Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12698 del 19/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 19/05/2017, (ud. 04/04/2017, dep.19/05/2017),  n. 12698

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8011/2016 proposto da:

A.S.D. CENTRO NAUTICO UTOPIA – C.F. (OMISSIS), in persona del suo

legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA

CAVOUR presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli

avvocati SABRINA MENICHETTI ed ANDREA PIZZUTO;

– ricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 3973/36/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALI di MILANO, depositata il 21/09/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 04/04/2017 dal Consigliere Dott. ENRICO MANZON.

Disposta la motivazione semplificata su concorde indicazione del

Presidente e del Relatore.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

Con sentenza in data 2 luglio 2015 la Commissione tributaria regionale della Lombardia accoglieva parzialmente l’appello proposto dalla ASD Centro Nautico Utopia avverso la sentenza n. 6367/3/14 della Commissione tributaria provinciale di Milano che ne aveva respinto il ricorso contro l’avviso di accertamento IRAP, IRES, IVA 2009. La CTR osservava in particolare che non potevasi applicare nel caso di specie l’art. 148 T.U.I.R., poichè la contribuente non aveva dimostrato la concreta attuazione dei principi di democrazia ed uguaglianza interna nè aveva provato la redazione dei rendiconti, evidenziandosi dagli atti al contrario che l’attività svolta dalla contribuente medesima era quella di scuola velica a scopo di lucro; che tale attività non potevasi considerae esente dall’IVA, in assenza dei presupposti normativi (D.P.R. n. 633 del 1972, art. 10, comma 1, n. 20).

Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’associazione contribuente deducendo quattro motivi.

L’Agenzia delle Entrate si è costituita tardivamente al solo fine di partecipare al contraddittorio orale.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

Con il primo motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la ricorrente lamenta violazione/falsa applicazione dell’art. 148 T.U.I.R., D.L. n. 185 del 2009, art. 30, art. 2195 c.c., poichè la CTR ne ha escluso la qualità soggettiva di associazione sportiva dilettantistica.

Con il secondo motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – analogamente si duole di violazione/falsa applicazione di altre disposizioni legislative.

Le censure, da esaminarsi congiuntamente per stretta connessione, sono inammissibili e comunque infondate.

Va premesso e ribadito che “In tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste in un’erronea ricognizione da parte del provvedimento impugnato della fattispecie astratta recata da una norma di legge implicando necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta, mediante le risultanze di causa, inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito la cui censura è possibile, in sede di legittimità, attraverso il vizio di motivazione” (ex multis, da ultimo v. Sez. 5, n. 26110 del 2015).

A ben vedere lo sviluppo dei due motivi di ricorso in esame collide con tale principio di diritto, controdeducendo nel merito alle argomentazioni – appunto meritali – del giudice di appello in ordine alla non applicabilità delle norme primarie evocate.

In ogni caso la CTR ha puntualmente espresso le proprie considerazioni al riguardo di tale specifica questione, in particolare osservando che l’assenza di democraticità/uguaglianza degli associati e della presentazione di rendiconti impediva di attribuire alla ASD Centro Nautico Utopia la natura giuridica che pretendeva ai fini dei relativi benefici fiscali, così peraltro valorizzando elementi di valutazione affatto diversi da quelli indicati nelle censure in esame.

Con ciò il giudice di appello ha correttamente applicato il principio di diritto secondo il quale “In tema di agevolazioni tributarie, l’esenzione d’imposta prevista dal D.P.R. n. 917 del 1986, art. 111 (ora 148), in favore delle associazioni non lucrative dipende non dall’elemento formale della veste giuridica assunta (nella specie, associazione sportiva dilettantistica), ma dall’effettivo svolgimento di attività senza fine di lucro, il cui onere probatorio incombe sulla contribuente e non può ritenersi soddisfatto dal dato del tutto estrinseco e neutrale dell’affiliazione alle federazioni sportive ed al Coni” (Sez. 5, Sentenza n. 16449 del 05/08/2016, Rv. 640774 – 01).

Con il terzo motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la ricorrente lamenta violazione/falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 10, n. 20, art. 21, poichè la CTR non ha ammesso l’esenzione IVA in relazione alle fatture emesse nei confronti di scuole/enti.

La censura è inammissibile e comunque infondata.

Anzitutto va richiamato detto principio di diritto in ordine alla distinzione tra violazione di legge e vizio motivazionale nonchè relativa sindacabilità in Cassazione.

Comunque va poi osservato che il giudice di appello ha approfonditamente spiegato le ragioni per le quali ha ritenuto non spettante la chiesta esenzione IVA, in particolare rilevando che, tra l’altro, mancava il riconoscimento della ricorrente da parte di una pubblica amministrazione, sicchè comunque doveva applicarsi il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 21, al pari degli enti commerciali.

In ordine a tale punto decisionale va dunque ribadito che “I compensi percepiti da un’associazione sportiva a fronte dell’attività didattica svolta sono esenti da IVA soltanto se tale attività è stata formalmente riconosciuta dagli organi della P.A. competenti nel settore, oppure da organismi da essi vigilati come le federazioni sportive” (Sez. 5, Sentenza n. 8623 del 30/05/2012, Rv. 622733-01).

Peraltro si deve affermare che non può giungersi all’interpretazione così lata dell’espressione “pubbliche amministrazioni” utilizzata nella norma esentativa de qua come patrocina la ricorrente, non potendosi equiparare a tale fine l’adesione alla UISP e non al CONI.

Con il quarto motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – vi è doglianza per omesso esame di un fatto decisivo controverso, poichè la CTR non ha considerato i fatti quali il riconoscimento da parte del CONI, l’affiliazione ad un Ente di promozione sportiva e la mancata compilazione del modello EAS, ai fini dell’applicazione delle previsioni di cui all’art. 148 T.U.I.R..

La censura è infondata.

Va infatti ribadito che “Nel giudizio di cassazione, per potersi configurare il vizio di motivazione su un asserito punto decisivo della controversia nel regime precedente alla modifica introdotta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, è necessario un rapporto di causalità fra la circostanza che si assume trascurata e la soluzione giuridica data alla controversia, tale da far ritenere che quella circostanza, se fosse stata considerata, avrebbe portato ad una diversa soluzione della vertenza. Pertanto, il mancato esame di elementi probatori costituisce vizio di omesso esame di un punto decisivo solo le risultanze processuali non esaminate siano tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia probatoria delle altre circostanze sulle quali il convincimento è fondato, onde la “ratio decidendi” venga a trovarsi priva di base” (Sez. L, Sentenza n. 24092 del 24/10/2013, Rv. 629172-01).

Orbene, la CTR, come sopra si è illustrato, ha basato la propria decisione in ordine alla questione dell’applicabilità di detta disposizione speciale del TUIR su altri “fatti” (democrazia ed uguaglianza interni; omissione dei rendiconti) che ha ritenuto “decisivi”, esprimendo un giudizio di merito che non può essere ulteriormente sindacato in questa sede.

Il ricorso va dunque rigettato.

Nulla per le spese stante la mancata difesa dell’intimata agenzia fiscale.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 4 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2017

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