Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12694 del 19/05/2017


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Cassazione civile, sez. II, 19/05/2017, (ud. 28/04/2017, dep.19/05/2017),  n. 12694

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6731-2016 proposto da:

R.L., rappresentato e difeso dall’avvocato DOMENICO BARBARINO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO ECONOMIA FINANZE (OMISSIS);

– intimato –

avverso il decreto n. 397/2015 della CORTE D’APPELLO di

CALTANISSETTA, depositato il 05/08/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di Consiglio del

28/04/2017 dal Consigliere Dott. SCARPA ANTONIO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

R.L. propone ricorso articolato in tre motivi avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di CALTANISSETTA n. 397/2015, depositato il 05/08/2015, con cui, in sede di rinvio conseguente all’ordinanza di questa Corte Sez. 6 – 2, n. 1638 del 2015, il Ministero dell’Economia e delle Finanze è stato condannato al pagamento della somma di Euro 4.227,00 a titolo di equa riparazione per l’ulteriore frazione di irragionevole durata di un giudizio iniziato dinanzi al TAR di Palermo con ricorso del 9 gennaio 1997 e definito con sentenza depositata il 26 ottobre 2010.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, intimato, non ha svolto attività difensive.

L’ordinanza della Sez. 6 – 2, n. 1638 del 2015 rilevò come la causa amministrativa fosse passata in decisione all’udienza del 21 settembre 2010, e cioè cinque giorni dopo la data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 104 del 2010 e delle modifiche da esso apportate alla disciplina di cui al D.L. n. 112 del 2008, art. 54; di tal che, dovendo ritenersi che l’udienza del 21 settembre 2010 fosse stata fissata per effetto della istanza depositata dal ricorrente il 28 settembre 2009, questa Corte escluse che la mancata presentazione dell’istanza di prelievo, dopo il 16 settembre 2010, avesse potuto produrre l’effetto di precludere la domanda di equa riparazione anche per il periodo anteriore al 25 giugno 2008.

La Corte d’Appello di Caltanissetta, nel Decreto n. 397 del 2015, ha compensato per intero le spese del primo giudizio svoltosi dinanzi a sè, atteso che “le difficoltà interpretative della normativa succedutasi al riguardo sono state oggetto di plurimi chiarimenti da parte della S.C. sostanzialmente coevi alla pronuncia cassata” (si richiama Cass. n. 26165/2013), mentre ha posto a carico del Ministero le spese del giudizio di cassazione e del giudizio di rinvio, riducendone gli importi del 50% per la non complessità delle questioni e compensandone la metà “attesa la notevole riduzione del quantum liquidato rispetto al richiesto e rilevando che la difesa ha inteso proporre singoli ricorsi per ciascuna parte del medesimo giudizio presupposto per identiche questioni”.

Il ricorso denuncia violazione e falsa applicazione di legge ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3: 1A) del capo che dispone l’integrale compensazione delle spese del grado di giudizio conclusosi con il decreto cassato per violazione dell’art. 91 c.p.c., comma 1, e dell’art. 92 c.p.c., comma 2; 1B) del capo che dispone la compensazione nella misura di 1/2 delle spese del giudizio di cassazione e del giudizio di rinvio, per violazione dell’art. 91 c.p.c., comma 1, e dell’art. 92 c.p.c., comma 2; 1C) del capo che liquida parzialmente le spese del giudizio di cassazione e del giudizio di rinvio, riducendole ai sensi del D.M. n. 55 del 2015, art. 4, comma 1, per violazione dello stesso art. 4.

