Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12693 del 19/05/2017


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Cassazione civile, sez. II, 19/05/2017, (ud. 12/04/2017, dep.19/05/2017),  n. 12693

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaelle – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso R.G.N. 11878/2014 proposto da:

BAIA DI NORA SRL, in persona del legale rappresentante pt,

elettivamente domiciliata in Roma, via Antonio Bertoloni, 35, presso

lo studio dell’avvocato Gregorio Critelli, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato Antonello Angioni in forza di

procura speciale rilasciata a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

P.G., P.V., P.E., in proprio e

quali eredi di Pi.Gi., P.P. e P.A.,

rappresentati e difesi in forza di procura speciale rilasciata al

margine del controricorso dall’avvocato Francesco Gallus,

elettivamente domiciliati in Roma, via Antonio Gramsci, 22, presso

lo studio dell’avvocato Francesco Picone;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 5/2014 della Corte d’appello di Cagliari,

depositata l’8 gennaio 2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12 aprile 2017 dal Consigliere GRASSO Gianluca;

vista la memoria ex art. 380 bis c.p.c., comma 1, depositata dai

controricorrenti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che con atto di citazione notificato il 29 ottobre 1994 la Baia di Nora srl conveniva in giudizio, davanti al Tribunale di Cagliari, P.E., + ALTRI OMESSI

che il Tribunale di Cagliari, istruita la causa con documenti e a mezzo di interrogatori formali, testimonianze e Ctu, con sentenza n. 973/09 del 24 marzo 2009, accertava i confini in questione e dichiarava cessata la materia del contendere con riferimento ai convenuti C.E., C.R., C.M., C.G., Co.Co. e p.a.;

che La Baia di Nora sri proponeva appello al fine di accertare che il confine in esame coincideva con il muro di recinzione dalla stessa società;

che gli appellati si costituivano per resistere all’impugnazione e, con appello incidentale, chiedevano di darsi atto che le planimetrie riportanti l’esatto confine costituivano parte integrante della pronuncia ed erano alla stessa allegate;

che la Corte d’appello di Cagliari, con sentenza depositata l’8 gennaio 2014, rigettava tutte le impugnazioni;

che la Baia Nora srl ha proposto ricorso per cassazione articolato su due motivi;

che E., G. e P.V., in proprio e quali eredi di Gi., P. e P.A., hanno proposto controricorso.

Considerato che con il primo motivo la società ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione di norme di diritto, da individuare nell’art. 342 c.p.c., avuto riguardo alla erronea interpretazione dei motivi d’appello (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3). La ricorrente sostiene, in particolare, che l’esposizione dei “motivi specifici dell’impugnazione”, di cui all’art. 342 c.p.c. (nel testo vigente il 4 maggio 2010), è stata mal interpretata dalla Corte d’appello, che non doveva fermarsi alle affermazioni contenute nei motivi d’appello esposti nell’atto di citazione alla pagina 7, dovendo considerare e valorizzare anche quanto dedotto dall’appellante nelle precedenti pagine 5 e 6 dell’impugnazione, avendo la società appellante -attraverso l’atto d’appello – specificamente contestato l’erronea interpretazione, da parte del Tribunale di Cagliari, delle univoche risultanze processuali;

che il motivo è infondato non essendosi la corte d’appello limitata a considerare i soli motivi riportati nella motivazione ma avendo valutato l’ammissibilità del gravame riguardo alla specificità dei motivi, effettuando un apprezzamento della portata delle deduzioni riguardo a tutte le parti dell’impugnazione, compresa la parte espositiva;

che la corte d’appello è giunta a escludere l’ammissibilità del gravame sul presupposto che la parte aveva dedotto una generica ingiustizia della pronuncia impugnata senza indicare sotto quali specifici e concreti profili la motivazione di prime cure sarebbe stata viziata o inadeguata;

che parte ricorrente non ha riportato i passaggi della pronuncia di primo grado da cui si evincerebbe l’errore di interpretazione delle univoche risultanze processuali, prospettando invero una diversa ricostruzione dei fatti;

che con il secondo motivo la società ricorrente contesta la violazione e falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c., in quanto la corte territoriale ha considerato erroneamente un nuovo mezzo di prova la richiesta di rinnovazione della consulenza tecnica d’ufficio, nè ha adeguatamente motivato le ragioni per le quali non ha disposto il rinnovo delle operazioni peritali;

che il motivo è infondato;

che la consulenza tecnica d’ufficio non costituisce un mezzo di prova, ma è finalizzata all’acquisizione, da parte del giudice, di un parere tecnico necessario, o quanto meno utile, per la valutazione di elementi probatori già acquisiti o per la soluzione di questioni che comportino specifiche conoscenze (Cass. 21 aprile 2010, n. 9461; Cass. 13 marzo 2009, n. 6155; Cass. 5 luglio 2007, n. 15219). La nomina del consulente rientra quindi nel potere discrezionale del giudice, che può provvedervi anche senza alcuna richiesta delle parti, sicchè ove la parte ne faccia richiesta non si tratta di un’istanza istruttoria in senso tecnico ma di una mera sollecitazione rivolta al giudice affinchè questi, avvalendosi dei suoi poteri discrezionali, provveda al riguardo;

che parte ricorrente non ha tuttavia formulato, in merito alle risultanze della consulenza d’ufficio, delle considerazioni critiche trasfuse in specifici motivi di impugnazione della sentenza, formulati nel rispetto delle prescrizioni stabilite dall’art. 342 c.p.c., rimanendo dunque estranee al dibattito processuale le doglianze relative alla consulenza d’ufficio e alla sua mancata rinnovazione (Cass. 12 febbraio 2013, n. 3302);

che le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo;

che poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater all’art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese processuali sostenute dai controricorrenti, che si liquidano in complessivi Euro 2.700, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione civile, il 12 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2017

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