Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12698 del 19/06/2015


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 12698 Anno 2015
Presidente: CHIARINI MARIA MARGHERITA
Relatore: ARMANO ULIANA

SENTENZA

sul ricorso 7381-2012 proposto da:
LUCA’

GAETANO

LCUGTN49P09G273S,

considerato

domiciliato ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA
DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso
dagli avvocati IVO GRONCHI, FRANCO FRANCONI con studio
in PISA – VIA COCCAPANI 14, giusta procura in calce al
ricorso;
– ricorrente contro

BRACCI PAOLO, considerato domiciliato ex lege in ROMA,
presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE,

Data pubblicazione: 19/06/2015

rappresentato e difeso dall’avvocato PIETRO FEDERICO
unitamente all’avvocato SONIA TICCIATI giusta procura
in calce al controricorso;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 115/2011 della CORTE D’APPELLO

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 27/03/2015 dal Consigliere Dott. ULIANA
ARMANO;
udito l’Avvocato FEDERICO PIETRO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIUSEPPE CORASANITI che ha concluso per
l’inammissibilità in subordine rigetto del ricorso.

2

di FIRENZE, depositata il 26/01/2011 R.G.N. 1476/2007;

i

Svolgimento del processo

Paolo Bracci ha citato in giudizio Gaetano Lucà esponendo di essere stato percosso da
quest’ultimo e di aver riportato lesioni di cui ha chiesto il risarcimento del danno.
Il Tribunale, espletata una c.t.u. medico legale, ha rigettato la domanda sul rilievo che
la prova testimoniale assunta portava ad escludere che il fatto storico dedotto
dall’attore si era effettivamente verificato.

26-1-11, a modifica della decisione di primo grado, ha accolto la domanda e
condannato il Lucà al risarcimento del danno.
Avverso detta sentenza propone ricorso Gaetano Lucà con tre motivi.
Resiste con controricorso Paolo Bracci e presenta memoria.
Motivi della decisione
1.Col primo motivo di ricorso si denunzia violazione dell’articolo 345 c.p.c. nel testo
vigente al momento dell’introduzione del giudizio di primo grado, anteriore alla L
353/1990 , ex art.360 n3 c.p.c.
Il ricorrente denuncia che il giudice di appello ha fondato la sua decisione sui referti
medici del pronto soccorso esaminati dal c.t.u. e rinvenuti dal giudice di appello nel
fascicolo di primo grado del Bracci, ma non indicati fra gli atti prodotti .
Tali documenti , secondo le disposizioni dell’art. 345 c.p.c. vigente all’epoca del
giudizio, dovevano essere inseriti nel fascicolo di appello provvisto di indice o dopo la
costituzione in giudizio mediante deposito in cancelleria e comunicazione alla
controparte o dichiarazioni a verbale, se prodotto in udienza.
2.11 motivo è infondato.
La Corte d’appello ha dato atto che in primo grado era stata espletata una c.t.u.
medico legale che aveva indicato tra le fonti documentali esaminate i referti rilasciati
dal reparto di pronto soccorso .
La Corte ha affermato che quei referti materialmente si trovavano all’interno del
fascicolo di primo grado dell’appellante, pur senza che la relativa produzione fosse
menzionata negli atti di parte o nei verbali di udienza , mancando l’indice del fascicolo.
Ha ritenuto che la questione del tempo in cui la produzione era avvenuta, in presenza
di documenti che certamente erano stati posti nella disponibilità del c.t.u. era
indifferente, atteso il tenore dell’articolo 345 c.p.c. nel testo anteriore alla riforma
della legge 353/ 90, applicabile al presente giudizio .

3

A seguito di impugnazione del Bracci, la Corte di appello di Firenze con sentenza del

3.Si osserva che è consentito al c.t.u. di acquisire ogni elemento necessario a
rispondere ai quesiti, sebbene risultante da documenti non prodotti dalle parti, sempre
che si tratti di fatti accessori e rientranti nell’ambito strettamente tecnico della
consulenza, e non di fatti e situazioni che, essendo posti direttamente a fondamento
della domanda o delle eccezioni delle parti, debbano necessariamente essere provati
dalle stesse. Nella specie, poiché l’acquisizione e la produzione non miravano a far
accertare fatti posti a fondamento di domande o eccezioni, ma solo a favorire le

184 c.p.c., dovendo invece essere applicato l’art. 194, in forza del quale il consulente
d’ufficio, pur in mancanza di espressa autorizzazione del giudice può assumere
informazioni e procedere all’accertamento dei fatti accessori costituenti presupposti
necessari per rispondere ai quesiti postigli, restando irrilevante la circostanza che tale
acquisizione provenga dalla parte. Cass. Sent. n. 8989 del 19/04/2011 (v. utilmente
Cass. 1020/06; 3191/06).
Nella specie siamo in presenza dell’espletamento di una consulenza medico-legale e di
conseguenza i referti medici , essendo funzionali alla risposta dei quesiti tecnici,
potevano essere acquisiti e legittimamente presi in esame dal c.t.u.
4.Inoltre non ricorre la dedotta violazione di legge, tenendo conto dell’articolo 345
c.p.c. vigente all’epoca del giudizio, nella formulazione anteriore alle modifiche di cui
alla L. 26 novembre 1990, n. 353, art. 52.
La giurisprudenza di questa Corte ha già avuto modo di rilevare come la norma
dell’art. 345 c.p.c. applicabili alla presente fattispecie – secondo la quale anche in
grado d’appello possono depositarsi nuovi documenti senza bisogno di autorizzazione
del giudice – vada interpretata nel senso che quei documenti, se non prodotti al
momento della costituzione in giudizio della parte con la contestuale loro elencazione
nell’atto di appello o nella comparsa di risposta ‘possono essere utilmente depositati
anche nel corso della fase istruttoria di secondo grado fino alla precisazione delle
conclusioni ed alla rimessione della causa al collegio, in modo che sia consentito alla
controparte di prenderne visione in tempo utile, per eventualmente modificare le
proprie conclusioni, e di illustrarle poi nelle scritture difensive e in sede di discussione
orale della causa. (Cass., 3 gennaio 1991, n. 25). Ed infatti l’art. 345 c.p.c., nel
riconoscere alle parti la facoltà di produrre nuovi documenti nel giudizio di appello,
non contiene alcuna disposizione speciale in ordine al termine per il relativo deposito
e, pertanto, la produzione medesima deve ritenersi consentita, in base alla regola

4

verifiche e le acquisizioni comunque dovute, non v’era luogo per l’applicazione dell’art.

generale stabilita dall’art. 184 c.p.c., sino alla rimessione della causa al collegio
(Cass., 26 giugno 1992, n. 7923; Cass. 27/11/1997, n. 11961).
Il documento irritualmente prodotto in primo grado può essere nuovamente prodotto
in secondo grado nel rispetto delle forme previste dall’art. 87 disp. att. cod. proc. civ.;
tuttavia, ove il documento sia inserito nel fascicolo di parte di primo grado e questo
sia depositato all’atto della costituzione unitamente al fascicolo di secondo grado, si
deve ritenere raggiunta – ancorché le modalità della produzione non corrispondano a

controparte, in modo da consentirle l’esercizio del diritto di difesa, onde l’inosservanza
delle modalità di produzione documentale deve ritenersi sanata.

Cass. Sentenza n. 14338 del 19/06/2009.
5.Nella specie i documenti risultano inseriti nel fascicolo di primo grado.
Nella c.t.u. svolta durante il giudizio di primo grado, ben nota all’appellante, si fa
riferimento ai referti ospedalieri.
Inoltre fra i motivi di appello ,come riportati nella sentenza impugnata, il Bracci ha
denunziato che il tribunale non ha preso considerazioni i referti emessi dal pronto
soccorso cui l’aggredito si era rivolto nell’immediatezza. Di conseguenza, come
affermato dalla Corte d’appello, il documento risulta comunque prodotto nel giudizio di
appello tempestivamente ed indicato nell’atto di appello di cui costituisce oggetto del
secondo motivo di impugnazione. In considerazione della formulazione dell’articolo
345 c.p.c. applicabile al presente giudizio deve affermarsi che l’appellato è stato
messo in grado di conoscere fin dall’inizio del giudizio di appello, ed anche prima
(vedi c.t.u.) la produzione del documento in oggetto con possibilità di difendersi sul
punto.
6.Con il secondo motivo si denunzia vizio di motivazione circa un fatto controverso e
decisivo ex. art. 360 numero 5 c.p.c. in riferimento alle modalità di produzione delle
lesioni da parte del Lucà in danno del Bracci.
Il ricorrente censura la valutazione

