Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12698 del 25/05/2010

Cassazione civile sez. III, 25/05/2010, (ud. 24/03/2010, dep. 25/05/2010), n.12698

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MORELLI Mario Rosario – Presidente –

Dott. TALEVI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –

Dott. URBAN Giancarlo – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 3531-2006 proposto da:

B.I. (OMISSIS), D.V.E.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA AREZZO 54,

presso lo studio dell’avvocato MINDOPI FLAVIANO, che li rappresenta e

difende giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

TORO ASSICURAZIONI S.P.A. (OMISSIS), in persona

dell’Amministratore Delegato Dott. S.S., in forza dei

poteri concessigli dal Consiglio di Amministrazione, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIALE CARLO FELICE 103, presso lo studio

dell’avvocato BERCHICCI GIANCARLO, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato FOSSATI MASSIMO giusta delega a margine del

controricorso;

– controricorrente –

e contro

M.M.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 36196/2004 del TRIBUNALE di TORINO, SEZIONE

TERZA CIVILE, emessa il 03/12/2004, depositata il 06/12/2004 R.G.N.

10960/2002;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/03/2010 dal Consigliere Dott. ALBERTO TALEVI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni che ha concluso per il rigetto del ricorso con

condanna alle spese del soccombente.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Nell’impugnata decisione lo svolgimento del processo è esposto come segue.

“Con atto di citazione d’appello notificato, rispettivamente l’8 ed il 12.11.02 alla s.p.a. Toro Assicurazioni e a M.M. (compagnia assicuratrice e conducente-proprietario del veicolo antagonista), B.I. ed D.V.E. proponevano impugnazione contro la sentenza del giudice di pace di Torino n. 5051/01 del 2.10.01, resa tra le parti, con la quale era stata respinta la loro domanda di risarcimento dei danni patiti il (OMISSIS), in occasione di un incidente stradale, occorso nel comune di (OMISSIS), in cui era rimasta coinvolta la loro autovettura Fiat Punto tg. (OMISSIS) (condotta dal figlio D.V.D.), investita dalla Fiat Uno tg. (OMISSIS), condotta dal proprietario M.M., che effettuava, ripartendo da ferma, improvvisa manovra di inversione, senza alcuna segnalazione, ed andava ad intersecare la traiettoria di marcia della Fiat Punto, procedente da tergo nella stessa direzione. Assumevano che il mancato riconoscimento, con la sentenza di primo grado, del loro diritto al risarcimento del danno era derivato dalle erronee conclusioni del giudicante che aveva escluso la possibilità di verificazione del presente sinistro in considerazione del fatto che altra sentenza del g.d.p. di Velletri avrebbe accertato che, nelle stesse circostanze di tempo e di luogo, il sinistro si era verificato fra il veicolo di parte attrice diversa vettura di parte convenuta (una Fiat Uno tg.

(OMISSIS)).

Chiedevano, quindi, previa istruttoria, la riforma dell’impugnata sentenza e la condanna delle controparti, in solido, al risarcimento danni quantificati nella somma di Euro 3.873,43, oltre accessori.

Si costituiva in giudizio la s.p.a. Toro Assicurazioni (mentre M.M. rimaneva contumace) chiedendo il rigetto della domanda e la conferma integrale dell’impugnata sentenza e contestando, comunque, la riconducibilità causale dei danni lamentati al sinistro “de qua”.

In fase d’appello venivano esperite prove delegate per assunzione testimoniale preso i Tribunali di Velletri e Latina, nonchè eseguita CTU meccanica …”.

Con sentenza 3-6 dicembre 2004 il Tribunale di Torino decideva come segue:

“definitivamente pronunziando; respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione;

respinge l’appello proposto da B.I. e D. V.E. contro M.M. e la s.p.a. Toro Assicurazioni, in persona del legale rappresentante, avente ad oggetto la sentenza n. 5051/01 emessa il 2.10.01 dal giudice di pace di Torino tra le parti in causa che, per l’effetto, conferma integralmente;

compensa tra le parti le spese del giudizio di secondo grado; pone definitivamente il costo della CTU a carico solidale delle parti cosi come già liquidato con decreto 22-23.9.04”.

Contro questa decisione B.I. e D.V. E. hanno proposto ricorso per cassazione.

La TORO ASSICURAZIONI s.p.a. ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

I due motivi di ricorso vanno esaminati insieme in quanto connessi.

