Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12701 del 21/06/2016

Cassazione civile sez. VI, 20/06/2016, (ud. 19/05/2016, dep. 20/06/2016), n.12701

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – rel. Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7907-2013 proposto da:

RISCOSSIONE SICILIA SPA, (OMISSIS), in persona del Direttore

Generale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, Via

INNOCENZO XI 8, presso lo studio dell’avvocato ALBERTO GALATI,

rappresentata e difesa dall’avvocato AMILCARE GIARDINA, giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

avverso la sentenza n. 353/2012 del GIUDICE DI PACE di LENTINI del

8/8/2002, depositata il 03/09/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/05/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“con la sentenza impugnata il Giudice di Pace di Lentini ha accolto l’opposizione proposta da V.F. nei confronti della S.E.R.I.T. Sicilia S.p.A. e del Ministero della Giustizia avverso la cartella esattoriale n. (OMISSIS) e, conseguentemente, ha dichiarato “inesistente il diritto dell’ente impositore a riscuotere le somme ivi riportate “, con condanna degli opposti al pagamento delle spese di lite;

il ricorso per cassazione, proposto da Riscossione Sicilia S.p.A., è inammissibile, sia avuto riguardo al disposto dell’art. 339 c.p.c., come modificato dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 1 essendo il provvedimento impugnato una sentenza del Giudice di Pace pubblicata dopo l’entrata in vigore di tale modifica (cfr. Cass. S.U. 18 novembre 2008, n. 27339) sia avuto riguardo al fatto che la sentenza impugnata è stata pronunciata in un giudizio di opposizione all’esecuzione – così espressamente qualificato anche nella sentenza impugnata, concluso con sentenza emessa ex art. 616 c.p.c., dopo il 4 luglio 2009 (cfr., da ultimo, Cass. ord. n. 17321/11, che ha espresso il principio ex art. 360 bis c.p.c., comma 1, secondo cui le sentenze che abbiano deciso opposizioni all’esecuzione pubblicate prima del primo marzo 2006, restano esclusivamente appellabili; per quelle, invece, pubblicate successivamente a tale data e fino al 4 luglio 2009, non è più ammissibile l’appello, in forza dell’art. 616 c.p.c., ultimo periodo, introdotto dalla L. 24 febbraio 2006, n. 52, con la conseguenza dell’esclusiva ricorribilità per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7; le sentenze, infine, in cui il giudizio di primo grado sia ancora pendente al 4 luglio 2009, e siano quindi pubblicate successivamente a tale data, tornano ad essere appellabili, essendo stato soppresso l’ultimo periodo dell’art. 616 c.p.c., ai sensi dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 49, comma 2).”.

La relazione è stata notificata come per legge.

Non sono state depositate memorie.

RITENUTO IN DIRITTO A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto della relazione.

In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione poichè gli intimati non si sono difesi.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla sulle spese.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione sesta civile – 3 della Corte suprema di cassazione, il 19 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 giugno 2016

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