Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12695 del 25/05/2010

Cassazione civile sez. III, 25/05/2010, (ud. 10/03/2010, dep. 25/05/2010), n.12695

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MORELLI Mario Rosario – Presidente –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. CHIARINI Maria Margherita – rel. Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

COMUNE DI ROMA (OMISSIS) in persona del Sindaco pro tempore On.

V.W., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL TEMPIO

DI GIOVE 21, presso lo studio dell’avvocato MURRA RODOLFO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato BARONI MASSIMO giusta

delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

A.G. (OMISSIS);

– intimato –

sul ricorso n. 4479/2006 proposto da:

A.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIOVANNI DE

CALVI 6, presso lo studio dell’avvocato TOMBOLINI ROBERTO, che lo

rappresenta e difende giusta delega a margine del controricorso e

ricorso incidentale;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI ROMA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 4151/2005 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

SEZIONE PRIMA CIVILE, emessa il 5/7/2005, depositata il 03/10/2005,

R.G.N. 4151/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/03/2010 dal Consigliere Dott. CHIARINI Maria Margherita;

udito l’Avvocato MASSIMO BARONI;

udito l’Avvocato PAOLO PESCIARELLI per delega dell’Avvocato ROBERTO

TOMBOLINI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MARINELLI Vincenzo che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale, assorbito ricorso incidentale.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione del 19 settembre 1997 A.G. conveniva in giudizio il Comune di Roma chiedendone la condanna al risarcimento dei danni anche personali subiti per essere caduto dal ciclomotore il (OMISSIS) a causa delle buche esistenti sul manto stradale.

Il Pretore, a cui la causa era stata rimessa per competenza per valore, rigettava la domanda.

Con sentenza del 3 ottobre 2005 la Corte di Appello di Roma accoglieva il gravame poichè l’ A. aveva convenuto il Comune quale proprietario della strada e perciò obbligato alla sua manutenzione; pertanto la domanda era da inquadrare nell’art. 2051 c.c. e non soltanto 2043 c.c.. Pacifico che la strada è del Comune, ad esso spettava garantire la sicurezza della circolazione stradale (R.D. n. 2506 del 1923, art. 5, art. 14 C.d.S. n. 285 del 1992), mentre all’attore incombeva provare il rapporto causale tra la caduta e lo stato della strada. Tale prova era stata fornita avendo sia il teste T., sia l’agente di Polizia Municipale confermato l’esistenza di buche determinate dai lavori in corso, in una delle quali era finita la ruota anteriore della Vespa dell’ A. che, sbilanciandosi, ne aveva provocato la caduta, ed invece il Comune non aveva provato nessun caso fortuito. Il luogo dell’incidente era stato individuato dall’ A. e pertanto doveva esser respinto l’appello incidentale del Comune essendo stato messo in grado di chiamare in causa l’azienda appaltatrice addetta alla manutenzione della strada.

Ricorre per Cassazione il Comune di Roma cui resiste A. G. che propone altresì ricorso incidentale condizionato.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- I ricorsi, ai sensi dell’art. 335 c.p.c., devono esser riuniti.

1.1 – Con il primo motivo – “Nullità della sentenza e del procedimento ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4. Violazione dell’art. 24 Cost. ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3″ – il Comune lamenta che l’indeterminatezza del fatto posto a fondamento della domanda – art. 164 c.p.c., comma 4, – e cioè l’indicazione generica del luogo dell’incidente aveva impedito di chiamare in causa l’impresa appaltatrice della manutenzione, con conseguente nullità della sentenza e del procedimento. Infatti sul tratto di strada indicato dal resistente operavano quattro imprese di manutenzione e quindi era indispensabile individuare il responsabile e mettere in condizione il convenuto di conoscere l’oggetto della domanda e difendersi.

Il motivo è infondato.

I giudici di appello – nell’esercizio del potere demandato al giudice di merito di interpretazione dell’atto introduttivo e di valutazione della sufficiente esposizione degli elementi di fatto su cui esso si fonda art. 164 c.p.c., n. 4 – hanno ritenuto che l’indicazione del luogo dell’incidente contenuta nell’atto di citazione era specifica e precisa, evidenziando a tal fine che la Polizia Municipale aveva effettuato un sopralluogo riscontrando, sul posto dell’incidente, le buche del manto stradale su cui è caduto l’ A..

Pertanto correttamente hanno ritenuto che il Comune è stato messo in condizioni di ravvisare il luogo dell’incidente e compiutamente difendersi.

2.- Il medesimo Comune lamenta con il secondo motivo – ” Violazione o falsa applicazione degli artt. 2043, 2051 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 ” – che per l’intera rete viaria della città, usata direttamente e generalmente da terzi, non è possibile ipotizzare un controllo concreto ed effettivo dell’ente, tale da ritenerlo responsabile come custode, e quindi il danneggiato può agire soltanto ai sensi dell’art. 2043 c.c. in base al principio del neminem ledere. Peraltro il caso fortuito idoneo ad escludere la presunzione di responsabilità di cui all’art. 2051 c.c. può consistere anche nel comportamento imprudente del danneggiato, avuto riguardo alle concrete circostanze di fatto, ed inoltre egli deve provare il nesso di causalità tra la condotta eventualmente colpevole e l’evento, poichè la strada deve presentare il requisito del pericolo occulto, imprevedibile ed invisibile. Sul punto la motivazione è carente.

Il motivo è parte infondato, parte inammissibile.

L’orientamento più recente di questa Corte ritiene che per la configurabilità della responsabilità prevista dall’art. 2051 c.c. non rileva la condotta del custode (Cass. 4279/2008) poichè essa è oggettiva ed è invocabile nei confronti della P.A. anche se la concreta disponibilità del bene è di rilevanti dimensioni. Per il superamento di tale responsabilità, provato dal danneggiato che il danno è stato cagionato dal bene in custodia, la P.A. deve provare che esso è stato determinato dal caso fortuito, attinente alla sequenza causale derivante o dall’alterazione dello stato dei luoghi imprevista ed imprevedibile, che nemmeno con l’uso della ordinaria diligenza poteva essere tempestivamente rimossa o segnalata, o dal comportamento dello stesso danneggiato che ha omesso l’adozione di normali cautele esigibili dagli utenti della strada (Cass. 20427/2008, 24529/2009).

A questi principi si è attenuta la Corte di merito avendo accertato che il dissesto stradale, determinato dai lavori in corso, inidonei a configurare il caso fortuito, ha cagionato la caduta dell’ A. dal ciclomotore. Quanto poi al comportamento imprudente di costui, quale concausa dell’evento, la questione è inammissibile perchè è prospettata, astrattamente, per la prima volta in questa sede.

3.- Con il terzo motivo – “Violazione o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e contraddittorietà con le risultanze probatorie ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3″ – il ricorrente Comune lamenta che i giudici di appello hanno privilegiato la deposizione del teste T. secondo cui le buche erano profonde 10, 15 cm. anzichè il verbale redatto dai VVGG secondo cui la profondità era di 5 cm. Sì che se l’ A. avesse tenuto una condotta di guida prudente non sarebbe caduto.

La censura è inammissibile perchè la ratio decidendi è l’alterazione dello stato dei luoghi derivata dai lavori in corso, causa dell’evento, e non l’intrinseca pericolosità o l’evitabilità della buca.

4.- Il ricorso incidentale – ” Violazione o falsa applicazione delle norme contenute negli artt. 325, 343, 346, 161, 166 c.p.c. con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3″ – per tardività dell’appello incidentale del Comune sulla nullità dell’atto introduttivo di primo grado è assorbito dal rigetto del corrispondente motivo di ricorso.

Il Comune va condannato a pagare le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

LA CORTE riunisce I ricorsi. Rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale. Condanna il ricorrente principale le spese del giudizio di Cassazione pari ad Euro 1.500,00 di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 10 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2010

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