Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12694 del 20/06/2016
Cassazione civile sez. VI, 20/06/2016, (ud. 11/04/2016, dep. 20/06/2016), n.12694
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –
Dott. CRISTIANO Magda – rel. Consigliere –
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 7666-2014 proposto da:
B.O., B.R., elettivamente domiciliati in
ROMA, PIAZZALE CLODIO 12, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE
AGOSTA, che li rappresenta e difende giuste procure in calce al
ricorso;
– ricorrenti –
contro
CURATELA DEL FALLIMENTO MAGLIFICIO B. SNC DI B. DI
ROSSANO & C. SNC E SOCI ILLIMITATAMENTE RESPONSABILI
B.
R. E B.O.;
– intimata –
avverso il provvedimento n. 302/2013 della CORTE D’APPELLO di
FIRENZE, depositata l’11/02/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
dell’114/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MAGDA CRISTIANO;
udito l’Avvocato Giuseppe Agosta difensore del ricorrente che si
riporta agli scritti.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La Corte, rilevato:
che con la precedente ordinanza interlocutoria n. 687/016 del 18 gennaio 2016 è stato disposto il rinvio della causa a nuovo ruolo al fine di acquisire il parere del P.G. in ordine alla richiesta dei ricorrenti di provvedere all’integrazione del contraddittorio nei confronti dei creditori concorsuali, litisconsorti necessari nel procedimento, mediante notificazione del ricorso ai sensi dell’art. 150 c.p.c.;
che il P.G. ha espresso parere favorevole alla richiesta;
che l’autorizzazione può essere concessa, tenuto conto dell’elevato numero dei creditori concorrenti e delle difficoltà connesse al loro reperimento a distanza di oltre dieci anni dalla chiusura dello stato passivo.
PQM
ordina l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei creditori del Fallimento della s.n.c. Maglificio B. e dei soci illimitatamente responsabili R. ed B.O., da eseguirsi entro il termine di 90 giorni dalla data di comunicazione della presente ordinanza;
autorizza i ricorrenti a provvedere alla notificazione del ricorso e della presente ordinanza ai sensi dell’art. 150 c.p.c., mediante deposito dell’atto nella casa comunale di Roma ed inserimento del suo estratto nella G.U. e nel foglio degli annunci legali della provincia di Pistoia;
rinvia a nuovo ruolo, in attesa del deposito presso la cancelleria della Corte, da parte dell’ufficiale giudiziario, di una copia dell’atto, con la relazione e i documenti giustificativi dell’attività svolta.
dispone che, non appena compiuto tale ultimo adempimento, la cancelleria trasmetta il fascicolo al Presidente per la fissazione di una nuova udienza camerale.
Così deciso in Roma, il 11 aprile 2016.
Depositato in Cancelleria il 20 giugno 2016