Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 127 del 04/01/2017

Cassazione civile, sez. VI, 04/01/2017, (ud. 30/11/2016, dep.04/01/2017),  n. 127

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26816/2015 proposto da:

IFM SPA in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE

SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli Avvocati

VINCENZO BASTA, MARIA CARIDDI giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1567/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di MILANO del 11/02/2015, depositata il 17/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

30/11/2016 dal Consigliere Dott. ENRICO MANZON.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue.

Con sentenza in data 11 febbraio 2015 la Commissione tributaria regionale della Lombardia respingeva l’appello proposto dalla I.F.M. spa avverso la sentenza n. 423/2/13 della Commissione tributaria provinciale di Milano che ne aveva respinto il ricorso contro la cartella di pagamento IVA ed altro 2008. La CTR in particolare affermava che la, pacifica, omissione della dichiarazione IVA per il 2007 impediva la detrazione del credito maturato per tale imposta mediante la sua esposizione nella dichiarazione per l’anno successivo, invece necessariamente implicando la proposizione di un’istanza di rimborso. Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione la società contribuente deducendo due motivi.

Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate.

Con il primo motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, – la ricorrente lamenta violazione/falsa applicazione di varie disposizioni normative interne ed Eurounitarie concernenti il diritto di detrazione IVA.

Con il secondo motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, – la ricorrente si duole di violazione/falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis, ritenendo tale disposizione non applicabile nel caso di specie.

Le censure vanno esaminate congiuntamente per stretta connessione, ma con inversione d’ordine di trattazione.

Il secondo motivo è senz’altro infondato, dovendosi ribadire che “In caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale IVA, è consentita l’iscrizione a ruolo dell’imposta detratta e la consequenziale emissione di cartella di pagamento, potendo il fisco operare, con procedure automatizzate, un controllo formale che non tocchi la posizione sostanziale della parte contribuente e sia scevro da profili valutativi e/o estimativi nonchè da atti di indagine diversi dal mero raffronto con dati ed elementi dell’anagrafe tributaria, ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 54 bis e 60, fatta salva, nel successivo giudizio di impugnazione della cartella, l’eventuale dimostrazione, a cura del contribuente, che la deduzione d’imposta, eseguita entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, riguardi acquisti fatti da un soggetto passivo d’imposta, assoggettati ad IVA e finalizzati ad operazioni imponibili” (Sez. U, Sentenza n. 17758 del 08/09/2016, Rv. 640942).

Ed è tuttavia proprio dalla seconda parte del principio che deriva la piana fondatezza del primo motivo, dovendosi altresì ribadire che “La neutralità dell’imposizione armonizzata sul valore aggiunto comporta che, pur in mancanza di dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, l’eccedenza d’imposta, che risulti da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e sia dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, va riconosciuta dal giudice tributario se il contribuente abbia rispettato tutti i requisiti sostanziali per la detrazione, sicchè, in tal caso, nel giudizio d’impugnazione della cartella emessa dal fisco a seguito di controllo formale automatizzato non può essere negato il diritto alla detrazione se sia dimostrato in concreto, ovvero non sia controverso, che si tratti di acquisti compiuti da un soggetto passivo d’imposta, assoggettati ad IVA e finalizzati ad operazioni imponibili” (Sez. U, Sentenza n. 17757 del 08/09/2016, Rv. 640943).

Orbene, essendo incontestato che la contribuente abbia posto in essere i presupposti “sostanziali” per avvalersi della detrazione de qua, la presentazione della dichiarazione IVA successiva a quella omessa con l’esposizione del relativo credito per IVA passiva implica la detraibilità del medesimo.

La sentenza impugnata non è conforme al secondo principio di diritto e per tale ragione merita dunque cassazione.

Non essendo peraltro occorrenti ulteriori accertamenti di fatto, la controversia può essere decisa nel merito con l’accoglimento del ricorso della contribuente.

Essendosi la giurisprudenza di legittimità solo di recente assestata su detti arresti, risulta equo compensare le spese dell’intero processo.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito accoglie il ricorso della contribuente; compensa le spese del processo.

Così deciso in Roma, il 30 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 4 gennaio 2017

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