Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12699 del 12/05/2021

Cassazione civile sez. I, 12/05/2021, (ud. 18/02/2021, dep. 12/05/2021), n.12699

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14193-2019 proposto da:

A.E., rappresentato e difeso dall’avv. ANDREA MAESTRI, e

domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di BOLOGNA, depositata il

01/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/02/2021 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con decreto del 01.04.2019 il Tribunale di Bologna respingeva il ricorso proposto da A.E., cittadino (OMISSIS), avverso il provvedimento con cui la Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Bologna – Sezione di Forlì Cesena aveva rigettato la domanda del ricorrente volta al riconoscimento della protezione internazionale ed umanitaria. Il Tribunale, invero, dopo aver ascoltato il richiedente, riteneva la sua storia non credibile e non sussistenti i presupposti necessari per la concessione della tutela invocata.

Propone ricorso per la cassazione di tale decisione di rigetto A.E., affidandosi a due motivi.

Il Ministero dell’Interno, intimato, ha depositato atto di costituzione ai fini della partecipazione all’udienza.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, artt. 5 e 19 nonchè dell’art. 33 della Convenzione di Ginevra del 1951 sulla protezione dei rifugiati, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perchè il Tribunale non avrebbe adeguatamente valutato la situazione esistente in Libia, Paese in cui il ricorrente ha soggiornato prima di raggiungere l’Italia.

La censura è inammissibile.

Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, il Tribunale ha considerato la circostanza del periodo di transito in Libia, ritenendo, da un lato, che esso non assumesse rilievo ai fini del riconoscimento della protezione internazionale, poichè, a tal fine, occorre aver riguardo alla situazione del Paese di origine del richiedente, e valorizzando, dall’altro lato, il fatto che “… il ricorrente non ha neppure addotto e comprovato peculiari conseguenze derivanti da tale permanenza (sotto il profilo psicofisico), tali da assumere rilievo per la valutazione di profili di vulnerabilità a ciò conseguenti…” (cfr. pag. 8 del decreto impugnato). Tale ratio decidendi non è specificamente attinta dal motivo, con il quale il ricorrente si limita ad affermare che tale motivazione non sia soddisfacente, senza confrontarsi adeguatamente con la stessa. Sul punto, merita di essere ribadito il principio secondo cui “Il permesso di soggiorno per motivi umanitari non può essere accordato automaticamente per il solo fatto che il richiedente abbia subito violenze o maltrattamenti nel paese di transito, ma solo se tali violenze per la loro gravità o per la durevolezza dei loro effetti abbiano reso il richiedente “vulnerabile” ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5; ne consegue che è onere del richiedente allegare e provare come e perchè le vicende avvenute nel paese di transito lo abbiano reso vulnerabile, non essendo sufficiente che in quell’area siano state commesse violazioni dei diritti umani” (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 28781 del 16/12/2020, Rv. 659886).

Con il secondo motivo il ricorrente lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, perchè il giudice di merito avrebbe omesso di tener conto della sua situazione personale ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria.

La censura è inammissibile.

Non si configura alcun profilo di omesso esame della condizione soggettiva del ricorrente, poichè il Tribunale, pur apprezzando le attività di studio e formazione lavorativa dal medesimo intraprese, ha ritenuto che queste circostanze non fossero “… tali da evidenziare un radicamento del ricorrente, ostativo al rientro in patria, dove peraltro si collocano tutti i suoi riferimenti familiari, e non consentono di ritenere integrati i presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria, anche in mancanza di specifici indicatori di necessità di protezione…” (cfr. pag. 7 del decreto impugnato). Tale punto della motivazione, non specificamente attinto dal motivo, evidenzia che il giudice di merito ha adeguatamente valutato i presupposti per un eventuale riconoscimento della tutela invocata, procedendo ad una valutazione comparativa tra la situazione del richiedente, riferita al Paese di origine, e l’integrazione dal medesimo raggiunta in Italia, in perfetta aderenza ai principi affermati dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4455 del 23/02/2018, Rv. 647298; Cass. Sez. U, Sentenza n. 29459 del 13/11/2019, Rv. 656062; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 17130 del 14/08/2020, Rv. 658471). Non è quindi vero quanto sostenuto dal ricorrente, ovverosia che il giudice di merito avrebbe fatto discendere automaticamente dal giudizio di non credibilità del racconto il diniego della protezione umanitaria. Ne deriva che la censura si risolve in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del Tribunale, tesa all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Cass. Sez. U, Sentenza n. 24148 del 25/10/2013, Rv. 627790).

In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Nulla per le spese, in difetto di notificazione di controricorso da parte del Ministero dell’Interno, intimato nel presente giudizio di legittimità.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

PQM

la Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile, il 18 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2021

 

 

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