Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12696 del 19/05/2017


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Cassazione civile, sez. II, 19/05/2017, (ud. 28/04/2017, dep.19/05/2017),  n. 12696

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5799-2016 proposto da:

P.D., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FARA SABINA 2,

presso lo studio dell’avvocato MASSIMO DE MATTIA, rappresentata e

difesa dall’avvocato GIULIO RUSSO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, (OMISSIS);

– intimati –

avverso il decreto n. 10514/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositato il 08/09/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

28/04/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato il 5 aprile 2011 presso la Corte d’appello di Roma la ricorrente chiedeva la condanna del Ministero della Giustizia all’equa riparazione per la irragionevole durata di un giudizio civile in tema di divisione ereditaria, iniziato davanti al Tribunale di Napoli nel 1977 e definito con sentenza del Tribunale di Nola nel 2009. La Corte d’Appello di Roma, con decreto dell’8 settembre 2015, ritenuta irragionevole la durata del giudizio per il periodo di 27 anni, accoglieva la domanda, liquidando l’indennizzo in complessivi Euro 13.500,00 (Euro 500,00 ogni anno di ritardo), determinando l’importo annuo del moltiplicatore in Euro 500,00, in ragione della natura della controversia, meramente patrimoniale.

Per la cassazione di questo decreto la ricorrente ha proposto ricorso affidato ad un motivo, rimanendo intimato senza svolgere difese il Ministero della Giustizia.

L’unico motivo del ricorso principale consiste nella violazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 e dell’art. 6 CEDU, nonchè l’insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine alla misura dell’indennizzo, avendo la Corte di Roma adottato un importo annuale irrisorio, pari ad Euro 500,00 annui, discostandosi dai paramenti della Corte E.D.U. in difetto di adeguata motivazione, ovvero evidenziando una mera patrimonialità della controversia, senza però accertare il reale valore, molto rilevante, della posta in gioco.

Il ricorso è infondato.

L’indennizzo calcolato in Euro 500,00 per anno di ritardo non può essere di per sè considerato irragionevole e quindi lesivo dell’adeguato ristoro per violazione del termine di durata ragionevole del processo, pur non trovando nel caso in esame applicazione il campo di variazione dell’indennizzo L. n. 89 del 2001, ex art. 2-bis, originariamente introdotto dal D.L. n. 83 del 2012, convertito in L. n. 134 del 2012 (poi sostituito dalla L. n. 208 del 2015, art. 1, comma 777, lett. e), il quale opera per i soli ricorsi depositati a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione.

Nei precedenti di questa Corte, antecedenti alla vigenza del L. n. 89 del 2001, citato art. 2-bis, nei quali si affermava che la quantificazione del danno non patrimoniale dovesse essere, di regola, non inferiore ad Euro 750,00 per i primi tre anni di ritardo eccedente il termine di ragionevole durata, e salire per il periodo successivo ad Euro 1.000,00, veniva, invero, comunque sempre ribadito che la valutazione dell’entità della pretesa patrimoniale azionata (c.d. posta in gioco) potesse giustificare l’eventuale scostamento, in senso sia migliorativo che peggiorativo, dai parametri indennitari fissati dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, non legittimandosi unicamente il riconoscimento di un importo irragionevolmente inferiore a quello risultante dall’applicazione dei predetti criteri, dal momento che solo la liquidazione di un indennizzo poco più che simbolico o comunque manifestamente inadeguato contrasterebbe con l’esigenza, posta a fondamento della L. n. 89 del 2001, di assicurare un serio ristoro al pregiudizio subito dalla parte per effetto della violazione dell’art. 6, par. 1, della Convenzione (Cass. Sez. 2, 24/07/2012, n. 12937; Cass. Sez. 1, 24/07/2009, n. 17404). Così, sempre prima dell’introduzione della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2 bis, questa Corte ha avuto modo reiteratamente di affermare che il criterio di Euro 500,00 per anno di ritardo non può ritenersi, di per sè, irragionevole e inidoneo ad assicurare un adeguato ristoro alla parte interessata (Cass. Sez. 2, 27/10/2014, n. 22772).

La Corte d’Appello di Roma, ai fini del calcolo della durata ragionevole, ha evidenziato come la causa rivestisse un’oggettiva complessità, in quanto l’asse ereditario era composto di svariati immobili ed al giudizio parteciparono sia eredi diretti che per rappresentazione; ha pure aggiunto che si fosse data la necessità di integrare il contraddittorio e di riesaminare più volte il CTU.

Anche, quindi, ai fini della liquidazione dell’equa riparazione da irragionevole durata di un giudizio di scioglimento di comunione ereditaria, in fattispecie cui non sia applicabile ratione temporis la L. n. 89 del 2001, art. 2 bis, può ritenersi congrua, nei limiti del controllo di legittimità, la liquidazione dell’indennizzo nella misura solitamente riconosciuta per i giudizi amministrativi o fallimentari protrattisi oltre dieci anni, rapportata su base annua a circa Euro 500,00, dovendosi riconoscere al giudice il potere, avuto riguardo alle peculiarità della singola fattispecie, di discostarsi dagli ordinari criteri di liquidazione, dei quali deve dar conto in motivazione (cfr. Cass. Sez. 6-2, 16/07/2014, n. 16311).

Non hanno altrimenti rilievo sulla quantificazione dell’indennizzo le ulteriori considerazioni svolte dalla ricorrente circa la consistenza patrimoniale del compendio immobiliare da dividere, in quanto, come già affermato da Cass. Sez. 1, 17/11/2005, n. 23322 e da Cass. Sez. 6-2, 18/01/2017, n. 1270, il danno risarcibile per il caso di violazione dell’art. 6, par. 1, della CEDU è diverso da quello connesso al giudizio irragionevolmente lungo, giacchè non è rappresentato dalla lesione del bene della vita ivi dedotta, identificandosi, invece, nel danno arrecato come conseguenza immediata e diretta, e sulla base di una normale sequenza causale, esclusivamente dal prolungarsi della causa oltre il termine ragionevole. Non è perciò indennizzabile il danno patrimoniale fondato sull’indisponibilità di beni immobili caduti in successione per tutto il corso di un giudizio di divisione ereditaria.

Conseguentemente, il ricorso va rigettato.

Non occorre regolare le spese del giudizio di cassazione, in quanto l’intimato Ministero non ha svolto attività difensive.

Essendo il procedimento in esame esente dal pagamento del contributo unificato, non si deve far luogo alla dichiarazione di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 28 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2017

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