Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12695 del 12/05/2021

Cassazione civile sez. I, 12/05/2021, (ud. 18/02/2021, dep. 12/05/2021), n.12695

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5497-2019 proposto da:

A.J.I., rappresentato e difeso dall’avv. GIUSEPPE

BONSEGNA, e domiciliato presso la cancelleria della Corte di

Cassazione;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di LECCE, depositata il 08/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/02/2021 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con decreto dell’08.01.2019 il Tribunale di Lecce respingeva il ricorso proposto A.J.I., cittadino della (OMISSIS), avverso il provvedimento con cui la Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Lecce aveva rigettato la domanda del ricorrente, volta al riconoscimento dello status di rifugiato ovvero alla concessione della protezione sussidiaria e/o umanitaria. Il Tribunale, condividendo la valutazione della Commissione Territoriale, riteneva non sussistenti i presupposti necessari per la concessione dell’invocata tutela.

Propone ricorso per la cassazione di tale decisione di rigetto A.J.I., affidandosi a due motivi.

Il Ministero dell’Interno, intimato, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3, 5, 7 e 14 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 27 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonchè l’omesso esame di un fatto decisivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, costituito dalla situazione socio-politica esistente in (OMISSIS).

La censura è inammissibile.

Contrariamente a quanto, sostenuto da ricorrente, infatti, il Tribunale ha correttamente motivato il diniego della protezione internazionale, analizzando il quadro socio-politico della (OMISSIS). In particolare, ha confrontato le situazioni esistenti nelle varie regioni del Paese, citando fonti internazionali (cfr. pagg. 8, 9 e 10 del decreto impugnato) e giungendo alla conclusione secondo cui “… nel sud della (OMISSIS) non si rilevano conflittualità tali da giustificare la concessione della protezione sussidiaria, non essendo presente una violenza indiscriminata e diffusa, sul territorio d’interesse.. ” (cfr. pag. 8 del decreto impugnato).

Rispetto a tale assunto il ricorrente si limita a contrapporre alcune pronunce di altre Corti, nelle quali, rispetto a cittadini provenienti dalla (OMISSIS), è stata riconosciuta la protezione internazionale. La censura in questo modo si risolve in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del Tribunale, tesa all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Cass. Sez. U, Sentenza n. 24148 del 25/10/2013, Rv. 627790). Il ricorrente, invece, omette di indicare altre e più aggiornate fonti cosiddette “privilegiate” dalle quali si sarebbe effettivamente potuto evincere che, se tenute in considerazione dal Tribunale, l’esito della lite sarebbe stato diverso. Va, sul punto, ribadito il principio secondo cui “In tema di protezione internazionale, il motivo di ricorso per cassazione che mira a contrastare l’apprezzamento del giudice di merito in ordine alle c.d. fonti privilegiate, di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, deve evidenziare, mediante riscontri precisi ed univoci, che le informazioni sulla cui base è stata assunta la decisione, in violazione del c.d. dovere di collaborazione istruttoria, sono state oggettivamente travisate, ovvero superate da altre più aggiornati e decisive fonti qualificate” (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 4037 del 18/02/2020, Rv.657062; conf. Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 21932 del 09/10/2020, Rv. 659234).

Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione del D.Lgs n. 286 del 2008, art. 5 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonchè l’omesso esame di un fatto decisivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, costituito dall’attività lavorativa svolta dal medesimo richiedente nel settore agricolo.

La censura è inammissibile.

Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, non si configura alcun profilo di omesso esame della questione, avendo il Tribunale esaminato la circostanza che “… Il ricorrente risulta esclusivamente avere svolto le tipiche attività organizzate dai centri di accoglienza, nonchè talune giornate lavorative nel settore agricolo, sicchè si tratta di una situazione non indicativa di un effettivo radicamento in Italia…” (cfr. pag. 12 del decreto impugnato), escludendo tuttavia l’esistenza di condizioni di vulnerabilità soggettiva. Rispetto a tale vantazione, il ricorrente si duole dell’omessa considerazione dell’attività lavorativa da lui svolta in maniera continuativa nel settore agricolo, sebbene con contratti a tempo determinato. Il ricorrente, tuttavia, non indica in quale momento processuale tali contratti sarebbero stati prodotti in giudizio, nè ne richiama in alcun modo il contenuto, la natura o gli elementi salienti (durata, livello, retribuzione, eccetera), al fine di riempire di contenuto la censura in esame; la quale, di conseguenza, non soddisfa il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione. Va, sul punto, ribadito il principio secondo cui “In tema di ricorso per cassazione, il principio di autosufficienza, che impone l’indicazione espressa degli atti processuali o dei documenti sui quali il ricorso si fonda, va inteso nel senso che occorre specificare anche in quale sede processuale il documento risulta prodotto, poichè indicare un documento significa necessariamente, oltre che specificare gli elementi che valgono ad individuarlo, riportandone il contenuto, dire dove nel processo esso è rintracciabile, sicchè la mancata “localizzazione” del documento basta per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso” (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 28184 del 10/12/2020, Rv. 660090; conf. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5478 del 07/03/2018, Rv. 647747).

In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Nulla per le spese, in difetto di svolgimento di attività difensiva da parte del Ministero dell’Interno nel presente giudizio di legittimità.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione, dell’impugnazione, se dovuto.

PQM

la Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile, il 18 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2021

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA