Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12698 del 05/06/2014


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 12698 Anno 2014
Presidente: VITRONE UGO
Relatore: CAMPANILE PIETRO

SENTENZA

sul ricorso 3553-2007 proposto da:
AZIENDA OSPEDALIERA COMPLESSO OSPEDALIERO SAN
GIOVANNI

ADDOLORATA,

in

persona

del

legale

rappresentante pro tempore, elettivamente

Data pubblicazione: 05/06/2014

domiciliata in ROMA, VIA G.G. BELLI 27, presso
l’avvocato GIAN MICHELE GENTILE, che lo rappresenta
2013

e difende, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –

1701

contro

IMPRESA FERROVIAL AGROMAN S.A.;

1

- intimata –

sul ricorso 8067-2007 proposto da:
FERROVIAL AGROMAN S.A. (c.f. A-28057529), in proprio
e nella qualità di mandataria di A.T.I. della
Italiana Costruzione S.p.a., in persona del legale

domiciliata in ROMA, VIA OSLAVIA 12, presso
l’avvocato PALLOTTINO ALESSANDRO, che la rappresenta
e difende unitamente all’avvocato CIANI MAURO,
giusta procura a margine del controricorso e ricorso
incidentale;
– controricorrente e ricorrente incidentale contro

AZIENDA OSPEDALIERA COMPLESSO OSPEDALIERO SAN
GIOVANNI ADDOLORATA;

avverso la sentenza n.

intimata

1771/2006 della CORTE

D’APPELLO di ROMA, depositata il ‘ 11/04/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

rappresentante pro tempore, elettivamente

udienza del 12/11/2013 dal Consigliere Dott. PIETRO
CAMPANILE;
udito, per la ricorrente, l’Avvocato G. M. GENTILE
che ha chiesto l’accoglimento del ricorso
principale, rigetto del ricorso incidentale;
udito,

per

la

controricorrente

e

ricorrente

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incidentale, l’Avvocato A. PALLOTTINO che ha chiesto
l’accoglimento del ricorso incidentale, rigetto del
ricorso principale;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. FRANCESCA CERONI; che ha concluso per

quanto di ragione, rigetto del ricorso incidentale.

l’inammissibilità o in subordine l’accoglimento per

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Svolgimento del processo

l – Con lodo sottoscritto il 26/28 febbraio 2002 il colle-

ta fra Impresa Ferrovial Agroman SA, in proprio e quale
mandataria dell’Ati con Italiana eostruzioni S.p.a. e
l’azienda ospedaliera Complesso Ospedaliero San Giovanni
Addolorata, in virtù di clausola compromissoria che accedeva a un contratto di appalto per la ristrutturazione del
complesso ospedaliero, comportante l’esecuzione di vari
lotti per complessivi 24 miliardi di lire, in parziale accoglimento della domanda proposta dall’impresa appaltatrice, per quanto qui maggiormente rileva, condannava
l’azienda ospedaliera al pagamento della somma di euro
683.738,29 e di euro 2.551.334,78, in relazione ai primi
due quesiti concernenti i danni derivanti da due distinte
sospensioni dei lavori; dichiarava altresì la risoluzione
del contratto per inadempimento dell’azienda ospedaliera
San Giovanni, condannandola al pagamento, a titolo risarcitorio, dell’ulteriore somma di euro 1.563.895,10.
1.1 – La Corte di appello di Roma, con la sentenza indicata in epigrafe, ha rigettato le impugnazioni proposte avverso detto lodo in via principale e in via incidentale
dall’azienda ospedaliera e dall’impresa Ferrovial, esclu4

gio arbitrale nominato per dirimere la controversia insor-

dendo, in primo luogo, la ricorrenza dei denunciato vizi
di difetto e di contraddittorietà della motivazione, e
ritenendo infondato il vizio di violazione di legge, dedotto dall’azienda ospedaliera in relazione alla normativa

ratione temporis,

al contratto di

ritenuta applicabile,

appalto, con particolare riferimento alla sussistenza o
meno dell’obbligo, per la stazione appaltante, di predisporre progetti esecutivi che contenessero tutti i particolari costruttivi, da rinviare, al contrario, alla fase
dì cantiere.
1.2 – Si è posto in evidenza come la decisione arbitrale
avesse compiutamente valutato, sulla base delle risultanze
della consulenza tecnica all’uopo espletata, che aveva per
altro tenuto conto dei criteri normativi succedutisi nel
tempo, le carenze presenti nella progettazione predisposta dall’Azienda Ospedaliera.
1.3 – Si è osservato, inoltre, che le altre questioni,
comprese quelle proposte con l’impugnazione incidentale,
attenevano al merito della vicenda, il cui esame è inibito
nella fase rescindente.
1.4 – Per la cassazione di tale decisione propone ricorso
l’azienda Ospedaliera San Giovanni, con unico e articolato
motivo, cui resiste con controricorso, in proprio e quale

