Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1270 del 21/01/2021

Cassazione civile sez. VI, 21/01/2021, (ud. 10/11/2020, dep. 21/01/2021), n.1270

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15958-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (CF (OMISSIS)), in persona Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

L.M.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 9075/5/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 18/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. LA TORRE

MARIA ENZA.

 

Fatto

RITENUTO

che:

L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR del Lazio, meglio indicata in epigrafe, che, in controversia su impugnazione da parte di L.M. di avviso di liquidazione per imposta di registro anno 2012, con applicazione dell’aliquota dell’8%, invece, di quella del 3%, in assenza della dichiarazione della contribuente di voler usufruire delle agevolazioni c.d. “prima casa”, precedente alla registrazione della sentenza dichiarativa di usucapione di bene immobile, ha rigettato l’appello dell’Ufficio. La CTR, richiamando la sentenza di questa Corte n. 635 del 2017, ha ritenuto possibile accedere al beneficio in base ad una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti richiesti resa successivamente alla registrazione della sentenza, ma con effetto sanante.

L.M. è rimasta intimata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con l’unico motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, tariffa, parte prima, allegata, art. 1, nota II bis e art. 8, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per aver la CTR ritenuto che la contribuente poteva richiedere, con una dichiarazione successiva alla registrazione della sentenza dichiarativa di usucapione su immobile, l’applicazione dell’agevolazione “prima casa” travisando, altresì, il principio di cui a Cass., n. 635 del 2017.

Il motivo è fondato.

Il godimento dei benefici fiscali connessi all’acquisto della prima casa presuppone, tra l’altro, che il contribuente manifesti la volontà di fruirne nell’atto di acquisto dell’immobile, dichiarando espressamente, pena l’inapplicabilità dei benefici stessi: a) di volersi stabilire nel Comune dove si trova l’immobile; b) di non godere di altri diritti reali su immobili nello stesso comune; c) di non avere già fruito dei medesimi benefici, secondo quanto prescritto dal D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, Tariffa allegata, Nota II bis (nel testo vigente ratione temporis; cfr. Cass. n. 3449 del 2009).

La necessità della collaborazione del contribuente per il godimento dell’agevolazione, dovuta alla formulazione delle corrispondenti dichiarazioni, da rendersi nell’atto di acquisto, ha indotto questa Corte (Cass. n. 14117 del 2010; n. 23588 del 2011; n. 2261 del03/02/2014) a ritenere, con decisione qui confermata, che il caso in esame costituisca un’eccezione – unitamente alle ipotesi in cui sia esplicitamente prevista la presentazione di un’istanza – al principio generale, desumibile dal D.P.R. n. 131 del 1986, art. 77, secondo cui un’agevolazione non richiesta al momento dell’imposizione non è perduta, essendo possibile, sia pur con gli ovvi limiti temporali, rimediare all’erronea imposizione (così Cass. n. 10354 del 2007 e 14117 del 2010 cit., Sez. 65, n. 11560 del 06/06/2016).

Le manifestazioni di volontà, sopra menzionate, vanno dunque rese, attenendo ai presupposti dell’agevolazione, anche quando il contribuente intenda far valere il proprio diritto all’applicazione dei relativi benefici rendendosi acquirente a titolo originario, come nel caso di usucapione; in tal caso egli dovrà rendere le anzidette dichiarazioni prima della registrazione del provvedimento di trasferimento (sentenza o decreto) del giudice, che costituisce l’atto al quale va riconosciuta efficacia traslativa della proprietà del bene, dovendosi escludere che le stesse possano effettuarsi in un momento successivo (Cass. n. 2261 del03/02/2014).

Ebbene, in applicazione dei superiori principi, la sentenza della CTR è errata laddove ha ritenuto, in assenza della dichiarazione precedente alla registrazione della sentenza dichiarativa di usucapione su immobili, l’effetto sanante di una dichiarazione successiva, attestante i requisiti richiesti per beneficiari dell’agevolazione “prima casa”, affermando esattamente il contrario di quanto statuito da questa Corte con ord. n. 635 del 2017, ove è statuito che “In tema di agevolazioni “prima casa”, le manifestazioni di volontà prescritte dal D.P.R. n. 131 del 1986, tariffa allegata, art. 1, nota II bis, vanno rese sempre, anche ove l’acquisto sia avvenuto a titolo originario per usucapione, prima della registrazione del provvedimento del giudice, atteso il carattere necessario della collaborazione del contribuente, che integra un presupposto del beneficio e costituisce un’eccezione al principio generale secondo cui un’agevolazione non richiesta al momento della imposizione non è perduta, potendosi rimediare, nei previsti limiti temporali, all’erroneità di quest’ultima”.

Il ricorso va, dunque, accolto e la sentenza, conseguentemente, cassata; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, la causa può essere decisa nel merito, con la reiezione del ricorso introduttivo.

L’obiettiva incertezza in ordine all’interpretazione della norma costituisce grave ed eccezionale ragione per disporre la compensazione delle spese dei gradi di merito; le spese del presente giudizio di legittimità vengono liquidate come in dispositivo per il principio di soccombenza.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, respinge il ricorso introduttivo. Compensa le spese del merito e liquida le spese del presente giudizio di cassazione in Euro 5.000,00 oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 10 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA