Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12700 del 09/06/2011
Cassazione civile sez. III, 09/06/2011, (ud. 04/04/2011, dep. 09/06/2011), n.12700
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PREDEN Roberto – Presidente –
Dott. FILADORO Camillo – Consigliere –
Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –
Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –
Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
B.R., (OMISSIS) elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA COLA DI RIENZO 162, presso lo studio dell’avvocato SCALONE
DI MONTELAURO LUCIA, che lo rappresenta e difende unitamente
all’avvocato DI NICUOLO FRANCO giusta delega in calce al ricorso;
– ricorrente –
e contro
L.D., SAI SPA;
– intimati –
avverso la sentenza n. 11315/2005 del TRIBUNALE di MILANO, emessa
19/10/2005, depositata il 20/10/2005; R.G.N. 12048/2002;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
04/04/2011 dal Consigliere Dott. ULIANA ARMANO;
udito l’Avvocato SCALONE DI MONTELAURO LUCIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
DESTRO Carlo che ha concluso per il rigetto.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
B.R. proponeva appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Milano, con la quale veniva respinta la domanda di risarcimento danni proposta dal B. contro la SAI spa e L.D..
Il B. aveva chiesto il risarcimento dei danni subiti nell’incidente occorsogli il (OMISSIS) quando, mentre alla guida della Peugeot di sua proprietà percorreva la tangenziale (OMISSIS), veniva a collisione con la W Polo assicurata presso la SAI e condotta da D.L. che, cambiando corsia di marcia, sbandava tagliandogli la strada.
Con sentenza depositata il 20-10-2005 la Corte di Appello di Milano rigettava l’appello.
Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione R. B. con due motivi.
Le altre parti non presentano difese.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Come primo motivo di ricorso viene dedotta violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., dell’art. 104 disp. att. c.p.c. e dell’art. 2054 c.c., comma 2 ed omessa ed insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e 5. Secondo il ricorrente il Tribunale aveva errato nell’omettere di valutare la testimonianza resa dal teste Ro. riportata a pag. 2 del rapporto della Polizia Stradale e nel ritenere il ricorrente decaduto dall’istanza di assunzione della testimonianza, ove mai ritenuta necessaria nel processo d’appello.
1.1. Il motivo è infondato.
Il Tribunale ha ricostruito la dinamica del sinistro sulla base del rapporto della Polizia Stradale e delle dichiarazioni delle parti coinvolte nell’incidente , fra cui quella dello stesso B., che ha dichiarato agli Agenti intervenuti che la manovra dell’auto della L. era giustificata dall’errata manovra posta in essere da un mezzo pesante che le aveva tagliato la strada, cambiando corsia di marcia.
Il Tribunale ha condiviso la conclusione degli Agenti intervenuti che, raccolti tutti gli elementi a disposizione, comprese le testimonianze ed i rilievi effettuati, hanno affermato che non formulavano “nessuna proposta contravvenzionale in quanto gli eventi si sono susseguiti in modo incontrollabile e comunque a causa del veicolo pesante rimasto sconosciuto”.
Infondato è quindi l’addebito mosso dal ricorrente di incompleta valutazione del rapporto di Polizia Stradale, che conteneva anche le dichiarazioni del Ro., perchè proprio dall’esame di tale rapporto il giudice di merito, a cui spetta, con valutazione non sindacabile in sede di legittimità, di individuare le fonti del proprio convincimento e valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, e scegliere tra le risultanze probatorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione,ha ritenuto che l’incidente era dovuto al mancato rispetto della distanza di sicurezza che aveva impedito al B. di frenare tempestivamente per evitare la collisione con la vettura condotta dalla L., a cui un mezzo pesante aveva tagliato la strada.
1.2. Il Tribunale ha rigettato la richiesta di ammissione del teste Ro. rilevando che tale testimonianza era già stata ammessa dal giudice di primo grado e che i ricorrente era decaduto dalla sua assunzione, per non aver provveduto alla tempestiva citazione del teste per l’udienza fissata per il raccoglimento della prova.
Ha rilevato che il B. aveva successivamente rinunciato ad assumere la testimonianza del Ro..
1.3. Si ritiene che il Tribunale ha fatto corretta applicazione dell’art. 345 c.p.c., rilevato che è inammissibile in appello la prova testimoniale già articolata e sostanzialmente, come nella specie, dichiarata decaduta dal giudice di primo grado, non vertendosi in un’ipotesi di prova nuova ex art. 345 c.p.c. sez. 3, Sentenza n. 18740 del 09/12/2003.
2. Come secondo motivo di ricorso viene dedotta l’omessa motivazione in ordine al superamento della presunzione di pari responsabilità della L. nella causazione dell’incidente ex art. 2054 c.c.2.1. Il motivo è infondato.
Infatti espressamente la Corte di appello ha affermato che la condotta di guida tenuta dalla L. era esente da colpa, avendo ella anche adottato l’unico comportamento possibile per tentare di evitare lo scontro.
Il ricorso pertanto deve essere rigettato.
Nulla per le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
LA CORTE rigetta il ricorso. Nulla per e spese.
Così deciso in Roma, il 4 aprile 2011.
Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2011