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i

I

mandataria dell’ATI, l’impresa Ferrovial, che interpone
impugnazione incidentale, affidata a tre motivi.
Motivi della decisione

2 – Va preliminarmente disposta la riunione dei ricorsi,

ai sensi dell’art. 335 c.p.c., in quanto proposti avverso
la medesima decisione.
3 – Con il primo motivo del ricorso principale, deducendosi violazione e falsa applicazione delle leggi nn. 67/88,
109/94 e 101 del 1995, nonché difetto di motivazione su
punti essenziali della controversia, si sostiene che la
Corte di appello sarebbe pervenuta a conclusione erronea
per non aver ben individuato il quadro normativo applicabile alla fattispecie.
In particolare, non sarebbe applicabile l’art. 16 della 1.
n. 109 del 1994 in relazione al progetto esecutivo, mentre
dovrebbe considerarsi valida la previsione del capitolato
in marito al completamento dell’attività progettuale da
parte dell’appaltatore.
Viene formulato il seguente quesito di diritto: “Nel caso
di appalto di opera pubblica aggiudicato sulla base di
procedura di selezione bandita prima del 31 gennaio 1997,

\ì\.”
non è applicabile l’art. 16 della 1. n. 109/94 in materia
di progetto esecutivo, mentre è valida la previsione del
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capitolato che affida all’appaltatore il completamento
dell’attività progettuale avviata dalla committente ed approvata ai sensi dell’art. 20 della 1. n. 67/88″.
3.1 – Rilevata l’inammissibilità del profilo di censura

osservate le prescrizioni dell’art. 366-bis, come costantemente interpretate da questa Corte, in relazione alla
formulazione di un momento di sintesi conclusivo, omologo
del quesito di diritto, deve affermarsi l’infondatezza
della dedotta violazione di legge.
Deve in primo luogo richiamarsi il principio, già affermato da questa Corte, secondo cui Anche nell’appalto di opere pubbliche, stante la natura privatistica del contratto,
è configurabile, in capo all’amministrazione committente,
creditrice dell'”opus”, un dovere – discendente dall’espresso riferimento contenuto nell’art. 1206 cod. civ. e

,

più in generale, dai principi di correttezza e buona fede
oggettiva, che permeano la disciplina delle obbligazioni e
del contratto – di cooperare all’adempimento dell’appaltatore, attraverso il compimento di quelle attività, distinte rispetto al comportamento dovuto dall’appaltatore, necessarie affinché quest’ultimo possa realizzare il risultato cui è preordinato il rapporto obbligatorio (Cass., 29
aprile 2006, n. 10052).

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inerente al vizio motivazionale dedotto, per non essersi

3.2 – Deve poi osservarsi che in materia di appalto di opere pubbliche, le disposizioni disciplinanti l’attività
di progettazione nell’ambito del contratto, in quanto rispondenti a finalità pubblicistiche, sono, in linea di

mo comma, cod. civ., e non possono essere derogate dai
contraenti se non nei casi e nei modi previsti dalle norme
medesime; in particolare, è norma imperativa quella che
attribuisce all’amministrazione e all’ente aggiudicatore
dell’appalto la predisposizione del progetto esecutivo
dell’opera sulla cui base soltanto si può procedere
all’affidamento dei lavori (Cass., 12 agosto 2010, n.
18644).
3.3 – Tanto premesso, deve osservarsi che l’art. 16 della
legge n. 109 del 1994, secondo cui la progettazione si articola secondo tre livelli di successive definizioni tecniche, in preliminare, definitiva ed esecutiva, per quanto qui maggiormente interessa, pone a carico della stazione appaltante l’obbligo pubblicistico, integrativo delle
pattuizioni contrattuali e intrasferibile all’appaltatore,
di predisporre un progetto esecutivo immediatamente “cantierabile”, non bisognoso cioè di ulteriori specificazioni, in quanto già contenente la puntuale e dettagliata

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principio, norme imperative, ai sensi dell’art. 1418, pri-

rappresentazione dell’opera (Cass., 31 maggio 2012, n.
877).
3.4 – Quanto ai rilievi di natura intertemporale, deve
condividersi il richiamo della controricorrente all’art.

