Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12701 del 05/06/2014


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 12701 Anno 2014
Presidente: VITRONE UGO
Relatore: CAMPANILE PIETRO

SENTENZA

sul ricorso 9310-2007 proposto da:
DE

ANGELIS

ANNA

(c.f.

DNGNNA32B61B737R),

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TRIONFALE
5697, presso l’avvocato BATTISTA DOMENICO,

Data pubblicazione: 05/06/2014

rappresentata e difesa dagli avvocati RICCARDI
NICOLA VITTORIO, URSINI PIETRO, giusta procura a
2013

mariné dél ricorso;
– ricorrente –

1740

contro

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA

1

PROVINCIA DI BARI (C.F. 00267390722), in persona
del

Commissario

Straordinario

pro

tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CICERONE 28,
presso lo STUDIO LEGALE DI BENEDETTO & ASSOCIATI,
rappresentato e difeso dall’avvocato MARTIELLI VITO

D’ABBICCO di GIOIA DEL COLLE (BARI) – Rep.n. 29865
del 25.10.2013;
– controri corrente contro

COMUNE DI BARI;
– intimato –

sul ricorso 11349-2007 proposto da:
COMUNE DI BARI (C.F. 80015010723), in persona del
Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 2, presso l’avvocato
CIOCIOLA ROBERTO, rappresentato e difeso dagli
avvocati VERNA RENATO, BALDI ALESSANDRA, giusta
procura in calce al controricorso e ricorso

A., giusta procura speciale per Notaio ALBERTO

incidentale;
– controrícorrente e ricorrente incidentalecontro

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA
PROVINCIA DI BARI (C.F. 00267390722), in persona
del Commissario Straordinario pro tempore,

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elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CICERONE 28,
presso lo STUDIO LEGALE DI BENEDETTO & ASSOCIATI,
rappresentato e difeso dall’avvocato MARTIELLI VITO
A., giusta procura speciale per Notaio ALBERTO
D’ABBICCO di GIOIA DEL COLLE (BARI) – Rep.n. 29865

– controri corrente al ricorso incidentale contro

DE ANGELIS ANNA;

intimata

avverso la sentenza n. 1152/2006 della CORTE
D’APPELLO di BARI, depositata il 30/11/2006;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 14/11/2013 dal Consigliere
Dott. PIETRO CAMPANILE;
udito, per il controricorrente IACP, l’Avvocato
VITO MARTIELLI che ha chiesto l’improcedibilità e
l’inammissibilità dei ricorsi;
udito,

per

il controricorrente e ricorrente

del 25.10.2013;

incidentale COMUNE, l’Avvocato ROBERTO CIOCIOLA che
ha chiesto il rigetto del ricorso principale,
l’accoglimento dell’incidentale;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PASQUALE FIMIANI che ha concluso per
il rigetto di entrambi i ricorsi.

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Svolgimento del processo

l – Con sentenza depositata in data 6 dicembre 2000
il Tribunale di Bari accoglieva la domanda proposta da De Angelis Anna in relazione all’occupazione
illegittima di un suolo di sua propriatà, sul quale

se tempestivamente emanato il decreto di espropriazione. Conseguentemente condannava il Comune di Bari, in solido con l’IACP di Bari, al pagamento della somma di lire 91.371.878, oltre interessi legali. Condannava altresì il solo Comune di Bari al
pagamento di un importo pari agli interessi legali
sulla somma di lire 63.000, a titolo di indennità
per l’occupazione legittima.
1.1 – La Corte di appello di Bari, pronunciando,
con sentenza depositata in data 17 dicembre 2002
sulle impugnazioni proposte da tutte le parti avverso detta decisione, affermava la carenza di legittimazione passiva dell’IACP; dichiarava inammissibile la domanda di liquidazione dell’occupazione
legittima; accoglieva il gravame della De Angelis
circa la rivalutazione monetaria della somma liquidata dal giudice di primo grado, sulla cui entità,
in quanto contestata dal so4ACP, si era formato
il giudicato.
1.2 – Tale decisione veniva impugnata per revocazione ai sensi dell’art. 395, n. 4 e n 5 c.p.c.,
con atti notificato 1’8 e il 10 marzo 2003, dalla

