Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1270 del 18/01/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 18/01/2017, (ud. 05/12/2016, dep.18/01/2017),  n. 1270

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 29137-2015 proposto da:

P.F., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G.B. VICO

1, presso lo studio dell’avvocato LORENZO PROSPERI MANGILI,

rappresentata e difesa dall’avvocato FRANCESCO VERSACE;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO,

che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di TRENTO, depositato il

12/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/12/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA;

udito l’Avvocato PROSPERI MANGILI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. Con ricorso depositato il 10 dicembre 2014 presso la Corte d’appello di Trento la ricorrente chiedeva la condanna del Ministero della Giustizia all’equa riparazione per l’irragionevole durata di un giudizio civile in tema di petizione ereditaria avente ad oggetto un rilevante complesso immobiliare sito nel centro antico di Venezia, giudizio svoltosi in tre gradi a far tempo dalla citazione davanti al Tribunale di Venezia del maggio 2002, con appello poi proposto nel 2006 e definito dalla Corte d’Appello di Venezia con sentenza del marzo 2014. Con decreto del 17 febbraio 2015 il consigliere delegato della Corte d’Appello di Trento accoglieva in parte la domanda, liquidando l’indennizzo di Euro 6.300,00 per il danno non patrimoniale, negando invece il preteso danno patrimoniale.

All’esito della proposta opposizione, la Corte d’Appello di Trento, con decreto del 12 giugno 2015, n. 116/2015, confermava il provvedimento opposto. La Corte di Trento, in particolare, negava il danno patrimoniale richiesto in importo pari ad Euro 500.000,00 per il ridotto valore di mercato degli immobili intervenuto nei sette anni di ingiustificata protrazione del giudizio ereditario presupposto e per il mancato utilizzo degli stessi beni in quel medesimo intervallo temporale. Osservava la Corte di Trento che tale pregiudizio economico, oltre che non provato, non risultava comunque provocato dalla irragionevole durata del giudizio di impugnazione del testamento che aveva istituito erede P.F..

Per la cassazione di questo decreto la ricorrente ha proposto ricorso articolato in cinque motivi, mentre il Ministero della Giustizia si è difeso con controricorso.

Il primo motivo di ricorso (pagine 10-16) denuncia la violazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 e dell’art. 6 Cedu, con riferimento al punto del provvedimento impugnato che postula che il danno patrimoniale azionato non sarebbe indennizzabile per mancanza di nesso di regolarità causale con la durata del processo presupposto, giacchè piuttosto riconducibile all’instaurazione dello stesso ed al comportamento della controparte.

Il secondo motivo di ricorso (pagine 16-22) denuncia la violazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 dell’art. 24 Cost. e dell’art. 6 Cedu, con riferimento al punto del provvedimento impugnato che assume che il danno patrimoniale azionato si sarebbe potuto far valere nel processo presupposto, ai sensi dell’art. 96 c.p.c., senza tener conto che tale responsabilità processuale fu espressamente esclusa nel giudizio a quo.

Il terzo motivo di ricorso (pagine 22-35) denuncia la violazione degli artt. 820, 821 e 822 c.c., dell’art. 112 c.p.c., della L. n. 89 del 2001, art. 2 dell’art. 2 Cedu e dell’art. 1, protocollo addizionale 1, laddove il provvedimento impugnato nega il danno patrimoniale azionato per mancata prova di esso.

Il quarto motivo di P.F. (pagine 35-41)consiste nella denuncia di violazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 dell’art. 1227 c.c. e art. 670 c.p.c., assumendosi l’erroneità del provvedimento impugnato nella parte in cui ha negato il danno per il mancato esercizio da parte dell’istante del ricorso allo strumento del sequestro giudiziario nel giudizio presupposto.

Il quinto motivo di ricorso (pagine 41-45) deduce la violazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 dell’art. 6 Cedu e dell’art. 1, protocollo addizionale 1. Si ribadisce che il preteso danno patrimoniale avrebbe dovuto trovare riconoscimento nell’ambito dell’equa riparazione per durata non ragionevole del giudizio.

I cinque motivi di ricorso, che per la loro connessione possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati.

Secondo consolidato orientamento di questa Corte, in tema di equa riparazione per la non ragionevole durata del processo, la natura indennitaria dell’obbligazione esclude la necessità dell’accertamento dell’elemento soggettivo della violazione, ma non l’onere del ricorrente di provare la lesione della sua sfera patrimoniale quale conseguenza diretta e immediata della violazione, esulando il pregiudizio dalla fattispecie del “danno evento”. Pertanto, sono risarcibili non tutti i danni che si pretendono relazionati al ritardo nella definizione del processo, ma solo quelli per i quali si dimostra il nesso causale tra ritardo medesimo e pregiudizio sofferto (Cass. Sez. 6 – 1, Sentenza n. 18239 del 29/07/2013). Di conseguenza, ogni pretesa accessoria rispetto a quella oggetto del procedimento presupposto, quale, nella specie, la pretesa dei danni lamentati da un erede testamentario per la privazione della piena disponibilità del patrimonio immobiliare ereditario conseguente alla trascrizione da parte dell’attore di una domanda di rivendicazione dei beni dell’eredità, previo annullamento del testamento, discendendo essa in maniera diretta ed immediata dall’iniziativa processuale della controparte, può trovare ristoro nello strumento della responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c., comma 2, senza che, ove il giudice di merito escluda la mancanza di normale prudenza dell’attore, lo stesso pregiudizio che il convenuto assume di aver subito si tramuti automaticamente in danno conseguenza dell’accertata ingiustificata protrazione del giudizio presupposto (arg. da Cass. Sez. 6 – 2, Sentenza n. 18966 del 09/09/2014).

In senso analogo, già Cass. Sez. 1, Sentenza n. 23322 del 17/11/2005 (sulla premessa argomentativa che il danno risarcibile per il caso di violazione dell’art. 6, par. 1, della CEDU è diverso da quello connesso al giudizio irragionevolmente lungo, in quanto non è rappresentato dalla lesione del bene della vita ivi dedotta, identificandosi, invece, nel danno arrecato come conseguenza immediata e diretta, e sulla base di una normale sequenza causale, esclusivamente dal prolungarsi della causa oltre il termine ragionevole) negava l’ indennizzabilità del danno patrimoniale fondato sull’indisponibilità di beni immobili caduti in successione per tutto il corso di un giudizio di divisione ereditaria.

Il ricorso va quindi rigettato, regolandosi secondo soccombenza le spese del giudizio di cassazione nell’ammontare liquidato in dispositivo.

Essendo il procedimento in esame esente dal pagamento del contributo unificato, non si deve far luogo alla dichiarazione di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 2.000,00, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta civile – 2 della Corte suprema di cassazione, il 5 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 18 gennaio 2017

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