Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12699 del 19/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 19/05/2017, (ud. 04/04/2017, dep.19/05/2017),  n. 12699

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8121/2016 proposto da:

EQUITALIA SUD S.P.A. – C.F. (OMISSIS), in persona del suo procuratore

speciale, elettivamente domiciliata in ROMA, L.GO DEL TEATRO VALLE

6, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO DIDDORO, rappresentata e

difesa dall’avvocato TIZIANA PANE;

– ricorrente –

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

B.V.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 8343/4/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DI NAPOLI – SEZIONE DISTACCATA DI SALERNO, depositata il

22/09/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 04/04/2017 dal Consigliere Dott. ENRICO MANZON.

Disposta la motivazione semplificata su concorde indicazione del

Presidente e del Relatore.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

Con sentenza in data 14 luglio 2015 la Commissione tributaria regionale della Campania, sezione distaccata di Salerno, respingeva l’appello proposto da Equitalia Sud spa avverso la sentenza n. 600/13/13 della Commissione tributaria provinciale di Salerno che aveva accolto il ricorso di B.V. contro l’avviso di iscrizione ipotecaria IRPEF ed altro 1996. La CTR osservava in particolare che, pur avendo l’Agente della riscossione comprovato -mediante il deposito della relativa documentazione – la rituale notifica delle cartelle esattoriali, “atti presupposti” dell’atto riscossivo impugnato, che era stata contestata con il ricorso introduttivo della lite, tuttavia l’atto riscossivo stesso doveva comunque essere annullato in quanto, al netto delle sanzioni e degli interessi, il credito vantato nei confronti del contribuente era inferiore ai 20.000 Euro, previsto quale limite legale minimo per procedere all’iscrizione ipotecaria.

Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione Equitalia Sud spa deducendo tre motivi.

Si è costituita l’Agenzia delle Entrate con controricorso ed altresì proponendo ricorso incidentale adesivo.

Il contribuente non si è difeso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

Con il primo motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – l’Agente della riscossione denuncia l’illegittimità della sentenza per violazione/falsa applicazione dell’art. 112, poichè la CTR ha basato la propria pronuncia di conferma della sentenza della CTP sulla base di un motivo (crediti erariali per valore inferiore a Euro 20.000) che non era stato dedotto dal contribuente con il ricorso introduttivo della lite e che comunque non era rilevabile d’ufficio.

La censura è fondata.

Emerge dal ricorso dell’Agente della riscossione e meglio ancora dal controricorso/ricorso incidentale dell’Agenzia delle Entrate che la questione della “soglia legale” di iscrivibilità dell’ipoteca è stata posta dal contribuente soltanto nelle controdeduzioni in secondo grado.

Trattandosi di un vizio dell’atto riscossivo è evidente che tale eccezione doveva essere posta con il ricorso introduttivo della lite e che non si tratta di un’eccezione rilevabile d’ufficio (cfr. ex multis, da ultimo Sez. 5, Sentenza n. 13126 del 24/06/2016, Rv. 640141-01).

In ottemperanza al principio di autosufficienza, la ricorrente, riportando nel ricorso il testo dell’atto introduttivo del primo grado del giudizio e comunque depositandolo, ha dimostrato che ciò non è avvenuto.

Deve pertanto rilevarsi che il giudice di appello accogliendo un’eccezione, non rilevabile d’ufficio, sollevata intempestivamente, ha violato la regola processuale generale di cui all’art. 112 c.p.c. ed altresì quella speciale di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, comma 2.

Il ricorso deve dunque essere accolto in relazione al primo motivo, assorbiti il secondo ed il terzo, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio al giudice a quo per nuovo esame.

PQM

 

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti il secondo ed il terzo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Campania, sezione distaccata di Salerno, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 4 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2017

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