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erano stati realizzati degli alloggi senza che fos-

De Angelis, con riferimento all’omessa valutazione
della delibera con la quale l’IACP era stato delegato all’acquisizione delle aree e all’esproprio,
nonché al giudicato interno formatosi in relazione
alla responsabilità del Comune in merito

1.3 – Proponeva impugnazione per revocazione anche
il Comune di Bari, deducendo l’erroneità
dell’esclusione della delega rilasciata dallo stesso ente all’IACP.
1.4 – All’udienza del 16 maggio 2003 venne disposta
la sospensione del termine per proporre ricorso per
cassazione avverso le predetta decisione.
1.5 – Con sentenza depositata in data 30 novembre
2006 la Corte di appello di Bari dichiarava inammissibili le suddette impugnazioni per revocazione.
1.6 – Per la cassazione di entrambe le decisioni la
De Angelis ha proposto ricorso, deducendo, rispettivamente, sei e tre motivi; resistono con controricorso l’IACP e il Comune di Bari, che propone ricorso incidentale.
Motivi della decisione
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Deve disporsi la riunione dei ricorsi, ai sen-

si dell’art. 335 c.p.c., in quanto proposti nei
confronti della medesima decisione.
3 – Con il ricorso interposto nei confronti della
sentenza n. 1152 del 2006, che ha dichiarato inam-

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all’indennità di occupazione.

missibile la domanda di revocazione, la De Angelis
ha denunciato, con i primi due motivi, vizi di motivazione in merito alla ricorrenza dell’errore revocatorio consistente nella negazione
dell’esistenza di una delega all’IACP e all’esame

come giudicato esterno.
3.1 – Con il terzo motivo si deduce violazione della Tariffa approvata con D.M. n. 127 del 2004, non
essendo stata fornita alcuna motivazione circa il
superamento dei limiti massimi.
3.2 – I primi due motivi (settimo ed ottavo del ricorso) sono inammissibili, in quanto, venendo in
considerazione una decisione pubblicata in data 30
novembre 2006, deve trovare applicazione l’art. 366
bis c.p.c., con cui, in relazione alla deduzione
del vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5.
c.p.c., si richiede, nell’interpretazione costantemente resa al riguardo da questa Corte (cfr., ex
multis: Cass. Sez. Un. n. 20603 del 2007; Cass., n.
16002/2007; Cass., n.8897/2008) la formulazione di
un idoneo quesito conclusivo, in maniera tale da
costituire un “momento di sintesi” – omologo del
quesito di diritto – che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità.

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inadeguato della decisione n. 733 del 1990, dedotta

3.3

Il nono mezzo (terzo nei confronti della

sentenza del 2006), attiene alla liquidazione delle
spese processuali. Si sostiene che la corte territoriale avrebbe superato i limiti massimi previsti
dalla Tabella di cui alla Tariffa approvata con

zione in merito al superamento dei limiti stessi,
come previsto dall’art. 4 del capitolo I, allegato
alla Tariffa stessa.
La censura è inammissibile. In primo luogo va rilevato che il quesito di diritto, che attiene contemporaneamente a violazione di legge e vizio motivazionale, è formulato in contrasto con quanto al riguardo affermato da questa Corte, la quale ha costantemente affermato che la formulazione del quesito di diritto di cui all’art. 366 bis cod. proc.
civ. deve avvenire in modo rigoroso e preciso, evitando quesiti multipli o cumulativi. Da ciò consegue non solo che i motivi di ricorso fondati sulla
violazione di legge e quelli fondati su vizi di motivazione debbono essere sorretti da quesiti separati (Cass., 29 febbraio 2008, n. 5471).
Più recentemente si è ribadito che è inammissibile
la congiunta proposizione di doglianze ai sensi dei
numeri 3) e 5) dell’art. 360 cod. proc. civ., salvo
che non sia accompagnata dalla formulazione, per il
primo vizio, del quesito di diritto, nonché, per il
secondo, dal momento di sintesi o riepilogo, in

