Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12701 del 12/05/2021

Cassazione civile sez. I, 12/05/2021, (ud. 18/02/2021, dep. 12/05/2021), n.12701

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17134-2019 proposto da:

I.M., rappresentato e difeso dall’avv. ANDREA MAESTRI, e

domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

avverso la sentenza della CORTE DI APPELLO di BOLOGNA n. 1187/2019,

depositata il 09/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/02/2021 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con ordinanza del 18.11.2016 il Tribunale di Bologna rigettava il ricorso proposto da I.M. avverso il provvedimento con il quale la Commissione territoriale aveva respinto la sua domanda di riconoscimento della protezione, internazionale ed umanitaria.

Con la sentenza impugnata, n. 1187/2019, la Corte di Appello di Bologna rigettava il gravame proposto dall’odierno ricorrente avverso la decisione di prima istanza.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione il I.M., facendo acquiescenza al rigetto della domanda di riconoscimento dello status di rifugiato ed insistendo nelle sole domande di riconoscimento della protezione sussidiaria ed umanitaria, in relazione alle quali si affida a tre motivi.

Il Ministero dell’Interno, intimato, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perchè la Corte di Appello avrebbe violato il dovere di cooperazione istruttoria, omettendo di accertare l’effettiva situazione esistente nel Paese di provenienza del richiedente.

La censura è inammissibile.

La Corte di Appello ha evidenziato (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata) che con il secondo motivo di appello lo I. aveva lamentato la mancata indagine del Tribunale sul contesto interno della (OMISSIS), ed ha disatteso tale censura, poichè il primo giudice aveva indicato nella sua ordinanza le fonti internazionali consultate per ricostruire il contesto esistente in (OMISSIS) (cfr. pag. 7 della sentenza). La Corte distrettuale, a fronte di una censura di mancato rispetto, da parte del primo giudice, dell’obbligo di cooperazione ufficiosa, non era tenuta ad eseguire un nuovo apprezzamento del contesto interno esistente in (OMISSIS), ma soltanto a verificare se il giudice di prima istanza avesse, o meno, adempiuto alla prescrizione prevista dalla legge. Verificato che il Tribunale aveva effettivamente svolto l’indagine richiesta, indicando le C.O.I. consultate, la Corte felsinea è pervenuta al rigetto del motivo di appello.

Il ricorrente non si confronta in modo adeguato con la statuizione della Corte distrettuale, poichè insiste nel dolersi del mancato adempimento dell’obbligo di cooperazione istruttoria, senza avvedersi che la sentenza impugnata dà atto che tale obbligo era stato, invece, adempiuto già dal Tribunale. Nè il ricorrente si cura di riportare la censura proposta in appello, al fine di dolersi di una sua inesatta, o parziale, interpretazione da parte della Corte territoriale.

Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, artt. 5, comma 6 e art. 19 e dell’art. 33 della Convenzione di Ginevra, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perchè la Corte di Appello avrebbe erroneamente denegato il riconoscimento della protezione umanitaria.

Con il terzo motivo, connesso al secondo e con esso scrutinabile unitariamente, il ricorrente denuncia l’omesso esame di fatto decisivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per non essersi la Corte distrettuale avveduta che, nel caso di specie, sussistevano i presupposti per la concessione della tutela umanitaria.

Le due censure sono inammissibili.

La Corte di Appello ha escluso la sussistenza, nel caso concreto, di specifici profili di vulnerabilità o di rischio di compromissione del nucleo inalienabile dei diritti umani del richiedente in caso di rimpatrio, ed il ricorrente non indica, nelle due doglianze in esame, alcun elemento che il giudice di merito non avrebbe considerato, limitandosi ad affermare (cfr. pag. 7 del ricorso) di conoscere la lingua italiana, tanto da poter firmare contratti di lavoro, sulla durata, contenuto o natura dei quali, tuttavia, nulla deduce. In definitiva, le due censure si risolvono in una inammissibile richiesta di revisione del giudizio di fatto svolto dal giudice di merito, estranea alla natura e alle finalità del giudizio di legittimità (Cass. Sez. U, Sentenza n. 24148 del 25/10/2013, Rv. 627790).

Il ricorso è dunque inammissibile.

Nulla per le spese, in difetto di svolgimento di attività difensiva da parte del Ministero, intimato nel presente giudizio di legittimità.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

PQM

la Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile, il 18 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA