Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12701 del 19/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 19/05/2017, (ud. 05/04/2017, dep.19/05/2017),  n. 12701

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9893/2016 proposto da:

R.A., elettivamente domiciliato ROMA, LUCREZIO CARO 62,

preso lo studio dell’avvocato SABINA CICCOTTI, che lo rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI LUCCA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1895/35/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

RIGIONALE di l’IR1NZE, depositata il 27/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 05/04/2017 dal Consigliere Dott. ENRICO MANZON.

Disposta la motivazione semplificata su concorde indicazione del

Presidente e del Relatore.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

Con sentenza in data 28 ottobre 2014 la Commissione tributaria regionale della Toscana respingeva l’appello proposto da R.A. avverso la sentenza n. 90/1/14 della Commissione tributaria provinciale di Lucca che ne aveva respinto il ricorso contro l’avviso di accertamento IRAP, IRPEF, IVA 2008. La CTR osservava in particolare che qualora – come riteneva accertato nel caso di specie – l’Ente impositore comprova l’inesistenza dell’operazione fatturata, è poi onere del contribuente dimostrare l’effettiva esistenza dell’operazione medesima ed affermava che tale onere non era stato adeguatamente assolto dall’appellante.

Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione il R. deducendo tre motivi.

Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

Il ricorrente ha presentato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

Con il primo motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – il ricorrente lamenta violazione/falsa applicazione degli artt. 2727, 2729 c.c., D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, poichè la CTR non aveva correttamente applicato dette disposizioni legislative in relazione alla valutazione delle prove indiziarie poste alla base dell’atto impositivo impugnato.

Con il secondo motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – il ricorrente si duole di violazione/falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., poichè la CTR non ha correttamente applicato tale principio generale codicistico in materia di onere probatorio.

Con il terzo motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – vi è doglianza di violazione/falsa applicazione dell’art. 109 T.U.I.R., poichè la CTR non ha correttamente valutato le controprove ancorchè indirette che aveva offerto in ordine alla effettiva esistenza delle operazioni fatturate.

Le censure, da esaminarsi congiuntamente per stretta connessione, sono infondate.

Va premesso che risulta del tutto chiaro che il caso di specie riguarda la contestazione da parte dell’Agenzia fiscale dell'”esistenza oggettiva” di alcune operazioni le cui fatture emesse da soggetto terzo (Edil B. di B. G.) sono state utilizzate dal contribuente ai fini delle relative detrazioni IVA ed indicate quali componenti negative del reddito di impresa ai fini delle relative deduzioni dalla base imponibile.

Ciò posto, devono ribadirsi i seguenti principi di diritto:

– che “In tema di IVA, qualora l’Amministrazione finanziaria contesti al contribuente l’indebita detrazione di fatture, in quanto relative ad operazioni inesistenti, spetta all’Ufficio fornire la prova che l’operazione commerciale, oggetto della fattura, non è mai stata posta in essere, indicando gli elementi anche indiziari sui quali si fonda la contestazione, mentre è onere del contribuente dimostrare la fonte legittima della detrazione o del costo altrimenti indeducibili, non essendo sufficiente, a tal fine, la regolarità formale delle scritture o le evidenze contabili dei pagamenti, in quanto si tratta di dati e circostanze facilmente falsificabili” (Sez. 5, Sentenza n. 428 del 14/01/2015, Rv. 634233-01);

– che “In tema d’IVA, l’Amministrazione finanziaria, che contesti al contribuente l’indebita detrazione relativamente ad operazioni oggettivamente inesistenti, ha l’onere di provare che l’operazione non è mai stata posta in essere, indicandone i relativi elementi, anche in forma indiziaria o presuntiva, ma non anche quello di dimostrare la mala fede del contribuente, atteso che, una volta accertata l’assenza dell’operazione, non è configurabile la buona fede di quest’ultimo, che sa certamente se ed in quale misura ha effettivamente ricevuto il bene o la prestazione per la quale ha versato il corrispettivo” (Sez. 6-5, Ordinanza n. 18118 del 14/09/2016, Rv. 641109-01);

– che “In tema di imposte sui redditi, giusta della L. n. 537 del 1993, art. 14, comma 4-bis, nella formulazione introdotta con il D.L. n. 16 del 2012, art. 8, comma 1, conv., con modif., dalla L. n. 44 del 2012, l’acquirente dei beni può dedurre i costi relativi ad operazioni soggettivamente inesistenti anche nell’ipotesi in cui sia consapevole del loro carattere fraudolento, salvi i limiti derivanti, in virtù del D.P.R. n. 917 del 1986, dai principi di effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza o determinabilità, mentre è esclusa la deducibilità dei costi delle operazioni oggettivamente inesistenti” (Sez. 6-5, Ordinanza n. 25249 del 07/12/2016, Rv. 642031-01);

– che più in generale è consolidato arresto della giurisprudenza di questa Corte che spetti al contribuente l’onere di provare l’inerenza dei costi, anche particolarmente sotto il profilo della certezza, ai fini della considerazione degli stessi quale “componente negativa” deducibile del reddito di impresa (cfr. ex multis, Sez. 6-5, Ordinanza n. 16461 del 01/07/2013, Rv. 627100-01).

Ciò posto, la sentenza impugnata è pienamente conforme a tutti questi principi di diritto, avendo accertato – con valutazioni di merito non ulteriormente sindacabili in questa sede – che l’Ente impositore ha validamente basato su indizi gravi, precisi e concordanti il fondamento della propria pretesa fiscale ossia l'”inesistenza oggettiva” delle operazioni/dei costi de quibus; che di contro il contribuente non è riuscito ad inficiare tali presunzioni, essendone irrilevante la buona/malafede, trattandosi appunto di inesistenza “oggettiva” e non “soggettiva” delle operazioni/dei costi stessi e quindi in ultima analisi fallendo la prova occorrente ai fini tributari (detraibilità dell’IVA passiva; esistenza della componente negativa del reddito).

In particolare il giudice tributario di appello, quali “indici sintomatici” della inesistenza oggettiva delle prestazioni indicate nelle fatture dell’impresa B. e quindi illecitamente utilizzate dal R., ha, come il primo giudice, valorizzato quelli indicati nell’ atto impositivo impugnato ossia la totale assenza di sede, struttura aziendale, di beni strumentali e di documentazione contabile del prestatore di servizi fatturante, la ripetizione della numerazione progressiva delle fatture e l’esito negativo delle verifiche bancarie a ricerca delle tracce dei pagamenti, asseritamente eseguiti per contanti.

Tali elementi fattuali sono considerati idonei alla prova de qua, spettante all’Ente impositore, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte (v. Sez. 5, Sentenza n. 967 del 20/01/2016, Rv. 638783-01; Sez. 5, Sentenza n. 6229 del 13/03/2013, Rv. 625538-01 ed altre conformi), alla quale quindi la sentenza impugnata risulta altresì conforme.

Il ricorso va dunque rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 4.000 oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 5 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 magio 2017

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