Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12694 del 25/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 25/06/2020, (ud. 30/01/2020, dep. 25/06/2020), n.12694

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 35177/2018 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi,

12;

– ricorrente –

Contro

D.S.C. (C.F. (OMISSIS)), rappresentata e difesa dall’Avv.

ALBERTO CRISCI, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv.

ELIO BENIGNI in Roma, Via Vittoria Colonna, 18;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Campania, Sezione Staccata di Salerno, n. 3931/2018 depositata in

data 24 aprile 2018;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata

del 30 gennaio 2020 dal Consigliere Relatore D’Aquino Filippo.

Fatto

RILEVATO

CHE:

La contribuente ha impugnato il silenzio rifiuto formatosi sull’istanza di rimborso IRPEF in data 27 dicembre 2007, riguardante le ritenute a titolo di imposta del 20% versate dal Comune di Avellino, quale Ente espropriante, sull’indennità di esproprio percepita dalla contribuente, ritenendo trattasi di ritenute effettuate a titolo di acconto e non di imposta, sul presupposto di avere optato per il regime tassazione ordinaria a termini della L. 30 dicembre 1991, n. 413, art. 11, comma 7.

La CTP di Avellino ha rigettato il ricorso della contribuente e la CTR della Campania, Sezione Staccata di Salerno, con sentenza in data 24 aprile 2018, ha accolto l’appello della contribuente, ritenendo che la contribuente – al fine dell’applicazione del regime di tassazione ordinaria da parte dell’ente espropriante a titolo di acconto e non a titolo di imposta, con conseguente tassazione della sola plusvalenza – abbia optato per il regime della tassazione ordinaria nel precedente periodo di imposta 2006, in forza del fatto di avere indicato il valore di stima del bene successivamente espropriato e avere versato l’imposta sostitutiva, comportamento rispetto al quale l’omessa compilazione della sezione II del quadro RM della dichiarazione del periodo di imposta successivo, relativa alla opzione per la tassazione, costituisce violazione formale.

Propone ricorso per cassazione l’Ufficio affidato a un unico motivo, resiste la contribuente con controricorso, ulteriormente illustrato da memoria.

La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1 – Con l’unico motivo si denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 413 del 1991, art. 11, comma 7, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto che la contribuente abbia optato per il regime di tassazione ordinaria. Deduce il ricorrente come le indennità di esproprio siano assoggettate a una ritenuta di imposta nella misura del 20%, benchè sia in facoltà del contribuente optare, in sede di dichiarazione annuale, per la tassazione ordinaria, con conseguente effettuazione della ritenuta a titolo di acconto e determinazione dell’imposta dovuta sulla sola plusvalenza, in relazione al valore di perizia. Evidenzia il ricorrente come l’opzione del regime di tassazione debba essere fatto in dichiarazione, richiamandosi alla sentenza di primo grado, che aveva accertato come fosse stata omessa la presentazione della dichiarazione dei redditi per l’anno di imposta 2007.

2 – Va rigettata l’eccezione di inammissibilità del ricorso, essendo il motivo sufficientemente specifico, anche in relazione alle norme impugnate.

3 – Il ricorso è fondato.

3.1 – Risulta dalla narrativa della sentenza impugnata che la contribuente non ha presentato alcuna dichiarazione dei redditi per l’anno di imposta 2007. La circostanza è, del resto, accertata dal giudice di primo grado, la cui motivazione è stata riportata dal ricorrente in ossequio al principio di specificità, per cui tale accertamento, non oggetto di specifica censura, nè di revisione in appello, deve ritenersi passato in giudicato.

3.2 – Deve, a questo proposito, ribadirsi il principio più volte affermato da questa Corte secondo cui la ritenuta operata dall’Ente espropriante sull’indennità di esproprio è effettuata a titolo di imposta e non a titolo di ritenuta di acconto “solo in presenza di opzione per la tassazione ordinaria, con l’obbligo del contribuente di esporre in dichiarazione, nel quadro M del modello 740, fra i redditi diversi, l’ammontare dell’indennità di esproprio, l’ammontare delle ritenuta e, nella colonna 7, l’opzione per la tassazione ordinaria”, non ricorrendo tale ipotesi nel caso in cui il ricorrente non esponga nella dichiarazione dei redditi l’indennità di esproprio (Cass., Sez. V, 25 giugno 2019, n. 16963).

3.3 – Solo nel caso in cui il contribuente opti espressamente nella dichiarazione dei redditi per la tassazione ordinaria, l’imposta dovuta è determinata tenendo conto della sola plusvalenza, unitamente alle altre componenti reddituali (Cass., Sez. V, 17 maggio 2017, n. 12275; Cass., Sez. V, 25 novembre 2011 n. 24908; Cass., 8 febbraio 2005, n. 2490), permanendo, diversamente, la natura di ritenuta effettuata a titolo di imposta (L. n. 413 del 1991, art. 11, comma 7: “gli enti esproprianti, all’atto della corresponsione delle somme di cui ai commi 5 e 6 (..) devono operare una ritenuta a titolo di imposta nella misura del 20 per cento. E’ facoltà del contribuente optare, in sede di dichiarazione annuale dei redditi per la tassazione ordinaria, nel qual caso la ritenuta si considera effettuata a titolo di acconto”). Nè rileva il precedente addotto dalla contribuente in memoria, afferente a un caso del tutto differente.

3.4 – La compilazione della dichiarazione annuale e l’opzione per il regime della tassazione ordinaria costituiscono, pertanto, condizioni per l’operatività del regime di tassazione ordinaria.

Nella specie emerge dalla sentenza impugnata che la contribuente ha omesso di presentare la dichiarazione relativa all’anno di imposta 2007; conseguentemente, non è stata fatta alcuna opzione per il regime di tassazione ordinaria, per cui l’indennità di esproprio deve ritenersi assoggettata a ritenuta di imposta e non di acconto.

4 – La Corte di merito non si è attenuta a tali principi per cui la sentenza va cassata; non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto a termini dell’art. 384 c.p.c., la causa va decisa nel merito, rigettandosi la domanda della contribuente. Le spese del doppio grado del giudizio di merito, stante l’evoluzione della giurisprudenza di legittimità, sono soggette a compensazione, le spese del giudizio di legittimità sono, invece, soggette a soccombenza.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il ricorso e, per l’effetto, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito, rigetta la domanda della contribuente; dichiara compensate le spese dei due gradi del giudizio di merito; condanna D.S.C. al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 2.300,00, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 30 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 25 giugno 2020

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