Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12699 del 19/06/2015


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 12699 Anno 2015
Presidente: CHIARINI MARIA MARGHERITA
Relatore: ARMANO ULIANA

SENTENZA

sul ricorso 9848-2012 proposto da:
FELICINI ANNA MARIA, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA MONTESANTO 10/A, presso lo studio
dell’avvocato ILARDI PIETRO, rappresentata e difesa
dall’avvocato ANTONIO MARIA CARDILLO giusta procura a
margine del ricorso;
– ricorrente contro

SELAR SRL , in persona del suo amministratore unico,
Sig. ANTONIO LA ROSA, elettivamente domiciliata in
ROMA, V.SPALATO 11, presso lo studio dell’avvocato

1

Data pubblicazione: 19/06/2015

BARBARA

D’AGOSTINO,

rappresentata

e

difesa

dall’avvocato CARMELO CALI’ giusta procura a margine
del controricorso;
ENEL DISTRIBUZIONE SPA 05779711000, in persona del
legale rappresentante FABIO AGLIANI, elettivamente

studio dell’avvocato ELETTRA BRUNO, rappresentata e
difesa dall’avvocato SANTO SPAGNOLO giusta procura in
calce al controricorso;
– controricorrenti nonchè contro

FONDIARIA SAI SPA ;
– intimata –

avverso la sentenza n. 2973/2011 del TRIBUNALE di
CATANIA, depositata il 11/08/2011 R.G.N. 11858/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 27/03/2015 dal Consigliere Dott. ULIANA
ARMANO;
udito l’Avvocato ANTONIO MARIA CARDILLO;
udito l’Avvocato MARCO ANNECCHINO per delega non
scritta;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIUSEPPE CORASANITI che ha concluso per
l’inammissibilità in subordine rigetto del ricorso.

2

domiciliata in ROMA, VIA AURELIANA, 2, presso lo

Svolgimento del processo
Con sentenza dell’11-8-11 il Tribunale di Catania, quale il giudice di appello, ritenuta
la legittimazione di Felicini Anna Maria in qualità di condomina ad agire a tutela dei
beni condominiali, ha rigettato la domanda proposta nei confronti dell’Enel , che a sua
volta ha chiamato in causa la s.r.l. Selar , garantita dalla Fondiaria SAI, a sua volta
chiamata in causa, per ottenere il risarcimento dei danni subiti a beni condominiali in
occasione della sostituzione dei contatori.

come della loro riferibilità ad una condotta dell’Enel o della Selar , delle spese eseguite
per la presunta riparazione dell’impianto elettrico comune e dei danni all’armadio dove
erano alloggiati i contatori.
Propone ricorso la Felicini con tre motivi.
Resistono l’Enel Distribuzione e la Selar.
La Fondiaria Sai non ha presentato difese.
Motivi della decisione
1.Con il primo motivo si denunzia violazione falsa applicazione dell’articolo 115 c.p.c.
e omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione.
La ricorrente censura la mancata ammissione della prova testimoniale richiesta sia in
primo grado che nel giudizio di appello.
2.11 motivo è fondato.
Preliminarmente si osserva che il rilievo di inammissibilità formulato dall’Enel per non
avere la Felicini impugnato l’ordinanza del giudice di primo cure di rigetto della prova
testimoniale indicata in citazione, implicitamente contenuta nella rilevata carenza di
titolarità del rapporto condominiale in capo alla ricorrente, è infondato, avendo con
tale statuizione pregiudiziale di merito il giudice di pace definito il giudizio senza
nessuna implicita valutazione dell’idoneità della prova dedotta.
E pacifica la riproposizione dell’istanza in appello .
Il tribunale ha dichiarato inammissibile la prova per testi già chiesta in primo grado e
ribadita in appello in quanto generica, perché formulata senza specifica separata
indicazione dei capitoli di prova, non bastando a tal fine il mero rinvio ai diversi punti
della narrativa in fatto della citazione.
Si osserva che la disposizione dell’art. 244 cod. proc. civ. sulla necessità di
un’indicazione specifica dei fatti da provare per testimoni non va intesa
in modo rigorosamente formalistico, ma in relazione all’oggetto della prova, cosicchè,
qualora questa riguardi un comportamento o un’attività che si frazioni in circostanze
3

Il Tribunale ha rigettato la domanda sul rilievo che non vi era la prova dei danni , così

molteplici, è sufficiente la precisazione della natura di detto comportamento o di detta
attività, in modo da permettere alla controparte di contrastarne la prova attraverso
la deduzione e l’accertamento di attività o comportamenti di carattere diverso,
spettando peraltro al difensore e al giudice, durante l’esperimento del mezzo
istruttorio, una volta che i fatti siano stati indicati nei loro estremi essenziali,
l’eventuale individuazione dei dettagli.

Cass.Sez.

1,

Sentenza

n.

11844 del

19/05/2006

dall’art. 244 cod. proc. civ., è diretta a soddisfare la duplice esigenza di consentire al
giudice di valutare, prima dell’ammissione del mezzo istruttorio, l’influenza dello
stesso ai fini della decisione e di consentire alla controparte di predisporre, mediante
l’indicazione dei propri testi, l’eventuale dimostrazione della tesi contraria; da ciò
deriva che, ai fini dell’ammissibilità è necessario e sufficiente che i fatti indicati nei
capitoli siano sintetizzati in maniera da soddisfare le citate esigenze, mentre la
precisazione di tutti i dettagli da parte del teste resta riservata alla diligenza del
giudice e delle parti durante l’espletamento del mezzo istruttorio

Cass.Sentenza n. 2446 del 04/03/2000
La prova richiesta dalla ricorrente, riportata in ricorso nel rispetto del principio
dell’autosufficienza, risponde ai requisiti di specificità richiesti per la ,sua ammissione,
in quanto è articolata su tutti i fatti posti a fondamento della domanda , anche in
ordine alle spese sostenute dalla Felicini documentate da fattura.
3.Con il secondo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione dell’articolo 191
c.p.c. e vizio di omessa insufficiente motivazione in ordine alla mancata ammissione
della c.t.u. richiesta in primo ed in secondo grado.
4.11 motivo è infondato.
L’ammissione o meno della c.t.u. è affidata alla libera valutazione del giudice in
quanto la c.t.u. non è un mezzo di prova e non si sostituisce alla prova, che incombe
sempre alla parte di fornire.
Il terzo motivo sulla regolamentazione delle spese è assorbito .
La sentenza va cassata in relazione al motivo accolto e rinviata a diversa sezione del
Tribunale di Catania che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q. M

4

La specificazione, nei relativi capitoli, dei fatti da provare mediante testi, prevista

La corte accoglie il primo motivo di ricorso e rigetta il secondo ; dichiara assorbito il
terzo; cassa in relazione al motivo accolto e rinvia ad altra sezione del Tribunale di
Catania che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Roma 27 marzo 2015

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