esame, che comunque prescrive l’affidamento dei lavori
sulla base di un progetto esecutivo, dovendosi in ogni caso ritenere che, ai sensi della 1. n. 216 del 1995, di
conversione del D.L. n. 101 del 1995, si applicano le disposizioni, come quella della necessità della redazione di
progetti esecutivi, che non fanno rinvio a norme del regolamento.
Inoltre, come rilevato nella decisione impugnata, l’art.
62 del Capitolato speciale prevedeva l’elaborazione dei
progetti esecutivi, la cui carenza è stata rilevata in sede peritale, a carico della stazione appaltante.
4 – Con il primo motivo del ricorso incidentale si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 20 del D.M.
29 maggio 1895, così come modificato dall’art. 14 della 1.
n. 741 del 1981, nonché erronea applicazione dell’art. 25
del D.M. n. 145/2000 e vizio motivazionale.
Viene formulato il seguente quesito di diritto: “prima
dell’entrata in vigore del D.M. n. 145/2000, i casi di il-

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19 della legge n. 109 del 1994, applicabile al rapporto in

legittima sospensione dei lavori e di sottoproduzione per
fatti non addebitabili all’Impresa, devono essere disciplinati esclusivamente con riguardo a quanto stabilito
dell’art. 20 del D.M. 29 maggio 1895 e succ. modificazioni

4.1 – Richiamato quanto sopra rilevato in merito alle conseguenze della mancata formulazione del momento di sintesi
in merito al pur denunciato vizio motivazionale, va affermata l’infondatezza del motivo.
Deve invero richiamarsi il principio, già affermato da
questa Corte, secondo cui in tema di prezzi unitari
nell’appalto di opere pubbliche, l’art. 20, terzo comma,
del d.m. 29 maggio 1895 – modificato, da ultimo, dall’art.
14 della legge 10 dicembre 1981, n. 741 -, nel prevedere
“generalmente” l’aggiunta di “una percentuale variabile
dal 13 al 15 per cento, a seconda della natura e della importanza dei lavori, ai prezzi unitari della manodopera,
dei mezzi di trasporto, dei materiali e di quant’altro occorre alla formazione del costo delle singole categorie di
opere”, non riconosce una percentuale minima del 13 per
cento con criterio inderogabile, ma contiene soltanto f../
un’indicazione di massima che non esclude una diversa misura della detta percentuale, anche al di sotto del minimo, a seconda delle circostanze del caso concreto. L’ap-

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ed alle aliquote ivi previste”.

prezzamento di tali circostanze costituisce un giudizio di
fatto non consentito in sede di legittimità, e neppure in
sede di impugnativa del lodo arbitrale ai sensi dell’art.
829 cod. proc. civ. (Cass., 2 maggio 2007, n. 10126).

dell’art. 1224 cod. civ. in relazione all’art. 360, primo
comma, n. 3, c.p.c., la ricorrente in via incidentale si
duole del mancato riconoscimento del cumulo fra rivalutazione monetaria ed interessi legali.
Viene formulato il seguente quesito di diritto : “Il cumulo della rivalutazione monetaria e degli interessi legali,
mentre è da escludere per i debiti di valuta, per i quali
è possibile soltanto allegare l’esistenza di un maggior
danno rispetto agli interessi, ai sensi dell’art. 1224
c.c., va invece riconosciuto per i debiti di valore – fra
i quali è compreso quello di risarcimento dei danni per
inadempimento contrattuale – per i quali la rivalutazione
monetaria e gli intessi sulla somma liquidata assolvono a
funzioni diverse, poiché la prima mira a ripristinare la
situazione del danneggiato qualt era anteriormente al fatto
generatore del danno e a porlo nelle condizioni in cui si
sarebbe trovato se l’evento non si fosse verificato, mentre i secondi hanno natura compensativa, con la conseguenza che le due misure sono giuridicamente compatibili e che

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5 – Con il secondo motivo, denunciando violazione

pertanto, sulla somma risultante dalla rivalutazione, devono essere corrisposti gli interessi dal giorno in cui si
è verificato l’evento dannoso”.
5.1 – Il motivo è fondato, ragion per cui al quesito di

Infatti, venendo in considerazione un’ipotesi di responsabilità contrattuale, l’obbligazione della stazione appaltante costituisce debito di valore (Cass., 18 maggio 1994,
n. 4869), come tale soggetta a rivalutazione monetaria.
6 – Il terzo motivo, attinente al regolamento delle spese
processuali, è assorbito.
P. Q. M.

La Corte riunisce i ricorsi; rigetta il principale e accoglie il secondo motivo del ricorso incidentale, rigettato
il primo e assorbito il terzo.
Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto
e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima
sezione civile, in data 12 novembre 2013.

diritto deve rispondersi positivamente.

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