Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12699 del 20/06/2016

Cassazione civile sez. VI, 20/06/2016, (ud. 18/05/2016, dep. 20/06/2016), n.12699

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10216/2015 proposto da:

S.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

CAVOUR presso la CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

ISABELLA DE BARI, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

A.L.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1486/2014 della CORTE D’APPELT O di BARI del

24/06/2014, depositata il 25/09/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

18/05/2016 dal Consigliere Relatore Dott. LINA RUBINO.

Fatto

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

” S.A. proponeva opposizione al precetto notificatogli dalla moglie il 23.1.2009, assumendo che esso fosse relativo al mancato pagamento del contributo al pagamento del canone di locazione, posto a suo carico dalla sentenza n. 142 del 2003 del Tribunale di Velletri e facente parte del suo assegno di mantenimento della moglie. Sosteneva che, essendo passata in giudicato in data 16.6.2008 la sentenza di delibazione della nullità del matrimonio ecclesiastico, egli fosse ormai liberato da ogni obbligo di mantenimento nei confronti della moglie, rimanendo a suo carico solo gli obblighi di mantenimento del figlio minore che aveva sempre regolarmente adempiuto.

L’opposizione a precetto veniva accolta in primo grado ma rigettata in appello dalla sentenza della Corte d’Appello di Bari n. 1486 del 2014 depositata il 25.9.2014, qui impugnata, che assume che la sentenza del Tribunale di Velletri avente ad oggetto la separazione personale dei coniugi S. e A. contenesse esclusivamente, a carico del ricorrente, un assegno per il mantenimento del figlio e interpreta il precetto nel senso che con esso si richiedesse il pagamento di quell’assegno di mantenimento, rigettando di conseguenza l’opposizione a precetto stante la permanenza degli obblighi di mantenimento del minore in capo al padre.

Il ricorso può essere trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 376, 380 bis e 375 c.p.c.., in quanto appare destinato ad essere rigettato.

Il ricorrente infatti addebita alla sentenza impugnata una errata applicazione delle norme di diritto sul valore della sentenza di delibazione della nullità del matrimonio ecclesiastico e sugli effetti del suo passaggio in giudicato ma non colpisce efficacemente la ratio decidendi su cui si fonda la sentenza impugnata: la corte d’appello ha fondato la sua decisione sul fatto che il precetto prima e, a monte, il titolo esecutivo in base al quale era stato notificato il precetto, ovvero la sentenza di separazione personale dei coniugi, facessero riferimento esclusivamente all’assegno di mantenimento in favore del figlio, non toccato dalla pronuncia di nullità del matrimonio. Il ricorrente non denuncia la violazione della interpretazione di tali sentenze nè le regole di interpretazione violate, ma si limita ad assumere che sia la sentenza di primo grado nel giudizio di separazione personale che la successiva sentenza di appello avrebbero chiarito che il contributo al pagamento del canone di locazione sarebbe una voce dell’assegno di mantenimento del coniuge e non del contributo al mantenimento del figlio minore, e che anche il precetto farebbe riferimento al mancato pagamento del contributo al mantenimento della moglie. Inoltre, non riproduce neppure i passi salienti di essi, nè precisa se siano stati in questa sede prodotti il precetto, nè la sentenza di separazione di primo grado nè la sentenza di separazione di primo grado.

Si propone pertanto il rigetto del ricorso”.

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, il Collegio, esaminata la memoria prodotta dal ricorrente, ha ritenuto di condividere le conclusioni in fatto e in diritto cui è prevenuta la relazione.

Il ricorso proposto va pertanto rigettato.

Nulla sulle spese, in difetto di costituzione dell’intimata.

Infine, il ricorso risulta notificato successivamente al termine previsto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 18, pertanto deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla citata L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 18 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 giugno 2016

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