Il motivo di ricorso sub 1A) è infondato. Il ricorrente assume che l’orientamento seguito dall’ordinanza Cass. Sez. 6 – 2, n. 1638 del 2015 fosse già del tutto consolidato e perciò non giustificasse la compensazione delle spese del primo giudizio davanti alla Corte d’Appello di Caltanissetta. A differenza di quello che ritiene lo stesso ricorrente (pagina 20 e seguenti di ricorso), non trova applicazione in questo processo il vigente testo dell’art. 92, comma 2, (secondo il quale il giudice può compensare le spese tra le parti solo “se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”), in quanto la modifica di esso introdotta dal D.L. 12 settembre 2014, n. 132, art. 13, convertito con modifiche dalla L. 10 novembre 2014, n. 162, a norma del comma 2 del medesimo articolo, si applica ai procedimenti iniziati a decorrere dal trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore della legge di conversione. Opera, quindi, il testo dell’art. 92 c.p.c. modificato dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 45, comma 11, che ammetteva la compensazione delle spese tra le parti “se vi è soccombenza reciproca o concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione”.

Ora, tali “gravi ed eccezionali ragioni”, indicate esplicitamente nella motivazione per giustificare la compensazione totale o parziale, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., comma 2, nella formulazione applicabile “ratione temporis”, non devono essere illogiche o erronee, altrimenti configurandosi il vizio di violazione di legge, denunciabile in sede di legittimità. Come già chiarito da questa Corte, nei limiti del sindacato di legittimità ad essa consentito, devono appunto considerarsi ricorrenti gravi ed eccezionali ragioni, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., comma 2, quando sussista la novità della questione giuridica decisa, o un’oggettiva incertezza delle questioni di fatto o di diritto rilevanti nel caso specifico, ovvero emerga il difetto di un orientamento univoco o consolidato da valutare all’epoca della insorgenza della controversia (nella specie, quindi, al dicembre 2011, quando era stata proposta la domanda introduttiva del R.). Quindi, anche l’oggettiva opinabilità delle questioni affrontate o l’oscillante soluzione ad esse data in giurisprudenza integra la suddetta nozione, se ed in quanto sia sintomo di un atteggiamento soggettivo del soccombente, ricollegabile alla considerazione delle ragioni che lo hanno indotto ad agire o resistere in giudizio e, quindi, da valutare con riferimento al momento in cui la lite è stata introdotta o è stata posta in essere l’attività che ha dato origine alle spese (Cass. Sez. U, 22/02/2012, n. 2572; Cass. Sez. 2 -, 29/11/2016, n. 24234; Cass. Sez. 6 – 3, 16/03/2016, n. 5267; Cass. Sez. 6 – 2, 10/02/2014, n. 2883). La Corte di Caltanissetta, nel giustificare l’integrale compensazione della spese del primo giudizio dinanzi ad essa, ha ritenuto di comprendere le ragioni della resistenza del Ministero convenuto essendo ancora dibattuto, all’epoca dell’inizio di questo processo, l’ambito di applicazione delle modifiche del D.L. n. 112 del 2008, art. 54, introdotte dal D.Lgs. n. 104 del 2010. La soluzione nel senso che la disciplina modificata dal D.Lgs. n. 104 del 2010 condizionasse la proponibilità della domanda di indennizzo anche per il periodo anteriore alla presentazione dell’istanza di prelievo, ma implicasse, che alla data del 16 settembre 2010, il processo amministrativo presupposto fosse ancora in fase di trattazione, in maniera che tra tale data e la data della decisione della causa dovesse esserci la possibilità per la parte di depositare l’istanza stessa nel giudizio amministrativo presupposto, è conseguenza dell’assetto interpretativo raggiunto a seguito di Cass. nn. 3740, 6473 e 26165 del 2013, richiamate infatti dall’ordinanza di cassazione n. 1638 del 2015. Non è pertanto censurabile sul punto il decreto impugnato.

E’ altresì infondato il motivo sub 1B.

La Corte d’Appello di Caltanissetta ha compensato per la metà tra le parti le spese del giudizio di cassazione e del giudizio di rinvio “attesa la notevole riduzione del quantum liquidato rispetto al richiesto e rilevando che la difesa ha inteso proporre singoli ricorsi per ciascuna parte del medesimo giudizio presupposto per identiche questioni”.

