore concorrente presupposto previsto in detta disposizione legislativa ossia la cessione a prezzo inferiore al “valore normale”, sicchè il R. era coobbligato solidale di detta imposta non versata, non avendo egli comunque fornito le “prove liberatorie” ugualmente previste dalla disposizione legislativa medesima.

Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione il contribuente deducendo un unico motivo.

L’ Agenzia delle entrate si è costituita tardivamente al solo fine di partecipare al contraddittorio orale.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

Con un unico articolato mezzo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3-5 – il ricorrente si duole di violazione/falsa applicazione di plurime disposizioni legislative e di omessa valutazione di una prova decisiva, poichè la CTR ha affermato la sua responsabilità solidale nell’obbligazione tributaria de qua sia per la sussistenza dei relativi presupposti giuridici sia per l’insussistenza di “prove liberatorie”, il tutto come previsto dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 60 bis.

La censura è assorbentemente fondata quanto al dedotto vizio motivazionale, anche se lo stesso deve essere riqualificato – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – come vizio di nullità della sentenza per motivazione meramente “apparente”, essendo peraltro ciò consentito a questa Corte secondo il principio che “L’erronea intitolazione del motivo di ricorso per cassazione non osta alla riqualificazione della sua sussunzione in altre fattispecie di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, nè determina l’inammissibilità del ricorso, se dall’articolazione del motivo sia chiaramente individuabile il tipo di vizio denunciato” (Sez. 6-3, Ordinanza n. 4036 del 20/02/2014, Rv. 630239).

Va infatti ribadito che “La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perchè affetta da “error in procedendo”, quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture” (Sez. U, Sentenza n. 22232 del 03/11/2016, Rv. 641526 – 01); altresì che “In tema di processo tributario, è nulla, per violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 36 e 61, nonchè dell’art. 118 disp. att. c.p.c., la sentenza della commissione tributaria regionale completamente carente dell’illustrazione delle critiche mosse dall’appellante alla statuizione di primo grado e delle considerazioni che hanno indotto la commissione a disattenderle e che si sia limitata a motivare “per relationem” alla sentenza impugnata mediante la mera adesione ad essa, atteso che, in tal modo, resta impossibile l’individuazione del “thema decidendum” e delle ragioni poste a fondamento del dispositivo e non può ritenersi che la condivisione della motivazione impugnata sia stata raggiunta attraverso l’esame e la valutazione dell’infondatezza dei motivi di gravame” (Sez. 6-5, Ordinanza n. 28113 del 16/12/2013, Rv. 629873).

La sentenza impugnata è palesemente contrastante con tali principi di diritto, posto che, per un verso contiene soltanto apodittiche affermazioni circa la sussumibilità della fattispecie concreta nella fattispecie normativa astratta evocata, per altro verso effettua un rinvio del tutto acritico alle argomentazioni sul punto fatte dal primo giudice.

Il ricorso deve dunque essere accolto con cassazione della sentenza impugnata e rinvio al giudice a quo per nuovo esame.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 5 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2017

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