Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12693 del 25/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 25/06/2020, (ud. 30/01/2020, dep. 25/06/2020), n.12693

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 35176/2018 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi,

12;

– ricorrente –

contro

CASA AMATA SRL (C.F.);

– intimata –

nei confronti di:

AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE (C.F.);

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Puglia, Sezione Staccata di Lecce, n. 1344/2018 depositata in data

26 aprile 2018;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata

del 30 gennaio 2020 dal Consigliere Relatore D’Aquino Filippo.

Fatto

RILEVATO

CHE:

La società contribuente ha impugnato una cartella di pagamento relativa al periodo di imposta 2009, con cui veniva intimato il pagamento a termini del D.P.R. 29 settembre 2009, art. 36-bis, deducendone la illegittimità per mancanza della comunicazione di irregolarità, nonchè per mancato riconoscimento di versamenti eseguiti quale ravvedimento operoso, di cui chiedeva lo sgravio.

La CTP di Lecce ha dichiarato cessata la materia del contendere per i tributi per i quali era stato chiesto lo sgravio e, nel resto, ha accolto il ricorso della contribuente; la CTR della Puglia, Sezione Staccata di Lecce, con sentenza in data 26 aprile 2018, ha rigettato l’appello principale dell’Ufficio, ritenendo preliminarmente ammissibile il gravame, essendosi ordinata l’integrazione del contraddittorio nei confronti di Equitalia Sud SPA e osservando, per quello che rileva in questa sede, che non è stata notificata alla società contribuente la comunicazione di irregolarità, non essendo stata depositata la copia della raccomandata inerente l’atto suddetto, ritenendo che dalla omessa comunicazione dell’avviso consegue il diritto del contribuente al pagamento delle sanzioni in misura ridotta nella misura del 10%. La sentenza ha, poi, parzialmente accolto l’appello incidentale, ritenendo che alla contribuente spetti un maggior sgravio di Euro 2.909,50.

Propone ricorso per cassazione l’Ufficio affidato a due motivi, gli intimati non si sono costituiti in giudizio.

La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1 – Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nella parte in cui la sentenza ha accertato che non risulta notificata la comunicazione di irregolarità. Deduce parte ricorrente come tale questione non sia stata sottoposta al giudice e come il giudice di primo grado abbia rilevato che la comunicazione è stata notificata a persona diversa dal ricorrente, in relazione alla contestazione del contribuente secondo cui tale comunicazione non sarebbe stata ricevuta, per cui deve ritenersi estranea al giudizio ogni questione relativa alla prova dell’esistenza della comunicazione di irregolarità. Rileva, ulteriormente, come l’appello incidentale del contribuente si incentra sulla mancata notifica della comunicazione di irregolarità.

2 – Con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 6, comma 5, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 462, art. 2, comma 2, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-bis, nella parte in cui la sentenza di appello ha affermato che l’Ufficio non avrebbe dedotto che l’avviso non fosse obbligatorio e che l’omissione della comunicazione di irregolarità comporti il pagamento delle sanzioni in misura ridotta.

Deduce il ricorrente che l’obbligo di comunicare l’esito della liquidazione sussiste laddove dai controlli automatici emerga un risultato diverso da quello indicato in dichiarazione in caso in cui sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, laddove nel caso di specie si trattava di ritardato o omesso versamento delle imposte, caso per il quale l’avviso non è obbligatorio e per cui il contribuente non può beneficiare della riduzione della sanzione, la quale non trova applicazione in ipotesi di violazione dell’obbligo di versamento.

2.1 – Per ragioni di liquidità, si esamina preliminarmente il secondo motivo, il quale è fondato, essendo questa Corte ferma nel principio secondo cui in materia di riscossione, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54-bis, l’invio al contribuente della comunicazione di irregolarità, al fine di evitare la reiterazione di errori e di consentire la regolarizzazione degli aspetti formali, è dovuto solo ove dai controlli automatici emerga un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione ovvero un’imposta o una maggiore imposta e, comunque, la sua omissione determina una mera irregolarità e non preclude, una volta ricevuta la notifica della cartella, di corrispondere quanto dovuto con riduzione della sanzione; diversamente, tale adempimento non è prescritto in caso di omessi o tardivi versamenti, ipotesi in cui, peraltro, non spetta neanche la riduzione delle sanzioni amministrative D.Lgs. n. 462 del 1997 ex art. 2, comma 2 (Cass., Sez. V, 6 luglio 2016, n. 13759; Cass., Sez. V, 23 maggio 2019, n. 14001; Cass., Sez. V, 7 dicembre 2018, n. 31741, 2018; Cass., Sez. VI, 28 giugno 2019, n. 17479).

3 – La Corte di merito non ha fatto buon governo di tale principio per cui, in accoglimento del secondo motivo, la sentenza va cassata con rinvio al giudice a quo, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità, dichiarandosi assorbito l’esame del primo motivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo, dichiara assorbito il primo e, per l’effetto, cassa la sentenza impugnata con rinvio alla CTR della Puglia, Sezione Staccata di Lecce, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 30 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 25 giugno 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA