Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12701 del 25/05/2010
Cassazione civile sez. III, 25/05/2010, (ud. 09/04/2010, dep. 25/05/2010), n.12701
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI NANNI Luigi Francesco – Presidente –
Dott. FILADORO Camillo – Consigliere –
Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –
Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –
Dott. LANZILLO Raffaella – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 5812-2006 proposto da:
S.A. (OMISSIS), C.G.
(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA POMPEO
TROGO 21, presso lo studio dell’avvocato CASANOVA STEFANIA,
rappresentati e difesi dall’avvocato BONI MASSIMO con delega a
margine del ricorso;
– ricorrenti –
contro
R.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA BRUXELLES 59, presso lo studio dell’avvocato FERIOZZI ANTONIO,
rappresentato e difeso dall’avvocato R.F. difensore di sè
medesimo;
– controricorrente –
e contro
BANCA COOP CATTOLICA SCARL;
– intimati –
avverso il provvedimento del TRIBUNALE di VITERBO emesso il
28/11/2005; R.G.N. 28/2003;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
09/04/2010 dal Consigliere Dott. RAFFAELLA LANZILLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
RUSSO Rosario Giovanni che ha concluso per l’accoglimento ex art. 384
c.p.c. accoglimento opposizione, decisione nel merito, spese a carico
del soccombente.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
S.A. e C.G. propongono ricorso per cassazione contro il provvedimento 28.11.2005 del Giudice dell’esecuzione presso il Tribunale di Viterbo, che ha disposto l’estinzione della procedura immobiliare promossa nei loro confronti dalla Banca Cooperativa Cattolica soc. a r.l., con l’intervento di alcuni creditori, fra cui l’avv. R.F., a seguito di rinuncia del creditore procedente e degli intervenuti, ponendo a carico di essi ricorrenti le spese di CTU. Resiste con controricorso l’avv. R.F..
Gli altri intimati non hanno depositato difese.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con l’unico motivo i ricorrenti lamentano la nullità del provvedimento impugnato, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, per violazione degli artt. 629, 632, 306 e 310 cod. proc. civ., sul rilievo che il Tribunale ha posto a loro carico le spese liquidate al CTU nominato per la valutazione dell’immobile pignorato, per l’importo di Euro 1.930,00, spese anticipate dai creditori procedenti.
Assumono che, a norma dell’art. 632 c.p.c., u.c., che richiama l’art. 310 c.p.c., u.c., le spese del processo esecutivo estinto restano a carico di chi le abbia anticipate, salvo che l’estinzione sia stata chiesta di comune accordo dal creditore e dal debitore, e richiamano la giurisprudenza in tal senso di questa Corte (Cass. civ. n. 17772/2002 e n. 5325/2003).
Non avendo essi manifestato alcun accordo in tal senso, illegittimamente il Tribunale ha posto le spese a loro carico, sulla base della volontà espressa dal solo creditore.
2.- Il motivo è fondato.
A norma dell’art. 310 c.p.c., u.c., richiamato dall’art. 632 c.p.c., u.c., le spese del processo estinto restano in linea di principio a carico delle parti che le hanno anticipate.
Il giudice può disporre diversamente solo se ricorra un accordo in tal senso fra le parti (Cass. civ. Sez. 3, 4 aprile 2003 n. 5325;
Cass. civ. Sez. 3, 23 aprile 2003 n. 6446), o se ricorrano altre ragioni idonee a giustificare il provvedimento (Cass. civ. Sez. 3, 24 gennaio 2003 n. 1109): ragioni che peraltro debbono essere esplicitate. non essendo sufficiente il mero e laconico richiamo alla richiesta in tal senso di una delle parti.
Nella specie il Tribunale ha richiamato il fatto che i creditori hanno dichiarato di rinunciare alla procedura esecutiva alla condizione che le spese di CTU venissero poste a carico dei debitori.
Non ha però accertato che i debitori avessero aderito alla suddetta regolamentazione.
A fronte della rinuncia condizionata e non accettata, il Tribunale avrebbe potuto (e dovuto) astenersi dal pronunciare l’estinzione. Non poteva invece procedervi derogando alle norme applicabili in tema di regolamentazione delle spese, senza specifica motivazione circa le ragioni oggettive che avrebbero potuto giustificare un tal provvedimento, al di là della mera presa d’atto della contraria volontà di una sola parte.
3.- Il provvedimento impugnato deve essere cassato senza rinvio, nella parte in cui ha posto a carico dei ricorrenti le spese di CTU. 4.- Le spese del presente giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di cassazione accoglie il ricorso. Cassa senza rinvio il provvedimento impugnato, in relazione al motivo accolto, e condanna il resistente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate complessivamente in Euro 950,00, di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 750,00 per onorari. Oltre al rimborso delle spese generali ed agli accessori previdenziali e fiscali di legge.
Così deciso in Roma, il 9 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2010