R.L. aveva, invero, domandato il pagamento della somma di Euro 13.000,00 a titolo di equa riparazione, ovvero di quella diversa somma, maggiore o minore, che risultasse altrimenti dovuta. All’esito del giudizio è stata attribuita al ricorrente la somma di Euro 4.227,00.

E’ vero che, come da questa Corte già affermato, nel procedimento d’equa riparazione, ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, la liquidazione dell’indennizzo in misura inferiore a quella richiesta dalla parte non integra di per sè un’ipotesi di accoglimento parziale della domanda che legittima ex se la compensazione delle spese, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., comma 2, (Cass. Sez. 6 – 2, 16/07/2015, n. 14976), pur tuttavia neppure tale motivazione si denota come illogica o erronea, ai fini del controllo di legittimità, ove utilizzata, piuttosto, come sintomo di “gravi ed eccezionali ragioni” per giustificare altrimenti la compensazione totale o parziale.

Del pari non è emendabile la seconda ragione che la Corte di Caltanissetta ha posto a fondamento della compensazione delle spese del giudizio di cassazione e del giudizio di rinvio. Nel decreto impugnato si è rilevato che “la difesa ha inteso proporre singoli ricorsi per ciascuna parte del medesimo giudizio presupposto per identiche questioni”.

Va quindi ulteriormente detto che le “gravi ed eccezionali ragioni”, che legittimano la compensazione totale o parziale delle spese, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., comma 2, nella formulazione vigente “ratione temporis”, devono pur sempre riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa, e, trattandosi di nozione necessariamente elastica, ad esse può ricondursi altresì, come fatto dalla Corte d’Appello di Caltanissetta, la condotta processuale consistente nella proposizione di plurime domande di equa riparazione, ai sensi della L. n. 89 del 2001, con identico patrocinio legale, ad opera di più soggetti che avevano unitariamente agito nel processo presupposto, senza che emerga alcun interesse alla diversificazione delle rispettive posizioni processuali. L’art. 92 c.p.c., comma 2, nella parte in cui permette la compensazione delle spese di lite allorchè concorrano “gravi ed eccezionali ragioni”, adopera, invero, una clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla a situazioni non predeterminabili, e perciò rimesse all’apprezzamento da parte del giudice del merito, il quale ben si avvale della relativa facoltà, anche nel caso di soccombenza totale di uno dei contendenti, ove ravvisi l’esigenza, avvertita dal legislatore, di stimolare pure la parte vittoriosa ad un uso cosciente del proprio diritto di difesa.

E’ infine altresì infondato il terzo motivo. Il D.M. 10 marzo 2014, n. 55, art. 4, comma 1, (Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi della L. 31 dicembre 2012, n. 247, art. 13, comma 6), stabilisce che, ai fini della liquidazione del compenso, si tiene conto “delle caratteristiche, dell’urgenza e del pregio dell’attività prestata, dell’importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell’affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. (…) Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all’80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento. Per la fase istruttoria l’aumento è di regola fino al 100 per cento e la diminuzione di regola fino al 70 per cento”. La Corte d’Appello di Caltanissetta ha ridotto le spese del giudizio di cassazione e del giudizio di rinvio del 50% “per la non complessità delle questioni”. La Corte di merito ha così spiegato l’utilizzo della facoltà di riduzione dei valori medi in applicazione dei parametri generali, di cui il D.M. 10 marzo 2014, n. 55, art. 4, comma 1, in relazione alla complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, con riferimento alle circostanze di fatto del processo evincibili dall’intero provvedimento impugnato.

Consegue il rigetto del ricorso.

Non occorre regolare le spese del presente giudizio di cassazione in quanto l’intimato Ministero non ha svolto difese. Essendo il procedimento in esame esente dal pagamento del contributo unificato, non si deve far luogo alla dichiarazione di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 – quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 28 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il19 maggio 2017

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