Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12700 del 12/05/2021
Cassazione civile sez. I, 12/05/2021, (ud. 18/02/2021, dep. 12/05/2021), n.12700
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –
Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –
Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –
Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 14885-2019 proposto da:
K.S., rappresentato e difeso dall’avv. ANDREA MAESTRI, e
domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO;
– intimato –
avverso il decreto del TRIBUNALE di BOLOGNA depositato il 06/04/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
18/02/2021 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.
Fatto
FATTI DI CAUSA
Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Bologna rigettava il ricorso proposto da K.S. avverso il provvedimento con il quale la Commissione territoriale aveva respinto la sua domanda di riconoscimento della protezione, internazionale ed umanitaria.
Propone ricorso per la cassazione di detta decisione il K. affidandosi ad un unico motivo.
Il Ministero dell’Interno, intimato, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo, il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2,10 e 32 Cost., art. 3 della Convenzione E.D.U., art. 13 della Dichiarazione universale dei diritti umani, del D.Lgs. n. 286 del 1998, artt. 2, 5 e 19, del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perchè il Tribunale non avrebbe considerato la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria.
Prima di esaminare il motivo, occorre evidenziare che il ricorrente deduce, a pag. 2 del proprio ricorso, di aver impugnato il provvedimento reiettivo della Commissione territoriale limitatamente alla mancata concessione della protezione umanitaria. Il Tribunale di Bologna ha di conseguenza trattato il ricorso con il rito sommario di cui agli artt. 702 c.p.c. e ss. e ha deciso con ordinanza emessa in forma monocratica.
Ne consegue che, non essendo stato il giudizio di merito deciso secondo il rito speciale di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, all’art. 35 bis avverso il provvedimento oggetto del presente ricorso avrebbe dovuto essere proposto appello, e non invece direttamente ricorso per cassazione.
In proposito, è opportuno ribadire che “Nella vigenza del D.L. n. 13 del 2017, art. 3, comma 1, lett. d) e comma 4, convertito nella L. 46 del 2017, successivamente modificato dal D.L. n. 113 del 2018, art. 1, comma 3, lett. a), convertito, con modificazioni, nella L. n. 132 del 2018, qualora sia stata proposta esclusivamente la domanda di protezione umanitaria, la competenza per materia appartiene alla sezione specializzata del Tribunale in composizione monocratica, che giudica secondo il rito ordinario ex art. 281-bis c.p.c. e ss. o, ricorrendone i presupposti, secondo il procedimento sommario di cognizione ex art. 702-bis c.p.c. e ss. e pronuncia sentenza o ordinanza impugnabile in appello, atteso che il rito previsto dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis con le peculiarità che lo connotano (composizione collegiale della sezione specializzata, procedura camerale e non reclamabilità del decreto), ha un ambito di applicazione espressamente limitato alle controversie di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 e a quelle relative all’impugnazione dei provvedimenti adottati dall’Unità Dublino” (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 16458 del 19/06/2019, Rv. 654637; Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. 3668 del 13/02/2020, Rv. 657242; Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 20888 del 30/09/2020, Rv. 659210).
Il ricorso è dunque inammissibile.
Nulla per le spese, in difetto di svolgimento di attività difensiva da parte del Ministero, intimato nel presente giudizio di legittimità.
Stante il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.
PQM
la Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile, il 18 febbraio 2021.
Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2021