di inattendibilità del teste Dotoli , sulla cui

deposizione invece si era fondata la decisione di primo grado, e la ritenuta
attendibilità del teste Fontana.
7.11 motivo è inammissibile.
La Corte di appello ha ritenuto raggiunta la prova

dell’aggressione del Bracci ad

opera del Lucà sulla base della deposizione del teste Fontana ,che ha riferito che
appena il Bracci uscì dalla macchina, il Lucà

dette una testata e poi continuò

colpendolo con pugni al corpo e alle gambe.La circostanza è stata confermata anche
5

quelle previste dalla legge – la finalità di mettere il documento a disposizione della

dalla teste Romagnoli che,pur non indicando le parti del corpo fatte oggetto di colpi,
ha confermato l’episodio.La natura delle lesioni riportate è compatibile con il fatto
come accertato.
I giudici di appello hanno ritenuto inattendibile il teste Dotoli che ha affermato di
essere intervenuto per evitare che il Bracci ed Lucà venissero alle mani e
successivamente ha affermato di avere ha accompagnato il Lucà a casa sua perché si
disinfettarsi dei graffi sul collo.

come è stata operata dalla Corte di merito; non evidenziano effettive carenze o
contraddizioni nel percorso motivazionale della sentenza impugnata ma, riproponendo
l’esame degli elementi fattuali già sottoposti ai giudici di seconde cure, mirano ad
un’ulteriore valutazione delle risultanze processuali, che non è consentita in sede di
legittimità. Ed invero, premesso che la valutazione degli elementi di prova e
l’apprezzamento dei fatti attengono al libero convincimento del giudice di merito, deve
ritenersi preclusa ogni possibilità per la Corte di cassazione di procedere ad un nuovo
giudizio di merito attraverso l’autonoma valutazione delle risultanze degli atti di causa.
Con la conseguenza che deve ritenersi inammissibile la doglianza mediante la quale la
parte ricorrente avanza, nella sostanza delle cose, un’ulteriore istanza di revisione
delle valutazioni e dei convincimenti del giudice di merito, diretta all’ottenimento di
una nuova pronuncia sul fatto, sicuramente estranea alla natura e alle finalità del
giudizio di cassazione (cfr. Cass. n. 9233/06).
Nè sussiste il dedotto vizio motivazionale in ordine alla eccepita inattendibilità del
testi Dotoli , sul rilievo che la Corte ha evidenziato una contraddizione insita nella
stessa deposizione .È appena il caso di osservare inoltre che la valutazione del giudice
del merito, riguardo all’attendibilità dei testi escussi, si sottrae al controllo di
legittimità quando sia corredata, come nella specie, da una motivazione sufficiente,
logica, non contraddittoria e rispettosa della normativa in questione.
8.Con il terzo motivo si denunzia violazione dell’articolo 345 terzo comma c.p.c. nel
testo vigente all’epoca dell’introduzione del giudizio di primo grado per la parte che
regola le spese del giudizio d’appello .
Sostiene il ricorrente che nella specie si applica per le spese la disposizione dell’art. 92
c.p.c. perché la produzione del referti medici prodotti in appello poteva già avvenire in
primo grado.
9.11 motivo è infondato.

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Le doglianze formulate dal ricorrente concernono la valutazione della realtà fattuale,

Infatti la motivazione di accoglimento della Corte d’appello si fonda su una
complessiva nuova valutazione di tutto il materiale probatorio , in particolare delle
deposizioni testimoniali.
I referti medici , del resto già esaminati dal c.t.u. durante il giudizio di primo grado ,
sono serviti solo per conferma di una valutazione dei fatti già effettuata in base alle
prove testimoniali.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza.

La

Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese

processuali liquidate in euro 3.800,00, oltre euro 200,00 per esborsi , accessori e
spese generali come per legge.
Roma 27-3-2015

P.Q. M

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