Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12693 del 25/05/2010
Cassazione civile sez. III, 25/05/2010, (ud. 03/03/2010, dep. 25/05/2010), n.12693
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI NANNI Luigi Francesco – Presidente –
Dott. FINOCCHIARO Mario – Consigliere –
Dott. URBAN Giancarlo – Consigliere –
Dott. AMBROSIO Annamaria – Consigliere –
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 12310-2006 proposto da:
D.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliato
in ROMA, LARGO GAETANO LA LOGGIA 33, presso lo studio della dr.ssa
M.M., rappresentato e difeso dall’avvocato MATARAZZO
ERNESTO giusta delega in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
F.I. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA UGO BARTOLOMEI 23, presso lo studio dell’avvocato SARACENI
STEFANIA, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato
MARTELLO SALVATORE giusta delega a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 507/2005 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, 3^
SEZIONE CIVILE, emessa il 17/2/05, depositata il 23/02/2005, R.G. N.
3129/02;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
03/03/2010 dal Consigliere Dott. GIACOMO TRAVAGLINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
ABBRITTI Pietro che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
IN FATTO
D.M. convenne in giudizio dinanzi al tribunale di Avellino F.I. chiedendo che la convenuta, proprietaria di un immobile da lui condotto in locazione, fosse condannata al rimborso delle spese di riparazione da lui sostenute, ovvero alla corresponsione in suo favore di una somma a titolo di arricchimento senza causa.
Il giudice di primo grado accolse la domanda subordinata.
L’impugnazione proposta dalla F. fu accolta dalla corte di appello di Napoli, che ritenne illegittimo il riconoscimento dell’indennizzo per essere, nella specie, il depauperamento giustificato da una ragione giuridica, quale una spesa compiuta dall’istante nel proprio esclusivo interesse, accogliendo in parte qua la domanda riconvenzionale di condanna al risarcimento dei danni da ritardata consegna dell’immobile.
La sentenza è stata impugnata dall’appellante con ricorso per cassazione sorretto da un unico motivo.
Resiste con controricorso F.I..
Diritto
IN DIRITTO
Il ricorso è (al di là della sua infondatezza nel merito) inammissibile in rito.
Il motivo di doglianza, difatti, si conclude con la formulazione del seguente quesito di diritto:
“L’arricchimento senza causa non è escluso dalla volontaria prestazione eseguita dal depauperato in quanto la volontarietà non equivale a giusta causa”.
La stessa articolazione del quesito, in forma affermativa e non interrogativa, appare del tutto difforme dal modello legale di cui all’art. 366 bis c.p.c., in ordine al quale questa corte ha già avuto modo di affermare (ex multis, Cass. 7197/09) che il quesito di diritto deve essere formulato, ai sensi dell’art. 366 bis cod. proc. civ., in termini tali da costituire una sintesi logico-giuridica della questione, così da consentire al giudice di legittimità di enunciare una regula iuris suscettibile di ricevere applicazione anche in casi ulteriori rispetto a quello deciso dalla sentenza impugnata. Ne consegue che è inammissibile il motivo di ricorso sorretto da quesito la cui formulazione sia del tutto inidonea ad assumere rilevanza ai fini della decisione del motivo e a chiarire l’errore di diritto imputato alla sentenza impugnata in relazione alla concreta controversia.
Non rispondendo il quesito in parola ai requisiti richiesti dalla norma si come enucleati dalla giurisprudenza di questa corte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
La disciplina delle spese segue, giusta il principio della soccombenza, come da dispositivo.
P.Q.M.
La corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che si liquidano in complessivi Euro 700, di cui Euro 200 per spese generali.
Così deciso in Roma, il 3 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2010