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D.M. n. 127 del 2004, omettendo qualsiasi motiva-

forza della duplice previsione di cui all’art. 366bis cod. proc. civ. (Cass., 20 maggio 2013, n.
12248).
Per completezza di esposizione si rileva che la
stessa ricorrente ammette che nella specie non ri-

Tariffa ove si consideri la facoltà, dalla stessa
espressamente disciplinata, di attribuire una somma
superiore, fino al doppio, per i casi di straordinaria importanza. In proposito va richiamato
l’orientamento di questa Corte secondo cui la determinazione degli onorari di difesa costituisce un
potere discrezionale del giudice di merito e che
rientra nell’ambito della stessa discrezionalità basata essenzialmente su elementi di fatto ed insindacabile in sede di legittimità – lo stabilire
se una causa presenti oppure no straordinaria importanza e possa quindi giustificare il raddoppio
dei massimi degli onorari (Cass. 11 marzo 1995, n.
2869; Cass., 23 marzo 1995, n. 3381; Cass., 30
gennaio 1997, n. 932; Cass., 12 maggio 2009, n.
10864).
4 – Deve altresì rilevarsi che il ricorso principale proposto avverso la sentenza depositata in data 7 dicembre 2002 è inammissibile.
Infatti,

premesso

che

la

notificazione

dell’impugnazione equivale agli effetti della
scienza legale, anche per la parte soccombente,

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sultano superati i limiti massimi previsti dalla

alla notificazione della sentenza contro cui sia
proposta,

viene

costantemente affermato

che,

nell’ipotesi in cui, come nel caso di specie, la
parte abbia proposto istanza per revocazione, il
termine breve per proporre ricorso per cassazione
decorre dalla notificazione dell’istanza per revocazione, salvi i casi di sospensione di cui
all’art. 398, comma 4, c.p.c. (Cass., 19 giugno
2007, n. 14267; Cass., 20 gennaio 2006, n. 1196,
Cass., 28 luglio 2004, n. 14254).
4.1 – Quanto alla sospensione del termine per proporre il ricorso per cassazione, giova ricordare
come, a seguito dalla modifica introdotta dall’art.
68 della 1. n. 353 del 1990, la disciplina del concorso fra i due rimedi è caratterizzata, in linea
generale, dall’insussistenza di un effetto sospensivo automatico, conseguente all’istanza di revocazione, del termine per proporre il ricorso per
cassazione (Cass., 30 maggio 2007, n. 12703; Cass.,
19 maggio 2006, n. 22395).
4.2 – Questa Corte ha altresì precisato che, ai fini della decorrenza di detto periodo di sospensione, ove il giudice al quale sia stata proposta la
relativa domanda, ritenendola non manifestamente
infondata, l’abbia disposta, il termine iniziale
coincide con l’emanazione del provvedimento previsto dall’art. 398 c.p.c., comma 4 (Cass., 22 marzo

9

2013, n. 7261, in motivazione; Cass. 20 gennaio
2006, n. 1196).
4.3 – Non può condividersi, sotto tale profilo, la
tesi secondo cui l’effetto sospensivo, onde non far
ridondare a carico della parte i tempi di emissione

presentazione della relativa istanza (Cass., 17 aprile 2013, n. 9239). Ed invero il termine breve
per proporre il ricorso per cassazione non può essere ambivalente: poiché esso decorre anche per
l’ipotesi in cui l’istanza di sospensione venga rigettata, la parte, pur avendo proposto istanza di
sospensione, non può rimanere inattiva, lasciando
decorrere inutilmente il termine per proporre il
ricorso per cassazione.
E’ stato già rilevato, per altro, che detta soluzione non contrasta, manifestamente, con il diritto di difesa, la cui garanzia costituzionale si attua nelle forme e nei limiti stabiliti dall’ordinamento processuale, salva l’esigenza della effettività della tutela del medesimo diritto, che nella
specie appare pienamente rispettata, atteso che la
parte dispone comunque per intero del termine di
sessanta giorni dalla prima notifica per ricorrere
per cassazione, qualunque sia l’esito dell’istanza
di sospensione, mentre gli effetti della scelta di
attendere il provvedimento del giudice sull’istanza
di sospensione non possono che imputarsi alla stes-

