Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12696 del 25/06/2020

Cassazione civile sez. I, 25/06/2020, (ud. 20/11/2019, dep. 25/06/2020), n.12696

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. PACILLI Giuseppina A.R. – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15236/2018 proposto da:

C.D., rappresentato e difeso dall’avvocato Andrea Diroma del

Foro di Trieste, giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale Dello Stato che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di TRIESTE, depositato il

05/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/11/2019 dal cons. PARISE CLOTILDE.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con decreto n. 895/2018 depositato il 05-04-2018 il Tribunale di Trieste ha respinto il ricorso di C.D., cittadino del Senegal, avente ad oggetto in via gradata il riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria. Il Tribunale ha ritenuto che fosse non credibile la vicenda personale narrata dal richiedente, il quale riferiva di essere fuggito perchè gli abitanti del suo villaggio lo avevano accusato del furto di alcuni macchinari per la coltivazione dei campi e non volevano che lui fosse presidente dell’associazione che aveva raccolto i fondi per l’acquisto degli stessi macchinari. Il Tribunale ha ritenuto che non ricorressero i presupposti per il riconoscimento di alcuna forma di protezione, avuto anche riguardo alla situazione generale del Senegal, descritta nel decreto impugnato, con indicazione delle fonti di conoscenza.

2. Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente propone ricorso per cassazione, affidato a sei motivi, nei confronti del Ministero dell’Interno, che resiste con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente il ricorrente chiede di sollevare questione di illegittimità costituzionale del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, introdotto dalla L. n. 46 del 2017, art. 6, comma 1, lett. g), in relazione ai seguenti profili: 1) l’adozione del rito camerale e l’eliminazione del grado d’appello, per la violazione degli artt. 3,24 e 111 Cost., nonchè in relazione all’art. 46 par. 3 della direttiva 32/2013 ed agli artt. 6 e 13CEDU; 2) la mancanza del requisito di straordinarietà ed urgenza per violazione dell’art. 77 Cost..

2. Con le ordinanze n. 17717/2018 e n. 28119/2018 questa Corte ha ritenuto manifestamente infondate tutte le questioni di illegittimità costituzionale che il ricorrente ripropone. Le argomentazioni di cui alle citate ordinanze, da intendersi, per brevità, richiamate, sono integralmente condivise dal Collegio.

3. Con il primo motivo il ricorrente denuncia il vizio di cui all'”art. 360 c.p.c., n. 4, nullità della sentenza o del procedimento per effetto della estensione della nullità ex art. 159 c.p.c., di atto impugnato precedente e presupposto”. Deduce che è nullo per violazione di legge, in quanto sfornito di motivazione, il provvedimento della Commissione Territoriale con cui è stata rigettata la sua domanda di protezione internazionale e, ad avviso del ricorrente, ne consegue la nullità derivata della sentenza ai sensi dell’art. 159 c.p.c..

4. Il primo motivo è infondato.

4.1. Questa Corte ha chiarito (Cass. n. 19318/2019) che in tema di immigrazione, la nullità del provvedimento amministrativo di diniego della protezione internazionale, reso dalla Commissione territoriale, non ha autonoma rilevanza nel giudizio introdotto mediante ricorso al tribunale avverso il predetto provvedimento poichè tale procedimento ha ad oggetto il diritto soggettivo del ricorrente alla protezione invocata, e deve pervenire alla decisione nel merito circa la spettanza, o meno, del diritto stesso non potendo limitarsi al mero annullamento del diniego amministrativo.

5. Con il secondo motivo denuncia il vizio di cui all'”art. 360 c.p.c., n. 3, erronea o falsa applicazione delle norme di diritto di cui al D.lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 9″. Deduce che il Tribunale ha effettuato un esame parziale ed iniquo del rapporto Easo dell’ottobre 2017 e non ha acquisito d’ufficio informazioni circa riscontri oggettivi sulla credibilità della sua vicenda personale, sulla situazione della giustizia in Senegal e sugli abusi sistematici degli agenti preposti alla sicurezza e sulla depravante situazione delle strutture penitenziarie. Lamenta che il Tribunale abbia limitato erroneamente l’indagine alla situazione di violenza indiscriminata nel Paese e alla minaccia di attacchi terroristici, senza considerare le informazioni di cui al medesimo rapporto Easo rilevanti sia ai fini della credibilità del racconto, sia ai fini del fondato timore ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b).

6. Con il terzo motivo lamenta “art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, erronea o falsa applicazione delle norme di diritto di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3”. Con il quarto motivo lamenta “art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, erronea o falsa applicazione delle norme di diritto di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 14”. Con il quinto motivo lamenta “violazione ex art. 360, nn. 3 e 5, in relazione all’art. 14 lett. D) – rectius C)- D.Lgs. n. 251 del 2007, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, commi 8 e 9”. Censura la valutazione di non credibilità della vicenda personale narrata, assumendo trattarsi di giudizio soggettivo ed arbitrario del Tribunale, in violazione del dovere di cooperazione istruttoria. In ordine alle contraddizioni rilevate dai Giudici di merito nel suo racconto, deduce che le stesse non siano in realtà sussistenti e che in ogni caso possono essere associate a condizioni soggettive od oggettive, quali limiti della memoria umana, l’impatto del trauma, il disorientamento, l’ansia e la paura, richiama la giurisprudenza di questa Corte e censura il decreto impugnato per violazione del principio dell’onere probatorio attenuato a suo carico. Censura altresì la valutazione della situazione del Senegal, affermando che il Tribunale abbia fatto una lettura “meramente parziale e pretestuosa” del rapporto Easo 2017, rilevando che da detto rapporto emerge la grave situazione della giustizia in Senegal e del sistema carcerario, la corruzione degli agenti preposti alla sicurezza ed in generale le gravi violazione dei diritti umani. Richiama la giurisprudenza della Corte di Giustizia ed assume che il Tribunale non abbia acquisito informazioni aggiornate ed indipendenti presso il Ministero dell’Interno.

7. Sono inammissibili i motivi secondo, terzo, quarto e quinto, da esaminarsi congiuntamente in quanto le doglianze involgono, sotto distinti ma collegati profili, il giudizio di credibilità della vicenda personale e la valutazione della situazione generale del Paese di origine del richiedente.

7.1. Quanto al giudizio di credibilità, secondo la giurisprudenza di questa Corte, il giudice del merito, nel valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, in base ai parametri dettati dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, lett. c), deve attenersi anche a comuni canoni di ragionevolezza e a criteri generali di ordine presuntivo, non essendo di per sè solo sufficiente a fondare il giudizio di credibilità il fatto che la vicenda narrata sia circostanziata. L’art. 3 citato, infatti, obbliga il giudice a sottoporre le dichiarazioni del richiedente, ove non suffragate da prove, non soltanto ad un controllo di coerenza interna ed esterna, ma anche ad una verifica di credibilità razionale della concreta vicenda narrata a fondamento della domanda (da ultimo Cass. n. 21142/2019; Cass. n. 20580/2019). La suddetta verifica è sottratta al controllo di legittimità al di fuori dei limiti di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in quanto costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito. Anche in ordine alla domanda di protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), l’accertamento della situazione di “violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”, che sia causa per il richiedente di una sua personale e diretta esposizione al rischio di un danno grave, quale individuato dalla medesima disposizione, implica un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, non censurabile in sede di legittimità al di fuori dei limiti di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (Cass. n. 32064/2018 e Cass. n. 30105/2018).

7.2. Nel caso di specie, il ricorrente deduce genericamente la violazione di norme di legge, attraverso il richiamo alle disposizioni che assume disattese e tramite una ricostruzione della fattispecie concreta, quanto al giudizio di non credibilità ed alla valutazione della situazione del suo Paese, inammissibilmente difforme da quella accertata nel giudizio di merito, senza svolgere specifiche censure in ordine alle dettagliate argomentazioni di cui al decreto impugnato.

Il Tribunale, dopo aver proceduto all’audizione del richiedente, ha escluso, con motivazione idonea (Cass. S.U. n. 8053/2014) e facendo applicazione dei parametri legali, la credibilità della vicenda narrata dal ricorrente, sottolineando in dettaglio le contraddittorietà ed incongruenze del suo racconto (pag. 3 e 4 decreto), ed ha altresì escluso, in base alle fonti di conoscenza indicate nel decreto impugnato, la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c). Non si richiede l’attivazione del potere ufficioso in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b), se il racconto è inattendibile, come nella specie (Cass. n. 16925/2018 e Cass. n. 14283/2019).

8. Con il sesto motivo denuncia la “violazione ex art. 360, nn. 3 e 5, in relazione al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, art. 19, comma 1, art. 10 Cost., comma 3, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. , art. 6, par. 4 direttiva comunitaria n. 115/2008”. Deduce che il Tribunale ha omesso di considerare, nella valutazione di vulnerabilità, il benessere generale della persona, ad avviso del ricorrente rientrante nel concetto di salute, nonchè l’adeguata integrazione sociale dello stesso. Rimarca che, in caso di rimpatrio, sarebbe esposto a chiara emarginazione sociale, essendo stato accusato di un furto. Lamenta la mancata valutazione della situazione del Paese di origine sul sistema giudiziario, sulla corruzione della polizia e in generale sulla tutela dei diritti umani.

9. Anche l’ultimo motivo è inammissibile.

9.1. Il ricorrente non indica specifici e individualizzanti profili di sua vulnerabilità, ma si limita a richiamare, genericamente, il benessere generale della persona, rientrante nel concetto di salute, e a rimarcare che, in caso di rimpatrio, sarebbe esposto a chiara emarginazione sociale. Questa Corte ha chiarito (Cass. n. 3681/2019) che la protezione umanitaria, nel regime vigente “ratione temporis”, tutela situazioni di vulnerabilità – anche con riferimento a motivi di salute da riferirsi ai presupposti di legge ed in conformità ad idonee allegazioni da parte del richiedente. Ne deriva che non è ipotizzabile nè un obbligo dello Stato italiano di garantire allo straniero “parametri di benessere”, nè quello di impedire, in caso di ritorno in patria, il sorgere di situazioni di ” estrema difficoltà economica e sociale”, in assenza di qualsivoglia effettiva condizione di vulnerabilità che prescinda dal risvolto prettamente economico.

10. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato e le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

11. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto (Cass. n. 23535/2019).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite del giudizio di legittimità, liquidate in Euro2.100 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 20 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 25 giugno 2020

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