Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12702 del 12/05/2021

Cassazione civile sez. I, 12/05/2021, (ud. 18/02/2021, dep. 12/05/2021), n.12702

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17169-2019 proposto da:

D.M.L., rappresentato e difeso dall’avv. ANDREA

MAESTRI, e domiciliato presso la cancelleria della Corte di

Cassazione;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di BOLOGNA, depositata il

29/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/02/2021 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con decreto del 29.04.2019 il Tribunale di Bologna respingeva il ricorso proposto da D.M.L., cittadino della (OMISSIS), avverso il provvedimento con cui la Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Bologna, Sezione di Forlì Cesena, aveva rigettato la domanda del ricorrente volta al riconoscimento dello status di rifugiato ovvero alla concessione della protezione sussidiaria e/o umanitaria. Il Tribunale, invero, riteneva non sussistenti i presupposti necessari per la concessione della tutela invocata.

Propone ricorso per la cassazione di tale decisione di rigetto D.M.L., affidandosi ad un unico motivo.

Il Ministero dell’Interno, intimato, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con l’unico e articolato motivo il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 2 e 10 Cost., D.Lgs. n. 286 del 1998, artt. 5 e 19 nonchè del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3,7 e 14 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. In particolare, il richiedente censura la decisione del Tribunale nella parte in cui ha escluso che il rischio che lo stesso possa subire, in caso di rimpatrio, persecuzioni per ragioni politiche, non ravvisando, quindi, i presupposti per la concessione della protezione sussidiaria, nonchè nella parte in cui dalla valutazione di inattendibilità il giudice di merito avrebbe fatto discendere l’automatico mancato riconoscimento della protezione umanitaria.

La censura è inammissibile.

Con riguardo alla valutazione di non credibilità, è opportuno ricordare che il giudice di merito può ritenere – con un apprezzamento di fatto insindacabile in sede di legittimità, se non nei limiti dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, – che l’inattendibilità sia dimostrata da altre e diverse fonti di prova, ivi compreso il contegno processuale della parte (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 28782 del 16/12/2020, Rv. 660022). Nel caso di specie, secondo il Tribunale, “… il ricorrente è apparso generico e poco circostanziato nel riferimento alla sua partecipazione alla vita politica nelle file del partito di (OMISSIS)…” (cfr. pag. 6 del decreto impugnato), valorizzando altresì la circostanza che il medesimo non fosse stato in grado di produrre la tessera di appartenenza al partito (OMISSIS) fino all’audizione innanzi al giudice e che sulla stessa non fosse indicata la data di rilascio.

Anche con riguardo al rischio di persecuzioni, il Tribunale ha opportunamente motivato, specificando che il richiedente “… mai ha descritto una minaccia, nè rispetto al periodo in cui (OMISSIS) era al potere nè nel periodo successivo…”. Tale valutazione è suffragata dalle fonti “privilegiate” citate, dalle quali il giudice di merito ha dedotto la mancanza di pericolo per i sostenitori di (OMISSIS) e, dunque, l’esclusione del pericolo individuato dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), secondo cui “Ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, sono considerati danni gravi: a) la condanna a morte o all’esecuzione della pena di morte; b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine”.

Infine, relativamente al riconoscimento della protezione umanitaria, contrariamente a quanto sostenuto nel motivo, il Tribunale ha valutato opportunamente la condizione, anche lavorativa, del richiedente, non ravvisando peculiari profili di vulnerabilità tali da ritenere integrati gli estremi per la concessione della tutela invocata (cfr. pagg. 9 e 10 del decreto impugnato). Tale motivazione non è specificamente attinta dalla doglianza, poichè il ricorrente si limita ad affermare che il Tribunale avrebbe fatto automaticamente discendere dal giudizio di non credibilità il diniego della protezione umanitaria, senza confrontarsi con la decisione impugnata, la quale, invece, aveva apprezzato la sua condizione individuale. La censura in questo modo si risolve in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del Tribunale, tesa all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Cass. Sez. U, Sentenza n. 24148 del 25/10/2013, Rv. 627790).

In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Nulla per le spese, in difetto di svolgimento di attività difensiva da parte del Ministero dell’Interno nel presente giudizio di legittimità.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile, il 18 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2021

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