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del procedimento, decorrerebbe dal momento della

sa parte che tale scelta processuale ha ritenuto di
compiere.
4.4 – Facendo applicazione dei principi testé richiamati, deve constatarsi che, avendo la De Angelis notificato la domanda di revocazione nelle date

per proporre ricorso per cassazione era già decorso
interamente allorché, il 16 maggio successivo, intervenne il provvedimento di sospensione.
5 – Per le analoghe ragioni di tardività deve dichiararsi l’inammissibilità del ricorso incidentale
proposto dal Comune di Bari nei confronti della citata sentenza n. 1061 del 2002, con atto notificato
in data 13 aprile 2007, non dubitandosi che il termine breve per proporre ricorso per cassazione, in
caso di notifica della domanda di revocazione (nella specie, come già rilevato, avvenuta nel marzo
dell’anno 2003), decorre tanto per la parte notificante quanto per quella destinataria dell’atto
(Cass., 7 maggio 2009, n. 10552; Cass., 19 giugno
2007, n. 14267).
6 – Con unico motivo il Comune di Bari, proponendo
ricorso incidentale adesivo al settimo motivo del
ricorso della De Angelis alla decisione n. 1152 del
2006, denuncia insufficiente motivazione ai sensi
dell’art. 360, primo comma, n. 5, dolendosi
dell’omesso esame delle tesi difensive prospettate
dallo stesso Comune.

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dell’8 e del 10 marzo del 2003, il termine breve

A differenza del ricorso principale, il motivo è
corredato da un quesito di sintesi, contenente
l’indicazione del fatto controverso: ” Delle argomentazioni svolte dal Comune di Bari non vi è cenno
alcuno nella motivazione della sentenza impugnata,

all’apprezzamento complessivo delle contrapposte
tesi delle parti, inerenti un punto decisivo della
controversia, mentre invece – nel ragionamento della Corte di appello è rinvenibile traccia evidente
del mancato esame delle tesi difensive del Comune
di bari, peraltro rilevabili d’ufficio, tale da non
a

consentire l’identificazione del percorso logicogiuridico

che

ha

portato

all’adesione

dell’eccezione dell’appellante”.
7

Il ricorso presente molteplici aspetti di inam-

missibilità.
In primo luogo deve constatarsi che l’omesso esame
di questioni giuridiche, non riferendosi
all’accertamento dei fatti rilevanti, non può mai
risolversi in un vizio di motivazione, potendo al
contrario sostenere una censura di violazione o
falsa applicazione di norme o principi di diritto
(Cass., 24 marzo 2010, n. 7123).
Sotto altro profilo deve constatarsi che non viene
adeguatamente censurato l’aspetto fondamentale della decisione impugnata, in maniera tale da rendere
privo del requisito della decisorietà il vizio de-

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laddove invece la Corte territoriale era tenuta

nunciato, ove sussistente, laddove si rappresenta
che il documento inerente alla delega in favore
dell’IACP nella sentenza oggetto della domanda di
revocazione non era stato ignorato, me addirittura
espressamente menzionato, con la precisazione che

potevano concretare un vizio di natura revocatoria.
10 – La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese processuali fra i ricorrenti,
che vanno condannati entrambi al pagamento in favore dell’IACP di 2, ari..
P. Q. M.

La Corte riunisce i ricorsi e li dichiara inammissibili. Condanna la De Angelis e il Comune di Bari
al pagamento delle spese processuali, liquidate in

e

8.200,00, di cui 200,00 per esborsi, oltre ac-

cessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile, il 14 novembre 2013.

le conseguenti valutazioni di natura giuridica non

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