Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1270 del 20/01/2011

Cassazione civile sez. VI, 20/01/2011, (ud. 19/10/2010, dep. 20/01/2011), n.1270

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – rel. Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 1904/2010 proposto da:

LE FERROVIE DEL SUD EST E SERVIZI AUTOMOBILISTICI SRL (OMISSIS),

in persona dell’amministratore unico e legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL BABBUINO 107,

presso lo studio dell’avvocato SCHIANO Angelo, che lo rappresenta e

difende unitamente agli avvocati ANCORA LUCIANO, PORTALURI GIOVANNI,

giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

S.F.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1658/2009 della CORTE D’APPELLO di LECCE del

15/07/09, depositata il 17/07/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

19/10/2010 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA LA TERZA;

udito l’Avvocato Angelo Schiano, difensore della ricorrente che si

riporta agli scritti e deposita memoria;

è presente il P.G. in persona del Dott. COSTANTINO FUCCI che

concorda con la relazione scritta.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Lecce ha rigettato il gravame proposto dalle Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici s.r.l., succeduta alla Gestione Commissariale Governativa Ferrovie del Sud Est, avverso la sentenza del Tribunale della medesima città, nei confronti di S.F., dipendente cessato dal servizio successivamente al 30 giugno 1998, confermando l’accoglimento della domanda del lavoratore avente ad oggetto il pagamento di differenze del trattamento di fine servizio per omesso computo di alcune voci retributive.

La Corte ha ritenuto fondata la domanda di computo, nell’indennità di buonuscita (calcolata al 31 maggio (982) e nel tfr, di dette voci, atteso il loro carattere retributivo, fisso e continuativo, ai sensi dell’art. 2121 c.c., nel testo anteriore alla L. n. 297 del 1982. Ha inoltre rilevato che la continuità della erogazione degli emolumenti in questione era provata dalle buste paga esibite.

Avverso questa decisione la società’ ha proposto ricorso per Cassazione con due motivi.

L’intimato non si è costituito.

Letta la relazione resa, ex art. 380 bis cod. proc. civ. di manifesta infondatezza del ricorso;

Rilevava la tardività della memoria depositata dalla ricorrente;

Ritenuto che i rilievi di cui alla relazione sono condivisibili;

Infatti con il primo motivo la società ricorrente propone il seguente quesito di diritto: “Dica la Corte se la disciplina privatistica per il calcolo del TFR, dettata dagli artt. 2120 e 2121 c.c., può essere applicata anche a questioni sorte antecedentemente alla entrata in vigore del D.Lgs. n. 80 del 1998, quando il rapporto di lavoro de quo era assoggettato alla precedente disciplina pubblicistica”. Il motivo è manifestamente infondato. Infatti, la Corte d’appello ha affermato che il calcolo della buonuscita degli autoferrotranvieri, alla data del 31 maggio 1982, è regolato dagli artt 2120 e 2121 c.c., vecchio testo, mentre il tfr spettante a partire dal 1 giugno 1982 va computato secondo il nuovo testo dell’art. 2120 c.c.. Si tratta di un giudizio giuridicamente corretto, conforme alla giurisprudenza di questa Corte in materia (Cass. n. 5935/1996, n. 8559/1999, n. 26096/2007).

Con il secondo motivo la ricorrente sostiene che la disciplina dell’indennità di buonuscita è regolata per gli autoferrotranvieri dal R.D. n. 148 del 1931, il cui art. 1 rinvia alla contrattazione collettiva, nella specie costituita dal CCNL del 23 luglio 1976, il cui art. 24 esclude dal calcolo della buonuscita il lavoro straordinario e le varie indennità di trasferta, di diaria e diaria parziale. L’esclusione dell’indennità di presenza è sancita dall’art. 4 dell’accordo nazionale del 21 maggio 1981. Peraltro – prosegue la società la stessa L. n. 297 del 1982, art. 4, comma 6, fa salva la disciplina legislativa del trattamento di fine servizio dei dipendenti pubblici; ed è da escludere la nullità1 delle clausole dei contratti collettivi anteriori alla L. n. 297 del 1982 che derogano al principio di onnicomprensività. La ricorrente sostiene inoltre che la L. n. 297 del 1982 sul tfr non si applica agli autoferrotranvieri; che le voci in questione (lavoro straordinario, indennità di trasferta, diaria intera, diaria ridotta, indennità di presenza) non rientrano nella retribuzione normale fissata dall’art. 24 ccnl 23.7.1976; che sono voci saltuarie e variabili e pertanto non vanno computate. L’illustrazione del motivo si conclude con il seguente quesito di diritto: “Dica la Corte se alle Ferrovie in concessione è applicabile la L. n. 297 del 1982, essendo tale categoria notoriamente assoggettata a disciplina pubblicistica speciale (R.D. n. 148 del 1931 e successive modifiche) e se inoltre gli emolumenti presi a base per il computo del TFR vanno individuati in relazione al concetto di retribuzione normale fissato dall’art. 24 CCNL 23/7/1976 che fra i compensi da escludere, oltre a taluni nominati in modo specifico, indica anche tutti quelli corrisposti in modo saltuario e variabile”.

Ritenuto che anche tale motivo è manifestamente infondato. Le censure in esso contenute si pongono in contrasto con consolidati principi affermati dalla giurisprudenza di questa Corte in materia di buonuscita degli autoferrotranvieri. Ed infatti “Il principio affermato dalla Corte costituzionale con le sentenze 22 giugno 1971 n. 140 e 28 maggio 1975 n. 124, secondo il quale la retribuzione da prendere a base del calcolo dell’indennità di buonuscita del personale autoferrotranviario senza diritto a pensione (R.D. 8 gennaio 1931, n. 148, art. 26, all. a) deve intendersi in senso onnicomprensivo, secondo i criteri fissati per l’indennità di anzianità dagli artt. 2120 e 2121 c.c., trova applicazione anche riguardo all’indennità di buonuscita prevista dalla contrattazione collettiva in favore del personale autoferrotranviario con diritto a pensione, con la conseguente nullità di clausole contrattuali esclusive della computabilità di emolumenti di natura retributiva (nella specie, indennità di L. trentamila mensili e cinquecentosettanta giornaliere previste dall’accordo del 21 maggio 1981)” (Cass. n. 5595/1994, n. 2391 e 4872/1995, n. 5935/1996, n. 5624/2000, n. 26096/2007, n. 17769/2008; e per quanto riguarda il trattamento di fine rapporto, Cass. n. 9120/1995, n. 5935/1996 cit, n. 8559/1999, n. 12863/2005 cit., n. 10183/2006 cit., n. 26096/2007 cit, n. 17769/2008 cit.). Per quanto riguarda le singole voci retributive, le censure della ricorrente si rivolgono contro l’accertamento compiuto dalla Corte d’appello, la quale ha motivato che la continuità della prestazione per lavoro straordinario feriale risultava dai prospetti paga mensili i quali rivelavano un compenso sempre presente e di importo tale da costituire consistente partita del trattamento retributivo. Sull’indennità di trasferta, diaria e diaria parziale, la Corte ha spiegato che esse venivano corrisposte con continuità anche nei casi in cui per contratto non sussistevano le condizioni per la trasferta, sicchè era da ritenere la loro natura retributiva ed assente lai funzione di rimborso spese.

Analogamente ha motivato in ordine all’indennità di presenza, avente anch’essa natura retributiva e corrisposta con continuità.

Ritenuto che pertanto il ricorso deve essere rigettato, nulla disponendosi in ordine alle spese, non essendosi l’intimato costituito.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2010.

Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA