Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12702 del 05/06/2014


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 12702 Anno 2014
Presidente: VITRONE UGO
Relatore: CAMPANILE PIETRO

SENTENZA

sul ricorso 5466-2008 proposto da:
GALIANO

GAETANO

(C. F.

GLNGTN63P27D615V),

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL CORSO
300, presso l’avvocato GIUSEPPE ANDREOTTA, che lo

Data pubblicazione: 05/06/2014

rappresenta e difende, giusta procura a margine del
ricorso;
– ricorrente –

2013
contro

1929

LOMBARDO SALVATORE (C.F. LMBSVT36B22D7041), DE LERMA
ROMITA

GIORGIO

(C.F.

DLRGRG54TO5D704P),

PINZA

1

RICCARDO

(C.F.

PNZRCR69R02D7040),

elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA DELLE FORNACI 38, presso
l’avvocato RAFFAELE ALBERICI, che li rappresenta e
difende, giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrenti –

G.T.R. CARNI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE;
– intimata –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di FORLI’,
depositata il 16/02/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 05/12/2013 dal Consigliere Dott. PIETRO
CAMPANILE;
udito, per il ricorrente, l’Avvocato ANDREOTTA che
ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito, per i controricorrenti, l’Avvocato ALBERICI
FABIO, con delega, che ha chiesto il rigetto del
ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore

contro

Generale Dott. LUIGI SALVATO che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso.

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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Presidente del Tribunale di Forlì, con ordinanza
depositata in data 16 febbraio 2007 ha determinato in
complessivi Euro 24.000,00 il compenso dovuto agli avv.ti

Pinza per l’opera prestata, in qualità di arbitri, in una
controversia insorta, relativamente alla cessione di quote
sociali, tra il sig. Gaetano Galiano e la S.r.l. G.T.R.
Carni. Veniva altresì determinato in E 1.000,00 il
compenso per il segretario e si provvedeva alla
liquidazione delle spese del procedimento.
Per la cassazione del provvedimento sopra indicato il
Galiano ha proposto ricorso, affidato a sette motivi,
illustrati da memoria, cui resistono con controricorso i
tre arbitri.
MOTIVI DELLA DECISIONE

Assume rilievo preliminare ed assorbente la verifica in
merito all’ammissibilità del ricorso in esame.
In proposito deve richiamarsi l’orientamento di questa
Suprema Corte, anche a Sezioni unite ed ormai consolidato,
in tema di ammissibilità del ricorso per cassazione contro
la determinazione del compenso e delle spese dovuti agli
arbitri dai conferenti l’incarico e liquidati dal
Presidente del Tribunale ai sensi dell’art. 814 cod. proc.
civ., fondato sui seguenti principi: a) nel regime

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Salvatore Lombardo, Giorgio De Lerma Romita e Riccardo

previgente alla novella recata dal D.Lgs. 2 febbraio 2006,
n. 40, qualora, in assenza di espressa rinunzia da parte
degli aventi diritto, il contratto di arbitrato non
contenga la relativa quantificazione, esso è

civ., con clausola devolutiva della pertinente
determinazione al presidente del tribunale; il quale, una
volta investito (con ricorso proponibile anche
disgiuntamente da ciascun componente del collegio
arbitrale) in alternativa all’arbitratore, svolge una
funzione giurisdizionale non contenziosa, adottando un
provvedimento di natura essenzialmente privatistica; b)
consegue che detto provvedimento è privo della vocazione
al giudicato e, dunque, insuscettibile di impugnazione con
ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell’art.
111 Cost.: vertendosi in tema di determinazione
stragiudiziale integrativa della volontà delle parti, ad
opera del terzo arbitratore, dell’entità economica, non
predeterminata contrattualmente, di una prestazione
contrattuale già resa, e non di provvedimenti
giurisdizionali decisori e definitivi;
c) in tal caso, il titolo di formazione stragiudiziale ex
art. 814 c.p.c. può essere utilmente contestato, con tutte
le garanzie della giurisdizione, mediante la opposizione
all’esecuzione intrapresa da coloro che l’hanno ottenuto

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automaticamente integrato, in base all’art. 814 cod. proc.

(Cass., Sez. un., 3 luglio 2009, n.

15586; Cass., 23

aprile 2010, n. 9750; Cass., 4 marzo 2011, n. 5264; Cass.,
10 ottobre 2013, n. 23086).
Tali principi, nuovamente confermati in recente pronuncia

2012, n. 13620, nonchè, con riferimento alla nuova
formulazione dell’art. 814 c.p.c., da Cass., 8 febbraio
2013, n. 3069), trovano applicazione in tutte le ipotesi
in cui un provvedimento di tal natura sia mancato del
tutto, come avviene ove emesso a seguito – come nel caso
in esame – di arbitrato irrituale, o di arbitraggio o di
perizia contrattuale, ovvero in ogni altra fattispecie in
cui le parti abbiano predisposto speciali tipologie di
conciliazione o di procedimenti preliminari finalizzati
alla ricerca di una soluzione extragiudiziale della
controversia, dato che, in ciascuno di questi casi, la
decisione, di natura negoziale, che li conclude è sfornita
dell’elemento che caratterizza l’arbitrato rituale, ossia
l’attitudine a divenire “sentenza” a seguito del deposito
del lodo, ed il compenso dovuto agli arbitri irrituali non
si connota come spesa, ma come debito “ex mandato”: per
l’adempimento del quale è attivabile un ordinario giudizio
di cognizione (Cass. 10221/2010; 8222 e 7623/2006): salvo
il diritto del debitore di contestare la giuridica
esistenza del lodo e la sua attitudine a costituire titolo

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delle Sezioni unite di questa Corte (Cass., 31 luglio

ex art. 474 cod. proc. civ., comma 2, nell’apposita sede
prevista dall’art. 615 cod. proc. civ., onde privarlo
dell’idoneità a legittimare l’instaurazione di eventuale
procedura esecutiva.

incertezze della giurisprudenza nella materia, che hanno
richiesto più volte l’intervento delle Sezioni unite di
questa Corte, consigliano di dichiarare interamente
compensate tra le parti le spese processuali.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso ed interamente
compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima
sezione civi e, il 5 dicembre 2013.

Il ricorso va conclusivamente dichiarato inammissibile. Le

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