Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12700 del 19/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 19/05/2017, (ud. 05/04/2017, dep.19/05/2017),  n. 12700

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9796-2016 proposto da:

ELBA BEVANDE SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA SAN SALVATORE IN LAURO 10,

presso lo studio dell’avvocato AVUTO PRESUTTI, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato FELICE VACCARO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1905/14/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di FIRENZE SEZIONE DISTACCATA di LIVORNO, depositata il

02/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 05/04/2017 dal Consigliere Dott. ENRICO MANZON.

Disposta la motivazione semplificata su concorde indicazione del

Presidente e del Relatore.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

Con sentenza in data 5 dicembre 2014 la Commissione tributaria regionale della Toscana, sezione distaccata di Livorno, accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, ufficio locale, avverso la sentenza n. 196/1/13 della Commissione tributaria provinciale di Livorno che aveva accolto il ricorso di Elba Bevande srl contro l’avviso di accertamento IRES ed altro, IVA ed altro 2008. La CTR osservava in particolare che la pretesa fiscale portata dall’atto impositivo impugnato trovava fondamento nella titolarità al 50% della Pacopek srl dell’immobile le cui spese di ristrutturazione erano oggetto della ripresa fiscale de qua con riguardo alla relativa deducibilità/detraibilità.

Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione la società contribuente deducendo tre motivi.

Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

Con il primo motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, – la società ricorrente denuncia la nullità della sentenza impugnata per omessa pronuncia sull’eccezione di inammissibilità dell’appello per la mancanza di motivi “specifici” di gravame.

La censura è inammissibile.

Va infatti ribadito che “Il mancato esame da parte del giudice di una questione puramente processuale.. non è suscettibile di dar luogo al vizio di omissione di pronuncia, il quale si configura esclusivamente nel caso di mancato esame di domande od eccezioni di merito, ma può configurare un vizio della decisione per violazione di norme diverse dall’art. 112 c.p.c. se, ed in quanto, si riveli erronea e censurabile, oltre che utilmente censurata, la soluzione implicitamente data dal giudice alla problematica prospettata dalla parte” (Sez. 6 – 2, Sentenza n. 321 del 12/01/2016, Rv. 638383 – 01).

Con il secondo motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, – la ricorrente lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo controverso, poichè la CTR ha accolto la tesi erariale circa la limitata deducibilità dei costi de quibus ed indetraibilità dell’IVA correlativa senza dare conto delle ragioni di tale statuizione di merito.

La censura è fondata.

Vi è infatti da ribadire che “La riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione” (Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830).

Sul punto decisivo della controversia la sentenza impugnata così motiva: “Questa Commissione ritiene fondamentale il rilievo prodotto dall’Ufficio, costituito dalla circostanza che il capannone oggetto di ristrutturazione era di proprietà della Pacopek srl solo al 50%, per cui entro tale limite avrebbe potuto essere esercitato il diritto alla detrazione ed alla deduzione. Pertanto anche il diritto alla detrazione iva andava esercitato nella stessa misura. Quindi anche la proprietà della sig.ra D.P. non poteva godere della detrazione in capo alla Società ricorrente e le scritture analizzate ne confermano la non sussistenza”.

Risulta evidente che si tratta di una motivazione al di sotto del “minimo costituzionale” e comunque meramente “apparente”, poichè è tale “… quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture” (Sez. U, Sentenza n. 22232 del 03/11/2016, Rv. 641526 – 01) ed anche perchè “La sentenza motivata “per relationem”, mediante mera adesione acritica all’atto d’impugnazione, senza indicazione nè della tesi in esso sostenuta, nè delle ragioni di condivisione, è affetta da nullità, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, in quanto corredata da motivazione solo apparente” (Sez. 5, Sentenza n. 20648 del 14/10/2015, Rv. 636648).

Per ciò solo la sentenza impugnata merita di essere cassata.

Il ricorso deve dunque essere accolto in relazione al secondo motivo, inammissibile il primo ed assorbito il terzo, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio al giudice a quo per nuovo esame.

PQM

 

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiara inammissibile il primo ed assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Toscana, sezione distaccata di Livorno, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 5 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2017

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