Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12700 del 25/06/2020

Cassazione civile sez. I, 25/06/2020, (ud. 20/11/2019, dep. 25/06/2020), n.12700

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. PACILLI Giuseppina A.R. – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 34807/2018 proposto da:

S.M., elettivamente domiciliato in Roma, presso la

cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso

dall’avv. Giandomenico Della Mora;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’Interno;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di TRIESTE, depositato il 9/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/11/2019 dal Cons. GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con decreto del 9 ottobre 2018 il Tribunale di Trieste ha respinto la domanda proposta da S.M., nativo del Pakistan, volta al riconoscimento della protezione internazionale o di quella umanitaria.

In estrema sintesi, il Tribunale anzidetto ha ritenuto insussistenti i presupposti per il riconoscimento della protezione, invocata dal richiedente, avuto riguardo alle dichiarazioni rese da quest’ultimo e alla situazione generale del Pakistan, rappresentata nel decreto impugnato con indicazione delle fonti di conoscenza.

Avverso il descritto decreto il richiedente propone ricorso per cassazione, affidandosi a tre motivi.

Il Ministero dell’Interno non resiste.

RAGIONI DELLA DECISIONE

I) Con il primo motivo si denuncia – in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, – la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, (comma 3), nonchè il mancato esame delle informazioni aggiornate circa la situazione generale esistente nel Paese di origine (desumibili sulla base dei dati forniti dall’UNHCR, dall’EASO, dal Ministero degli Affari Esteri, anche con la collaborazione di altre agenzie ed enti di tutela dei diritti umani, operanti a livello internazionale) e la contraddittorietà delle ragioni, assunte per escludere la specificità del rischio in caso di rimpatrio.

Il motivo non è consentito.

Deve premettersi che questa Corte (cfr., amplius, Cass. n. 32064 del 2018, in motivazione) ha chiarito che la nozione di “violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”, di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), deve essere interpretata in conformità alla fonte Eurocomunitaria di cui è attuazione (direttive 2004/83/CE e 2011/95/UE), in coerenza con le indicazioni ermeneutiche fornite dalla Corte di Giustizia UE (Grande Sezione, 18 dicembre 2014, C-542/13, par. 36), secondo cui i rischi, ai quali è esposta in generale la popolazione di un paese, o una parte di essa, di norma non costituiscono, di per sè, una minaccia individuale da definirsi come danno grave (cfr. 26 Considerando della direttiva n. 2011/95/UE). Ciò in quanto l’esistenza di un conflitto armato interno potrà portare alla concessione della protezione sussidiaria solamente se il grado di violenza indiscriminata, che caratterizza gli scontri tra le forze governative di uno Stato e uno o più gruppi armati, o tra due o più gruppi armati, raggiunga un livello talmente elevato da far ritenere che un civile, rinviato nel paese o, se del caso, nella regione in questione, correrebbe un rischio effettivo di subire una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona, quale individuato dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, (cfr., in questo senso, Corte Giustizia UE 17 febbraio 2009, Elgafaji, C-465/07, e 30 gennaio 2014, Diakitè, C285/12; vedi pure Cass. n. 13858 del 2018).

Una specifica situazione di tal tipo, però, è stata esclusa dal Tribunale di Trieste con riguardo al Punjab e questo accertamento costituisce un’indagine di fatto che può esser censurata in sede di legittimità nei limiti consentiti dal nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5: il che non è stato fatto, sicchè l’odierna doglianza deve reputarsi come semplicemente finalizzata a sovvertire l’esito della decisione.

II) Il secondo motivo denuncia – in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, – l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio e la mancata applicazione della circolare del 30 luglio 2015 del Ministero dell’Interno, per non avere il Tribunale neppure considerato l’ipotesi della temporanea impossibilità di rimpatrio a causa dell’insicurezza del Paese di origine, non riconducibile alle previsioni del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c). La censura è inammissibile per la sua novità, concernendo una questione di cui non v’è traccia nel provvedimento impugnato e non avendo il ricorrente nemmeno indicato di avere sollevato la doglianza dinanzi al giudice di merito.

Trova applicazione, quindi, il principio secondo cui, qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nel provvedimento impugnato, è onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo allegare l’avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso stesso, indicare in quale specifico atto del giudizio precedente ciò sia avvenuto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare il merito della questione (Cass. 18 ottobre 2013, n. 23675).

III) Con il terzo motivo il ricorrente denuncia la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere il decreto impugnato escluso la sussistenza dei presupposti per la protezione umanitaria, non considerando la raggiunta integrazione del ricorrente, che lavora stabilmente in Italia.

Anche tale doglianza è inammissibile.

Deve ricordarsi che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la valutazione in ordine alla protezione umanitaria deve essere autonoma, nel senso che il diniego di riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per ragioni umanitarie non può conseguire automaticamente dal rigetto delle altre domande di protezione internazionale, essendo necessario che l’accertamento da svolgersi sia fondato su uno scrutinio avente ad oggetto l’esistenza delle condizioni di vulnerabilità, che ne integrano i requisiti (Cass. n. 28990/2018). Ciò nondimeno il ricorrente ha l’onere di indicare i fatti costitutivi del diritto azionato ed il potere istruttorio ufficioso può esercitarsi solo in presenza di allegazioni specifiche sui profili concreti di vulnerabilità (Cass. n. 27336/2018).

Il Tribunale di Trieste, nel caso in esame, ha ritenuto che il ricorrente neppure avesse allegato situazioni tali da integrare la protezione umanitaria, essendosi limitato a depositare documentazione relativa al percorso formativo e lavorativo intrapreso.

Al riguardo giova ricordare che questa Corte (Sez. 1, n. 4455 del 23/2/2018, Rv. 647298) ha già avuto modo di affermare che il parametro dell’inserimento sociale e lavorativo dello straniero in Italia può essere valorizzato non come fattore esclusivo, bensì come circostanza che può concorrere a determinare una situazione di vulnerabilità personale, meritevole di essere tutelata attraverso il riconoscimento di un titolo di soggiorno che protegga il soggetto dal rischio di essere immesso nuovamente, in conseguenza del rimpatrio, in un contesto sociale, politico o ambientale idoneo a costituire una significativa ed effettiva compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili.

Il provvedimento impugnato sfugge, quindi, ad ogni censura.

IV) In conclusione il ricorso è inammissibile. Non deve essere assunta alcuna statuizione sulle spese processuali, essendo il Ministero dell’Interno rimasto solo intimato.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese del presente giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, se dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello richiesto per l’impugnazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 20 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 25 giugno 2020

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