Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12697 del 12/05/2021

Cassazione civile sez. I, 12/05/2021, (ud. 18/02/2021, dep. 12/05/2021), n.12697

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13626-2019 proposto da:

A.F.N., rappresentato e difeso dall’avv. ANDREA

MAESTRI, e domiciliato presso la cancelleria della Corte di

Cassazione;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente –

avverso la sentenza n. 631/2019 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 21/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/02/2021 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con ordinanza del 9.12.2017 il Tribunale di Bologna rigettava il ricorso proposto da A.F.N. avverso il provvedimento con il quale la Commissione territoriale aveva respinto la sua domanda di riconoscimento della protezione, internazionale ed umanitaria.

Con la sentenza impugnata, n. 631/2019, la Corte di Appello di Bologna rigettava il gravame proposto dall’odierno ricorrente avverso la decisione di prima istanza.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione A.F.N. affidandosi a tre motivi.

Il Ministero dell’Interno ha depositato memoria ai fini della partecipazione all’udienza.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 10 Cost., del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, comma 1 e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perchè la Corte di Appello avrebbe erroneamente ritenuto inattendibili le sue dichiarazioni. In particolare, il giudice di merito avrebbe omesso di indagare sulle ragioni addotte a sostegno della domanda di protezione umanitaria, sostanzialmente consistenti nell’ottima integrazione sociale in Italia e nella presenza di un contesto di violenza indiscriminata nella sua zona di provenienza.

La censura è inammissibile.

La sentenza impugnata dà atto che l’ A. aveva documentato soltanto la frequenza a corsi di italiano ed il ricorrente non indica in quale momento del giudizio di merito sarebbe stata prodotta ulteriore documentazione, non considerata dalla Corte distrettuale, a sostegno della allegata integrazione sociale in Italia. Dal che discende la carenza di autosufficienza della doglianza in esame.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, artt. 2, 5 e 28 e art. 3 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perchè la Corte di Appello non avrebbe considerato la sua situazione familiare. Il ricorrente, in particolare, allega di essere convivente con una connazionale, dalla quale avrebbe avuto una figlia, nata nel (OMISSIS).

La censura è inammissibile.

Anche in questo caso il ricorrente omette di indicare, nel motivo di ricorso, in quale momento del giudizio di merito egli avrebbe introdotto la questione della convivenza e, soprattutto, della nascita della figlia. La doglianza pecca, dunque, di specificità.

Con il terzo motivo il ricorrente lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, perchè la Corte distrettuale avrebbe tralasciato di considerare la sua condizione familiare e la sua integrazione socio-lavorativa.

L’inammissibilità delle prime due censure, per carenza di specificità delle stesse, conduce all’inammissibilità anche del terzo motivo, poichè l’omesso esame si può configurare soltanto in relazione ad elementi che siano stati allegati al giudizio di merito. Il ricorrente, dunque, ha l’onere non soltanto di denunciare il vizio, ma anche di dimostrare che i fatti, il cui esame si ritiene omesso, siano stati ritualmente e tempestivamente dedotti e allegati nel corso del giudizio di merito, precisando altresì il momento processuale, e l’atto, con il quale la predetta deduzione o allegazione abbia avuto luogo.

In definitiva, il ricorso è inammissibile.

Nulla per le spese, in difetto di notificazione di controricorso da parte del Ministero, intimato nel presente giudizio di legittimità.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile, il 18 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2021

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