Con il primo motivo i ricorrenti denunciano “INSUFFICIENTE E CONTRADDITTORIA MOTIVAZIONE CIRCA UN PUNTO DECISIVO DELLA CONTROVERSIA – art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 – VIOLAZIONE E OMESSA APPLICAZIONE dell’art. 2697 c.c. DEI PRINCIPI GENERALI IN TEMA DI RISARCIMENTO IN CORRELAZIONE CON GLI artt. 1226, 2043 e 2056 c.c., NONCHE’ artt. 210, 212, 114, 115 e 116 c.p.c.” esponendo doglianze da riassumere come segue. A prescindere dalle prove documentali prodotte, risultando, come da attestato rilasciato dalla Cancelleria del Giudice di Pace di Velletri del 10/07/02, avvenuto il furto del fascicolo n. (OMISSIS) (insieme ad altre migliaia di fascicoli), ove erano contenute le foto e l’originale della fattura n. (OMISSIS) del 22/05/99 per il ripristino della FIAT PUNTO tg. (OMISSIS), il Tribunale, avvalendosi della facoltà prevista dall’art. 210 c.p.c., nel dubbio, avrebbe dovuto richiedere alla S.P.A. TORO ASS.NE la produzione delle foto della FIAT PUNTO danneggiata e la perizia estimatoria dei danni eseguita dal consulente fiduciario su Velletri- Latina. Il Tribunale aveva a disposizione tutte le prove per liquidare i danni richiesti dagli attori. In primis, l’esame del modello C.I.D.. Andava applicato l’art. 1226 c.c. Sostenere, come il Tribunale di Torino, che la fattura con autentica, prodotta dagli attori, non può costituire prova sul quantum, perchè redatta dopo sei mesi dall’evento dannoso, non è nè logico, nè giuridicamente corretto. Lo stesso C.T.U., dall’esame obiettivo delle foto della FIAT PUNTO degli attori descrive, seppur succintamente, l’entità dei danni che appaiono consistenti, e che giustificano pienamente quanto speso dai coniugi D.V., per ripristinare l’auto da poco immatricolata. La perizia del C.T.U. non poteva essere utilizzata poichè è lo stesso Geom. Mo. a pag. 6 ad affermare che, essendo stata la FIAT UNO tg. (OMISSIS) demolita e radiata dal P.R.A. il 24/07/00, non è più possibile effettuare le verifiche tecniche sulla stessa. Non poteva il Tribunale fare riferimento alla C.T.U. quale fonte di prova, dal momento che la stessa è stata redatta con l’esame delle foto di una FIAT UNO, non attendibili, poichè sempre impugnate e contestate.

Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano “VIOLAZIONE art. 112 c.p.c. IN RELAZIONE all’art. 91 c.p.c. ET art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5” lamentando che il Tribunale, nonostante la totale riforma della sentenza di primo grado, e l’accoglimento della domanda sull’an debeatur, il Tribunale implicitamente, oppure omissivamente, ha confermato la statuizione di primo grado per quanto concerne l’onerosa condanna alle spese di giudizio.

I motivi sopra riassunti non possono essere accolti.

In particolare debbono ritenersi inammissibili prima ancora che prive di pregio tutte le doglianze basate su specifiche risultanze istruttorie il cui contenuto non viene ritualmente (integralmente) riportato. Infatti, come questa Corte ha osservato più volte (cfr.

tra le altre Cass. Sentenza n. 15952 del 17/07/2007; Cass. Sentenza n. 4849 del 27/02/2009; Sentenza n. 4849 del 27/02/2009) ai fini della specificità del motivo di censura, sotto il profilo dell’autosufficienza dello stesso, il ricorrente per cassazione il quale deduca l’omessa o comunque viziata motivazione della sentenza impugnata in relazione alla valutazione di una risultanza processuale che asserisce decisiva, ha l’onere di indicare in modo adeguato e specifico la risultanza medesima, dato che per il principio dell’autosufficienza del ricorso per cassazione il controllo deve essere consentito alla Corte sulla base delle sole deduzioni contenute nell’atto, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative.

Le ulteriori doglianze sono in gran parte inammissibili anche in quanto, al di là della formale prospettazione, in realtà si basano semplicemente su una diversa valutazione delle risultanze processuali (cfr. Cass. n. 9234 del 20/04/2006; Sentenza n. 1754 del 26/01/2007;

Sentenza n. 5066 del 05/03/2007; Cass. Sentenza n. 15489 del 11/07/2007; Cass. Sentenza n, 17477 del 09/08/2007; Sentenza n. 18119 del 02/07/2008; Cass. Sentenza n. 42 del 07/01/2009).

Le residue censure sono prive di pregio in quanto l’impugnata decisione si sottrae al sindacato di legittimità essendo fondata su una motivazione sufficiente, logica, non contraddittoria e rispettosa della normativa in questione.

In particolare va ricordato che la pronuncia del Tribunale (sia pure per ragioni diverse da quelle esposte dal Giudice di primo grado) è di rigetto dell’appello; del tutto coerente ed immune da vizi è dunque la conferma parzialmente implicita della condanna degli attuali ricorrenti alla rifusione delle spese di primo grado.

Non rimane dunque che rigettare il ricorso.

Le spese seguono la soccombenza (i ricorrenti vanno condannati in solido data la sussistenza dell’interesse comune previsto dall’art. 97 c.p.c., comma 1) e vengono liquidate come stabilito nel seguente dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido a rifondere alla parte controricorrente le spese del giudizio di cassazione liquidate in Euro 600,00 (seicento Euro) per onorario oltre Euro 200,00 (duecento Euro) per spese vive ed oltre spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 24 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2010

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